Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 luglio 2001
Validità: 01.01. 2000 - 31.12.2003
Parti: Assaeroporti, Assaereo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale

Sommario:

Lavoro a tempo parziale (Art. ...)
Apprendistato (Art. ...)
Contratti di formazione e lavoro (Art. ...)
Accordo ex art. 23, L. 56/87 (Art. ...)
(Segue l'ultimo comma dell'art. 2, parte specifica B, CCNL 13 giugno 1992) (Art. ...)
Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (Art. ...)
Telelavoro (Art. ...)
Assenze e permessi (Sostituisce art. 15 parte specifica B)
Attività usuranti
Dichiarazione congiunta
Calcolo della quota giornaliera ed oraria (Art. ...) (Sostituisce 3° c. art. 8 parte spec. B)
Trasferimento di attività, cessione o trasferimento di azienda (Art. ...) (ex art. 29 parte comune)
Trattamento economico
Durata
Tabella A - Minimi tabellari
Tabella B - EDR
Tabella C - Importo forfetario
Ambito di applicazione
Retribuzione
Quadri
Stesura del contratto

Accordo di rinnovo per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti (ex Aigasa) (rinnovo CCNL 16 marzo 1999)

Addì 11 luglio 2001 in Roma tra Assaeroporti, Assaereo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 16 marzo 1999, da valere per Quadri, Impiegati ed Operai, in forza alla data di stipula, dipendenti dalle Aziende associate.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo valgono le discipline contrattuali previgenti.

Apprendistato (Art. ...)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge (in particolare alla legge n. 25 del 19 gennaio 1955 e successive modificazioni ed integrazioni; all'art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 ed ai successivi Decreti attuativi del Ministero del Lavoro) ed a quanto di seguito disposto.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.
La durata del periodo di prova non può superare i due mesi di effettiva presenza al lavoro per i livelli di attestazione 3° e 2B e i 30 giorni di effettiva presenza al lavoro per i livelli inferiori al 3°.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori specializzati e qualificati con contratto a tempo indeterminato negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità e un apprendista ogni tre negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità.
Il contratto di apprendistato può riguardare operai ed impiegati ed avere ad oggetto ciascuna delle qualifiche inerenti i livelli inquadramentali non superiori al 2B.
La durata massima del periodo di apprendistato è di 36 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del 6°, di 48 mesi per quelle esemplificate nei livelli inquadramentali 5° e 4° e di 24 mesi per quelle esemplificate nei livelli inquadramentali 3° e 2B. Per quanto sopra si fa riferimento al livello di attestazione, ferma restando l'assunzione dell'apprendista nel livello iniziale stabilito dal vigente CCNL e i relativi iter di carriera.
L'istituto dell'apprendistato trova applicazione per tutte le mansioni previste nei livelli inquadramentali sopra indicati ad eccezione delle figure di "operatore unico aeroportuale" e di "addetto di scalo" per la quali l'utilizzo dell'istituto potrà avvenire previe intese a livello aziendale con le competenti strutture locali dello OO.SS.LL. stipulanti.
Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, l'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e produttive dell'azienda.
Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]
Il numero minimo di ore destinate annualmente alla formazione esterna all'azienda degli apprendisti è stabilito, in base al titolo di studio ovvero ad attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, nella misura che segue:
a) Scuola dell'obbligo 120 ore
b) Scuola Professionale 100 ore
c) Scuola Media Superiore 80 ore
d) Diploma universitario/Laurea 60 ore
Per i corsi di cui alle lettere b), c) e d), il 50% delle ore di formazione esterna sarà riservato alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
[…]
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di autorizzazione alla Direzione Periferica del Lavoro, risultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, non abbiano acquisito l'idoneità professionale per lo svolgimento della mansione oggetto dell'apprendistato. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato riguardante un singolo lavoratore.
[…]
Nota a verbale
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di apprendistato e contratto di formazione e lavoro, le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse e di procedere alle eventuali modificazioni-integrazioni della presente disciplina.
[…]

Contratti di formazione e lavoro (Art. ...)
L'assunzione di personale con Contratto di Formazione e Lavoro avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge, nonché all'Accordo Interconfederale stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in data 18 dicembre 1988, così come modificato dall'Accordo Interconfederale del 31 gennaio 1995.
[…]

Accordo ex art. 23, L. 56/87 (Art. ...)
Le parti, considerate le profonde trasformazioni in atto nel comparto della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra caratterizzato da crescenti livelli di concorrenzialità del mercato internazionale, che impongono una costante ricerca di competitività ed efficienza nei servizi resi, ritengono utile il ricorso a sistemi strutturati di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più variabili e diversificate della clientela. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le parti, fatte salve le disposizioni di legge in materia di contratti a termine e ritenendo tale tipologia di contratto strumento strategico in tutte le attività svolte dagli operatori del settore, concordano, anche con lo scopo di creare le condizioni per una crescita complessiva dei livelli occupazionali favorendo, in particolare, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di consentire il ricorso ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mesi di calendario e non superiore a 12 mesi, ai sensi dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, entro il limite del 10% numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente accordo negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità e del 15% negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità.
Per gli aeroporti con traffico passeggeri annuo non superiore ad un milione di unità la durata minima del Contratto a tempo determinato è fissata in 30 gg. di calendario.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive.
Nei limiti delle percentuali sopra indicate, l'Azienda comunica, entro il termine preventivo di 15 giorni, alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero dei contratti a tempo determinato da stipulare ai sensi del presente accordo ed i relativi motivi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata tempestivamente e, comunque, entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, l'Azienda fornisce alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono fatte salve eventuali ulteriori intese sulla materia raggiunte a livello aziendale/territoriale, fermo restando l'assorbimento fino a concorrenza delle eventuali percentuali già concordate nelle citate intese per la medesima tipologia di contratto.
Nota a verbale
In considerazione della preannunciata evoluzione legislativa in materia di contratti a tempo determinato, le parti hanno convenuto di confermare la normativa pregressa, impegnandosi ad incontrarsi, nei tempi immediatamente successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, per definire la nuova disciplina contrattuale sulla materia.

Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (Art. ...)
Le parti, vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 e le precedenti intese in ordine al lavoro temporaneo, contenute nel Patto per il Lavoro del 24 settembre 1996, nel protocollo 23 luglio 1993, nel protocollo d'intesa 13 novembre 1996 sottoscritto tra le parti stipulanti, nonché l'accordo interconfederale del 16 aprile 1998, ai fini del rilancio dell'occupazione, convengono quanto segue.
Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo può essere concluso, fermo restando quanto previsto dal comma 4, art. 1, legge n. 196/1997, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 2, art. 1, lett. b) e c) della citata legge n. 196/97, ai sensi della lett. a) della disciplina citata, nei seguenti casi, cui non sia possibile far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali:
- esigenze connesse alla progettazione e/o all'esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo;
- esigenze temporanee connesse alla progettazione, realizzazione e/o avviamento di infrastrutture, impianti e/o sistemi operativi nonché alla introduzione di nuovi mezzi e/o nuove tecnologie;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo non aventi carattere eccezionale od occasionale;
- incrementi di attività conseguenti a richieste di mercato indifferibili;
- temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
- adempimento di pratiche o attività contabili, amministrative o tecnico-procedurali che non sia possibile esperire con l'organico in servizio;
- attività formative/addestrative per contratti di formazione ed apprendisti;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione e/o ripristino della funzionalità e/o della sicurezza degli impianti.
Il numero complessivo di prestatori di lavoro temporaneo impiegati dall'azienda per le fattispecie sopra elencate ai sensi del comma 2, art. 1, lett. a), legge n. 196/97, non potrà superare per ciascun trimestre la media dell'8% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di fornitura di cui al presente accordo. Tale limite potrà essere superato, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive.
E' fatto divieto utilizzare i prestatori di lavoro temporaneo per le lavorazioni di cui al D.M. 31 maggio 1999.
Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. C) della legge 24 giugno 1997 n. 196, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
Si considerano qualifiche di esiguo contenuto professionale - ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, lett. a), legge n. 196/97 - quelle inquadrate nei livelli di attestazione 7°, 8°, e 9° del vigente sistema classificatorio.
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi per motivate esigenze di un ulteriore periodo di assegnazione non superiore a 1 anno.
La proroga non può intervenire per attività lavorative diverse rispetto a quelle già previste in occasione della prima assegnazione.
[…]
Nei limiti delle percentuali sopra indicate, l'Azienda comunica preventivamente alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata tempestivamente e, comunque, entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, l'Azienda fornisce alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Telelavoro (Art. ...)
1. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
2. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico - operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare (o home working): l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto : la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
3. Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi attività già presenti nelle Aziende, l'adesione allo stesso da parte dei lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative.
Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento delle attività mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.
In caso di riassorbimento delle attività in seno all'organizzazione aziendale le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti lavoratori.
Le Aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già, prestatore di lavoro interno, di interruzione dell'attività di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.
4. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
5. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
6. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7. Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto/danneggiamento. Nei casi di telelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dall'effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari.
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza valutata dai competenti organismi aziendali.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
9. Le parti invitano le aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; etc.
Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Attività usuranti
Considerate le disposizioni in materia e gli eventuali e successivi interventi di programmazione economica e finanziaria (DPEF) le parti, nel confermare quanto previsto in materia nell'accordo 16 marzo 1999, convengono di costituire la Commissione paritetica ivi prevista entro il mese di settembre 2001. La Commissione dovrà individuare l'Istituto Universitario qualificato in materia di Medicina del Lavoro a cui affidare lo studio indicato entro il mese di novembre 2001.
Lo studio dovrà essere completato entro 12 mesi dall'affidamento.

Dichiarazione congiunta
Le parti si danno reciproco impegno che, qualora le normative di cui alle Direttive Europee e del D.Lgs. 532/99 dovessero prevederne l'estensione al settore, si incontreranno ai soli fini della identificazione legale del lavoro notturno.

Ambito di applicazione
Le parti nel confermare gli indirizzi espressi sul tema nell'accordo del 16 marzo 1999 prendono atto dell'impraticabilità dell'impegno temporale assunto nello stesso accordo, per le incertezze che gravano sul settore concernenti il ruolo delle Società di gestione, l'ambito di attività e gli stessi beni disponibili nonché a seguito del mancato assolvimento, da parte delle Istituzioni, dell'affidamento delle gestioni totali.
Le parti convengono che, al superamento delle situazioni sopra richiamate, procederanno all'insediamento della Commissione di cui all'accordo del 16 marzo 1999 cui verrà affidato anche il compito di elaborare ipotesi di aggiornamento e/o modifica dell'inquadramento contrattuale in relazione alle diverse tipologie di attività proprie di ciascuna sezione contrattuale. In tale contesto l'articolazione dei parametri e delle esemplificazioni per ciascun livello contrattuale terrà conto della comparazione con gli assetti contrattuali dei settori/contratti di riferimento specifico.