Tipologia: Accordo
Data firma: 12 aprile 2001
Parti: Aran e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Pa e Cgil, Cisl, Uil
Comparti: Ministeri, P.A., Affari esteri
Fonte: ARAN

Sommario:

Titolo I Parte normativa
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Applicazione degli Istituti dei CCNL
Capo II Il sistema di classificazione
Art. 3 - Aree di inquadramento (art. 13 CCNL Ministeri)
Art. 4 - Passaggi interni (art. 15 CCNL)
Art. 5 - Norme di prima applicazione (art. 16 CCNL)
Art. 6 - Formazione (art. 26)
Titolo II Trattamento economico
Art. 7 - La struttura della retribuzione (art. 28)
Art. 8 - Cessazione della progressione economica per lodevole servizio
Art. 9 - Progressione economica orizzontale (art. 17 CCNL)
Art. 10 - Fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (Art. 31 CCNL)
Art. 11 - Utilizzazione del fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (Art. 32 CCNL)
Art. 12 - Criteri per l'assegnazione di compensi differenziati
Titolo III Norme finali
Art. 13 - Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede
Art. 14 - Disposizioni finali
Tabella A - Compensi differenziati di cui all'art. 12
Tabella B
Tabella C - Importi delle fasce di sviluppo economico (in lire)
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione a verbale

Accordo per il personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL. 16.2.1999, dipendenti del comparto Ministeri

A seguito del parere favorevole espresso, in data 28 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo successivo relativa al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 11 aprile 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 12 aprile 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo Successivo relativo al personale dipendente del Ministero degli Affari Esteri assunto a contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari nonché presso gli Istituti di cultura all'estero: per l'Aran […] e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da: Organizzazioni sindacali: Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa; Confederazioni: Cgil, Cisl, Uil

Titolo I Parte normativa
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato, secondo la legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, nonché presso gli istituti italiani di cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.99.
2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri è indicato come "amministrazione", il CCNL per il comparto Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 è indicato come "CCNL".

Art. 2 - Applicazione degli Istituti dei CCNL
1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro relativi al personale del comparto dei Ministeri con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni di lavoro:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:

art. 2 - (durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), con esclusione del comma 6;
art. 3: (obiettivi e strumenti);
art. 4: la contrattazione collettiva integrativa, con esclusione del comma 3, lett. A, alinea 3, nonché della lett. B) alinea 1 e 3;
art. 5: (tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo)
art. 6: (il sistema di partecipazione) con esclusione di quanto previsto alla lettera A), comma 3, punto 1), lett. f, e lett. i) limitatamente alle prestazioni, nonché alla lettera A), comma 2, punto 1), lett. c) e lettera C), comma 1, punto 1), lett. a);
art. 7 - (comitato pari opportunità)
art. 8 - (i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa)
art. 9 - (titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali)
art. 10 - (composizione della delegazione trattante della contrattazione integrativa)
art. 11 - (clausole di raffreddamento)

art. 12 - (interpretazione autentica dei contratti)
art. 20 - (relazioni sindacali del sistema classificatorio), limitatamente al comma 1, lett. A) e lett. B) solo con riferimento al punto a), limitatamente ai passaggi all'interno dell' area;
art. 21 - (rapporto di lavoro a tempo parziale)
art. 22 - (orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)
art. 23 - (trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) con esclusione del comma 5;
art. 24 - (mansioni superiori);
art. 34 - (disposizioni particolari) limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5:
art. 35 - (norme di rinvio): esso sarà applicabile con le precisazioni effettuate negli specifici CCNL
art. 36 - (previdenza complementare)
art. 38 - (norma programmatica)

B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:

Art. 2 - (Diritto di assemblea)
Art. 3 - (Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica)
Art. 6 - (Assenze per malattia) soltanto per quanto attiene al comma 1, punti 7/bis e 7/quater
Art. 8 - (Altre aspettative previste da disposizioni di legge) con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4
Art. 9 - (Congedi per eventi e cause particolari)
Art. 17 - (Clausole speciali) con riferimento ai commi 1,2,3,4, 6,7,8,9.

Art. 18 - (Diritti derivanti da invenzione industriale)
Art. 22 - (orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 23 - (Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) solo in relazione al comma 1, punti 1, 7, 9, 11 (con esclusione dei riferimento ai permessi retribuiti per maternità) e punto 12.
Art. 29 - (Trattenute per scioperi brevi)

2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le seguenti norme dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:

art. 18: (posizioni organizzative)
art. 19: (conferimento e revoca posizioni organizzative)
art. 20, (relazioni sindacali) comma 1, par. B, punto b) e c)
art. 25: (riduzione orario di lavoro)
art. 27: (mobilità all'interno del comparto)

art. 29: (aumenti retribuzione base)
art. 30: (lavoro straordinario)
art. 33: (indennità di amministrazione)
art. 37: (Commissione professionisti)

B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:

Art. 4 - (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione)
Art. 5 - (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza)
Art. 7 - (Aspettative)
Art. 10 - (Congedi dei genitori)
Art. 11 - (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche)
Art. 12 -Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
Art. 13 - (Diritto allo studio)
Art. 14 - (Congedi della formazione)
Art. 15 - (Ricostituzione del rapporto di lavoro)
Art. 16 - (Copertura Assicurativa e patrocinio legale)
Art. 17 - (Clausole speciali) relativamente ai commi 5, 10, 11, 12, 13.
Art. 19 - (Rapporto di lavoro a tempo determinato)

Art. 20 - (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
Art. 21 - (Contratto di formazione e lavoro)
Art. 23 - ((Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 1, punti 2,3,4,5,6, 8 e 10;
Art. 24 - (Disciplina sperimentale del telelavoro)
Art. 25 - (Retribuzione e sue definizioni)
Art. 26 - (Lavoro straordinario)
Art. 27 - (Banca delle ore)
Art. 28 - (Bilinguismo)
Art. 30 - (Trattamento di trasferta)
Art. 31 - (Trattamento di trasferimento)
Art. 32 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 33 - (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)

3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano nei confronti del personale di cui all'art. 1, le norme del presente contratto che modificano gli articoli del CCNL che vengono indicati tra parentesi nella titolazione.
4. Al personale di cui al presente CCNL, si applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli istituti di cui al comma 2, destinate alla generalità dei lavoratori. Per il trattamento di trasferta si continua a fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre il trattamento di trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal d. lgs. n. 103 del 2000.

Capo II Il sistema di classificazione
Art. 6 - Formazione (art. 26)

1. Nell'ambito dei principi generali definiti dall'art. 26 del CCNL ed ai fini della sua applicazione per la formazione del personale a contratto, con particolare riguardo all'attuazione dell'art. 4, l'amministrazione organizza, nel quadro dei progetti di formazione per il personale, specifici corsi teorico-pratici nella sede di servizio all'estero, privilegiando tecniche telematiche (video conferenze, formazione a distanza, ecc.) che garantiscano il risultato formativo superando le difficoltà logistiche dell'area di assegnazione.
2. Nei casi in cui la formazione abbia caratteristiche di omogeneità e coinvolga più unità di personale in servizio in uffici all'estero diversi e del medesimo ambito territoriale possono essere realizzati, su proposta delle sedi interessate, corsi di formazione in modo congiunto.

Titolo III Norme finali
Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel suddetto CCNL, continueranno ad applicarsi le norme del Titolo VI del D.P.R- 18/67 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]