Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1993, n. 181
Giurisprudenza collegata: Cass. Civ. 1179/2007; Corte Cost. 376/2008; Cass. Civ. 6682/2009; Cass.Civ. 7312/2009; Cass. Civ. 7311/2009; Cass.Civ. 6677/2009; Cass. Pen. 4650/2009; Cass. Civ. 11326/2010; Tribunale di Salerno, 18 ottobre 2010;Cass. Civ. 7495/2011;Cass. Civ. 7494/2011; Tribunale di Taranto, 15 aprile 2011;Cass. Civ. 7015/2011; Cass. Civ. 12823/2011; Cass. Civ. 17098/2011; Cass. Civ. 18670/2011; Cass. Civ. 23187/2011; Cass. Civ. 23217/2011; Cass. Civ. 23413/2011; Cass. Civ. 26874/2011; Tribunale di Milano, 15 novembre 2011; Cass. Civ. 3822/2012; Cass. Civ. 4649/2012; Cass. Civ. 7962/2012; Cass. Civ. 9157/2012; Cass. Civ. 10671/2012; Cass. Civ. 11908/2012; Cass. Civ. 12703/2012; Cass. Civ. 12844/2012; Corte di Appello di Ancona 22 maggio 2012 ; Cass. Civ. 14992/2012; Trib. Milano, 09 maggio 2012; Cass. Civ. 22858/2012; Cass. Civ. 23257/2012; Cass. Civ. 13340/2014; Cass. Civ. 16592/2014; Cass. Civ. 3961/2015; Cass. Civ. 7885/2015; Cass. Civ. 25154/2015; Cass. Civ. 26407/2016; Cass. Civ. 26757/2016; Cass. Civ. 5282/2017; Cass. Civ. 10151/2017; Cass. Civ. 28090/2017; Cass. Civ. 14556/2022; Cass. Pen. 30615/2024; Corte dei Conti 72/2024;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.
Allegato 1
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 5 GIUGNO 1993, N. 169
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse," sono soppresse;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis . All'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori"";
il comma 2 è sostituto dal seguente:
"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".