Tipologia: CCNL
Data firma: 14 febbraio 2001
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Pa, Ugl- Statali Andcd e Cgil, Cisl, Uil, Ugl
Comparti: Enti art. 70 d.lgs. 165/2001, P.A., CNEL
Fonte: ARAN

Sommario:

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Sistema di partecipazione
Art. 7 - Comitato pari opportunità
Capo II I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art. 9 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
Capo III Prevenzione della conflittualità
Art. 10 - Principi e regole di comportamento
Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti
Capo IV Contributi sindacali
Art. 12 - Deleghe a favore delle Organizzazioni sindacali
Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Lavoratori disabili
Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
Art. 19 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 20 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Titolo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 21 - Permessi retribuiti
Art. 22 - Aspettativa per motivi familiari o personali
Art. 23 - Servizio militare
Art. 24 - Assenze per malattia
Art. 25 - Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di servizio, equo indennizzo
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 28 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 29 - Norme comuni sulle aspettative
Art. 30 - Congedi per la formazione
Art. 31 - Congedi dei genitori
Art. 32 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 33 - Permessi brevi
Titolo V Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 35 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 39 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 40 - Contratto di formazione e lavoro
Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Riduzione dell'orario
Art. 43 - Turnazioni
Art. 44 - Lavoro straordinario
Art. 45 - Banca delle ore
Art. 46 - Reperibilità
Art. 47 - Riposo compensativo
Titolo VII Formazione e mobilità
Art. 48 - La formazione: obiettivi e strumenti
Titolo VIII Sistema di classificazione

Art. 49 - Aree di inquadramento
Art. 50 - Disciplina per il primo inquadramento
Art. 51 - Accesso dall'esterno
Art. 52 - Passaggi interni
Art. 53 - Sviluppi economici all'interno delle aree
Art. 54 - Posizioni organizzative
Art. 55 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
Art. 56 - Mansioni superiori nel nuovo sistema di classificazione
Titolo IX Norme disciplinari
Art. 57 - Doveri del dipendente
Art. 58 - Responsabilità
Art. 59 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi
Art. 60 - Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 61 - Codice disciplinare
Art. 62 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 63 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Titolo X Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 65 - Obblighi delle parti
Art. 66 - Termini di preavviso
Titolo XI Trattamento economico
Art. 67 - Struttura della retribuzione
Art. 68 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 69 - Indennità di amministrazione
Art. 70 - Fondo per lo straordinario
Art. 71 - Fondo unico
Art. 72 - Utilizzo del Fondo unico
Art. 73 - Trattamento di trasferta
Art. 74 - Servizio mensa e buoni pasto
Art. 75 - Copertura Assicurativa
Art. 76 - Patrocinio Legale
Art. 77: Retribuzione e sue definizioni
Titolo XII Disposizioni particolari
Art. 78 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 79 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 80 - Previdenza complementare
Art. 81 - Interventi solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS
Art. 82 - Fascicolo personale
Art. 83 - Struttura della busta paga
Art. 84 - Disapplicazioni
Allegato A - Declaratorie
Tabella 1 - corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione.
Tabella A - Aumenti mensili tabellari
Tabella B - Categorie e posizioni di sviluppo economico
Tabella C - Categorie e posizioni di sviluppo economico
Dichiarazioni congiunte

CCNL per il personale dipendente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999

A seguito del parere favorevole espresso in data 23 gennaio 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base della intesa intercorsa con il CNEL, sul testo dell'accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dello stesso CNEL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 13 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 febbraio 2001 ha avuto l'incontro tra: l'Aran [...] e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali: Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Pa, Ugl/ Statali Andcd; Confederazioni Sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Ugl
Al termine della riunione, le parti, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, nel testo allegato.

Premessa
Le parti concordemente rilevano che il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel collocare la disciplina del rapporto di lavoro del personale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nell'ambito degli enti ed organismi di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, ha attribuito al CNEL, quale organo ausiliario dello Stato avente rilevanza costituzionale (art. 99 Cost.) e dotato di ampia autonomia amministrativa e contabile, uno strumento contrattuale più flessibile di attuazione del dettato costituzionale, orientato alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità. Ciò consentirà, a giudizio delle parti stipulanti, al CNEL una piena ed efficace gestione dei compiti istituzionali, accresciutisi con recenti interventi legislativi, fornendogli un apparato strumentale adeguato alle esigenze di un'attività di consulenza e di sostegno della concertazione all'altezza dei tempi.

Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti: "CNEL").
2. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato e integrato con i decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80, e successivi, è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D.lgs. n. 29/1993". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) è richiamata con il termine "Agenzia".

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione delle responsabilità delle parti è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza del CNEL di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi delle attività di supporto allo svolgimento delle attività del CNEL, ai fini della piena attuazione del dettato costituzionale (art. 99 Cost.).
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali ricomprende:
a) la contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalità previste dal predetto contratto nazionale. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, nel rispetto della previsione dell'art. 49 del D.lgs n. 29/1993;
b) la partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
c) le procedure per l'interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 8. Essa si avvale delle risorse dell'apposito Fondo unico previsto dall'art. 71 e persegue la finalità di incrementare la produttività e la qualità del servizio nonché di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di programmi e progetti orientati al miglioramento della produttività e della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione della produttività e della qualità del lavoro, basate su indicatori e standard di riferimento ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 72.
3. In sede di contrattazione integrativa sono, inoltre, regolate le seguenti materie:
a) individuazione, ridefinizione e ricollocazione dei profili professionali coerenti con le declaratorie di area;
b) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) e 53;
c) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale in linea con i processi di innovazione;
d) accordi di mobilità ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. lgs. n. 29/1993;
e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
f) pari opportunità, per le finalità indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle indicate dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
h) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
i) criteri generali per le attività socio-assistenziali del personale;
j) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività del CNEL e conformemente a quanto stabilito dall'art. 41.
4. La contrattazione attinente agli accordi di mobilità e ai riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
5. Le componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e programmi e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti tenendo conto del sistema di controllo e di contabilità previsto dal regolamento di organizzazione del CNEL.
6. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative indicati nell'art. 10, sulle materie demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi senza esito trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e la libertà di iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 - Sistema di partecipazione
1. Il sistema di partecipazione si realizza attraverso i modelli relazionali di seguito disciplinati.
A) Informazione
1. Il CNEL, assicura ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, informazioni tempestive sugli atti di valenza generale, aventi riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull'organizzazione degli uffici e sulla gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate il CNEL fornisce una informazione preventiva:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa, la concertazione e la consultazione;
b) per la definizione dei criteri per la programmazione dei fabbisogni di organici in conseguenza degli indirizzi formulati dagli organi del Consiglio per la propria attività;
c) per la verifica periodica della produttività degli uffici;
d) per la verifica dello stato dell'occupazione e delle politiche degli organici;
e) per la definizione dei criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;
f) per promuovere iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
g) per l'introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione;
h) nei casi di affidamento all'esterno dei servizi;
i) criteri generali sulla programmazione della mobilità interna.
j) programmi di formazione;
k) misure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
l) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
m) elevazione del contingente dei posti dal tempo pieno al tempo parziale di cui all'art. 35;
n) criteri per il ricorso a forme di lavoro flessibili.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, il CNEL fornisce un'informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8:
a) applicazione di parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e dei relativi standards;
b) andamento generale della mobilità del personale;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle risorse del Fondo unico di ente per i trattamenti accessori;
f) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
g) stato dell'occupazione e politiche degli organici.
B) Consultazione
1. La consultazione, è attivata dal CNEL, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per le seguenti materie, per le quali è obbligatoria:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, consistenza e variazione della dotazione organica di area e complessiva;
b) elevazione del contingente massimo per la trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 35.
2. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
C) Concertazione
1. Sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
a) criteri relativi alla mobilità interna;
b) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione per i passaggi tra le aree di cui all'art. 52, comma 1, lett. a);
c) criteri relativi al conferimento, alla durata ed alla revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
d) graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di posizione;
e) criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e relative necessarie garanzie di contraddittorio;
f) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne, di cui all'art. 52, comma 1;
g) verifica periodica della produttività degli uffici;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione del CNEL aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i) criteri per la determinazione dei carichi di lavoro.
2. La richiesta della concertazione deve essere formulata con atto scritto, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, da parte dei soggetti sindacali di cui all'art. 8.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di correttezza e buona fede.
4. Nel corso della concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire ad un accordo sulle materie oggetto del confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti.
D) Altre forme di partecipazione
1. Nell'ambito del CNEL è costituita una Conferenza di rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere il personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di politiche aventi riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di favorire un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa, nell'ambito dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 7 - Comitato pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi volti a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del Cnel sono definiti con la contrattazione integrativa, interventi che si concretizzino in " azioni positive" a favore delle donne, nell'ambito delle più ampie previsioni dell'art. 2 comma 6, della legge 125/1991 e degli articoli 7 commi 1 e 61 del d.lgs n. 29/93.
2. Presso il Cnel è costituito un apposito Comitato composto da un rappresentante dell'amministrazione del Cnel, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti del CNEL.
3. Il comitato per le pari opportunità svolge i seguenti compiti:
a) svolgimento, con specifico riferimento all'attività del CNEL, attività di studio, ricerca, -promozione e raccolta dei dati relativi alle materie di competenza del CNEL anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità europea;
b) individuazione dei fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in ambito locale, anche in riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
d) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché di azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
e) promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare le professionalità.
f) proposizione di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
4. In sede di contrattazione integrativa tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato, sono adottate misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, nei seguenti ambiti e con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
d) proposizione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
5. Il CNEL favorisce l'operatività del Comitato garantendo gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato. Quest'ultimo è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito del CNEL.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere confermati nell'incarico per un solo mandato.

Capo II I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa

1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 sono:
a) le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.

Art. 9 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
a) per la parte pubblica: dalla delegazione espressamente nominata dal Presidente del CNEL;
b) per la parte sindacale: dai soggetti sindacali di cui all'art.8.
2. Il CNEL può avvalersi, nella contrattazione integrativa, dell'attività di assistenza dell'Agenzia.

Capo III Prevenzione della conflittualità
Art. 10 - Principi e regole di comportamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza e buona fede, ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate alla contrattazione stessa.
3. Durante il periodo in cui si svolgono la consultazione o la concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente all'impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della consultazione o della concertazione.

Art. 11 - Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto concerne i contratti collettivi integrativi, con quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e a tempo parziale è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
[…]

Art. 15 - Ferie
[…]
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
[….]
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie devono essere fruite entro l'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
[…]

Art. 17 - Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, il CNEL, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6, lett. D), individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/2000 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.

Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, il CNEL non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo di area immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a posizione economica inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito del CNEL con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 19.

Titolo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di servizio, equo indennizzo

[…]
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge.

Art. 31 - Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
[…]
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. […]
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

Titolo V Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato

1. Il CNEL può assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni, nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, con diritto alla conservazione del posto, il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
c) per assunzioni stagionali, per particolari punte di attività e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei mesi;
d) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle singole aree, con riguardo a specifici profili, per un periodo massimo di sei mesi, purché siano state avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;
e) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dal CNEL, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di 11 mesi.
2. Per la selezione del personale da reclutare, il CNEL applica i principi previsti dall'articolo 36 del d. lgs. 29/1993.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del titolare; il CNEL non può trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato […]

Art. 38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il CNEL, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del CNEL, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del CNEL, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Il CNEL definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con il CNEL nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. Il CNEL definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il CNEL attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del CNEL.
11. Il CNEL, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa Inail.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
[…]
14. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 39 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. Il CNEL può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso il CNEL, arrotondando, in caso di frazioni, all'unità superiore.
4. È vietato il ricorso al lavoro temporaneo per i profili ascritti all'area A del sistema di classificazione.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Il CNEL è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 72, nonché l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale del CNEL. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. Il CNEL comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso il CNEL i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Il CNEL provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza il CNEL fornisce l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, il CNEL fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine il CNEL fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto al CNEL di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Art. 40 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, il CNEL può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Il CNEL non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 del D. Lgs. 29/1993 o qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell'area C e intermedie le professionalità inserite nell'area B. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nell'Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 13, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C2). Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale del CNEL, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
[…]

Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 41 - Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi consiliari, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate previa contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 8 del presente contratto.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
4. È possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n. 1204/1971, legge n. 53/2000, legge n. 903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 42 - Riduzione dell'orario
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione può realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2000 le parti si incontrano per valutare le modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.

Art. 43 - Turnazioni
1. Il CNEL, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nel CNEL.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. I turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
…omissis…
[…]

Art. 44 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dal CNEL, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.
3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 300 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche categorie di lavoratori.
[…]
6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dal CNEL ai sensi dell'art. 41.
7. Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi.. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 45.

Art. 45 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, di cui all'art. 37, comma 2, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, di cui all'art. 37, comma 2, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.

Art. 46 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal CNEL, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni connesse al funzionamento del Consiglio e dei suoi organi. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente, nell'arco di un mese, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6.Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
[…]

Art. 47 - Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 41, non usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche al mese, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. a) maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenza di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, da titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 77, comma 2, lettera a), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Titolo VII Formazione e mobilità
Art. 48 - La formazione: obiettivi e strumenti

1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di aggiornamento e qualificazione secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi di addestramento definiti dal CNEL.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso il CNEL, partecipano ai programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi all'interno delle aree del sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, il CNEL può avvalersi della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., delle Università e di altri soggetti pubblici e Società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del D.Lgs. n. 39/1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, il CNEL utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, come quelle del D.lgs. n. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
6. Il personale che partecipa alla attività di formazione organizzate dal CNEL è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico del CNEL. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ove ne sussistano i presupposti.
7. Il CNEL individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari Uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del D.lgs. n. 29/1993.

Titolo IX Norme disciplinari
Art. 57 - Doveri del dipendente

1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dal CNEL per la rilevazione ed il controllo delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente responsabile;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal CNEL.
[…]
f) mantenere nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) durante l'orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
j) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà del CNEL per ragioni che non siano di servizio;
k) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali del CNEL da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al CNEL nei locali non aperti al pubblico;
l) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
[…]

Art. 60 - Sanzioni e procedimento disciplinare
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 61 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.lgs. n. 29/1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o pericolo causato al CNEL, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti del CNEL, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge; f) concorso nella infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso il CNEL o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
h) altre violazioni nei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il CNEL, per gli utenti e per i terzi.
[…]
6. La sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
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g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
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j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia comunque derivato grave danno al CNEL o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte all'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
[…]
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
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Titolo XII Disposizioni particolari
Art. 78 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 24; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 29 del presente contratto.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, il CNEL dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso il CNEL nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

Art. 84 - Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1 del d. lgs. 29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.