Categoria: 2011
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 luglio 2011
Validità: 19.07.2011 - 30.06.2014
Parti: Holding dei Giochi Spa, Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Monza-Brianza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Coordinamento RSA
Settori: Commercio, Holding dei Giochi
Fonte: UILTUCS-UIL

Sommario:

Premessa
Art. 1 – Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 – Diritti di informazione e materie di confronto a livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione e materie di confronto a livello decentrato
Art. 4 - Modello e funzionamento delle relazioni sindacali
4.1) Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU di Filcams, Fisascat e Uiltucs
4.2) Gruppo per le Pari Opportunità
4.3) Modulistica e Strumenti per la comunicazione delle informazioni
4.4) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
6.1) Orario di Lavoro
6.2) Mercato dei Lavoro - Utilizzo Part-Time - Contratti a Termine - Interinali
a. Utilizzo Part-Time
b. Utilizzo dei Contratti a Tempo Determinato
c. Utilizzo dei lavoratori somministrati a tempo determinato
d. Organici
e. Maggiorazioni per le domeniche e per le festività del periodo natalizio
Art. 8 - Premio di risultato
8.1 Modalità di calcolo - Criteri di Ripartizione - Tempi di erogazione
• Premio Base
• Premio aggiuntivo A
• Premio aggiuntivo per l’esercizio 2011/2012
• Criteri di Ripartizione
• Tempi di Erogazione e incidenza
• Nuovo premio di risultato
Art. 9 - Sicurezza
Art. 10 - Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo
Contratto Integrativo Aziendale Nazionale di II Livello per i dipendenti delle Holding dei Giochi spa


Addì 19 luglio 2011, in Milano, presso la sede della Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano Lodi Monza-Brianza si sono incontrati i seguenti signori: per la società Holding dei Giochi Spa […], per l'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Monza-Brianza […], per Filcams-Cgil, per Filcams-Milano […], per Fisascat-Cisl Nazionale […], per Uiltucs-Uil Nazionale […], per Uiltucs-Uil Brescia […], il Coordinamento RSA ed hanno stipulato il presente Accordo Aziendale Nazionale di II Livello

Premessa
Con il presente accordo integrativo, si procede ai rinnovo di quanto stabilito dai vigente CIA sottoscritto nei mesi di giugno e luglio 2007.
Nel corso del periodo di vigenza si è continuato a ricercare il più corretto approccio ai confronto sindacale.
Il presente nuovo accordo integrativo va visto come una conferma delle corrette relazioni sindacali tra l'Azienda e Filcams, Fisascat e Uiltucs che hanno permesso in questi anni di contrattare norme innovative e di affrontare congiuntamente le problematiche relative sia alle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici che alla competitività dell'azienda.
Le Parti, hanno concordato, dopo un lungo confronto, sulla opportunità di un aggiornamento del contratto integrativo sia nelle parti normative che in quelle economiche.
Tutto ciò premesso, le parti hanno stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale Nazionale, da valere quale accordo di II Livello, che così come di seguito formulato, rappresenterà il modello contrattuale a cui le parti faranno riferimento per la sua pratica gestione.

Art. 1 – Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il modello/sistema di "Relazioni Sindacali" praticato in precedenza con Holding dei Giochi ed allo scopo di armonizzare l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa e con quanto in materia è previsto dal CCNL e dal CIA, le parti hanno concordato di strutturare un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazioni di competenze, prevede, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato.
Ciò al fine di meglio rispondere alla esigenza delle varie strutture aziendali dislocate sul territorio nazionale, individuando le soluzioni più idonee e formulando soluzioni concordate che favoriscano, nei contempo, i diritti, li miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obbiettivi produttivi ed economici dell'Azienda.
Coerentemente, tenuto conto della ubicazione territoriale delle unità lavorative, si conviene che:
A) Il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di categoria Fiicams, Fisascat e Uiltucs, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali (RSA/RSU) con le relative OO.SS. territoriali di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
A tale livello compete la contrattazione di II livello, le materie ad esso attribuite dal CCNL e le informazioni di rilevanza generale per l’Azienda, nonché la gestione delle materie delegate dal presente Accordo.
B) Il livello decentrato che avrà come soggetti riconosciuti le Federazioni Regionali di categoria di Filcams, Fisascat e Uiltucs, congiuntamente alte RSA/RSU e alle OO.SS. dello/degli specifico/i territorio/i di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
Sono altresì soggetti riconosciuti le Federazioni Provinciali/Comprensoriali di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs ove nella stessa Provincia siano ubicati più di 4 unità lavorative. Allo stato attuale e salve eventuali modificazioni, si fa riferimento alle province di Verona, Brescia, Milano, Torino e Roma.
Tali soggetti opereranno congiuntamente alle RSA presenti nella Provincia/Comprensorio ed in raccordo con le loro rispettive Federazioni Regionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
A tale livello compete la gestione delle materie delegate dal CCNL e dal presente Accordo.
C) Si potranno altresì tenere confronti a livello territoriale in base a richieste di incontro avanzate dalle strutture territoriali di Filcamas, Fisascat e Uiltucs in previsione di nuove aperture di punti vendita e sulle tematiche di cui all'art. 3.

Art. 2 – Diritti di informazione e materie di confronto a livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dei bilanci, la direzione dell'Azienda, le OO.SS. Nazionali Filcams, Fisascat e Uiltucs, le OO.SS. Regionali/Provinciali/Comprensoriali Filcams, Fisascat e Uiltucs e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA/RSU) di Fiicams, Fisascat e Uiltucs. si incontreranno al fine effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal CCNL. Nel corso di tale incontro, o anche ai di fuori delia scadenza sopra indicata nel caso si presentassero fatti o eventi nuovi e rilevanti, l'Azienda fornirà le seguenti informazioni preventive e consuntive:
• Andamento economico dell'azienda supportato dai dati di bilancio.
• Prospettive di sviluppo, investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato, investimenti per innovazioni tecnologiche, eventuali mutamenti dell'assetto organizzativo societario.
• Progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, interventi di cessione, appalti, cogestione di spazi commerciali e tutto quanto comporti modifiche inerenti l'organizzazione del lavoro e che possa incidere sui livelli occupazionali.
• Dati sugli organici, loro composizione quantitativa e qualitativa, inquadramenti professionali;
• Mercato del lavoro, tipologie delle forme di impiego e loro utilizzo.
• Ore di lavoro straordinario e supplementare.
• Politiche degli orari.
• Formazione e progetti formativi.
• Applicazione delle norme relative alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all'ambiente e sicurezza di cui alla [d.lgs.] legge 81/08.
• Attuazione del D.Lgs 198/06, politiche per le pari opportunità.
• Andamento dei premio di risultato:

Art. 3 - Diritti di informazione e materie di confronto a livello decentrato
Con riferimento alle materie previste al precedente articolo 2, su richiesta di una delle due parti potrà essere avviato il confronto sindacale decentrato inerente la gestione sui/i territorio/i degli impatti conseguenti alle informazioni.
Sono demandate altresì alla contrattazione decentrata le materie ed i problemi riconducibili alla organizzazione del Lavoro più specificatamente tutte le tematiche relative ai singoli PDV o per le aree comprensorie di VR, BS, MI, TO e Roma, a titolo di esempio:
• Orari, turni e nastri orari
• Ferie e riposi
• Lavoro domenicale
• Utilizzo degli impianti
• Spostamenti territoriali, trasferte e trasferimenti
• Organici
• Ambiente, salute e sicurezza
• Rapporti con gli Enti Bilaterali Territoriali
Ai fini dell'attivazione dei confronto a livello decentrato le parti hanno convenuto che i referenti a cui inviare la richiesta siano i seguenti:
per l'Azienda: la Direzione Risorse Umane.
Per le OO.SS: le Sedi delle OO.SS. di cui alla lettera B) del precedente articolo 1.
Le parti confermano che il sopracitato modello/sistema di "Relazioni Sindacai a Livello Decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni condivise, atte a risolvere i problemi locali.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto ovvero di mancato raggiungimento di un accordo sulle tematiche discusse, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello Nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

Art. 4 - Modello e funzionamento delle relazioni sindacali
Le Parti concordano che, tenuto conto dell'articolata presenza organizzativa della Società sul territorio nonché della particolare variabilità della consistenza numerica delle sue strutture territoriali, al fine di proseguire in un compiuto sistema di relazioni sindacali, le Rappresentanze Sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs siano costituite nelle singole regioni e nelle province in cui sia attivato il confronto sindacale, complessivamente il numero di rappresentanze sindacali non potrà essere superiore a 40.
Per la richiesta dì esercizio del diritto di assemblea, fermo restando quanto previsto dal CCNL in tema di monte ore disponibile, questa è di spettanza della RSA/RSU e/o delle OO.SS.

4.1) Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU di Filcams, Fisascat e Uiltucs
Viene confermato il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali di Filcams. Fisascat e Uiltucs che sarà composto da n. 15 delegati.
I componenti del Coordinamento Nazionale saranno designati da Filcams, Fisascat e Uiltucs firmatarie dei presente accordo e scelti tra i Rappresentanti Sindacali delle varie regioni. I loro nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e, in caso di eventuali modifiche, entro trenta giorni dalla nomina. Due componenti del Coordinamento seguiranno le problematiche relative alle pari opportunità.
Per l'espletamento dell'attività sindacale dei Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs ivi comprese le attività di cui all'art. 4.2 su richiesta di Filcams, Fisascat e Uiltucs nazionali, verranno utilizzate 1080 ore di permessi nell'arco di durata dell'accordo nazionale pari a 360 ore annue. Su richiesta delle OO.SS. nazionali, potranno essere utilizzate anticipatamente le ore di competenza dell'anno successivo. Durante l'ultimo anno di vigenza dei CIA nel caso fosse stato esaurito l'intero ammontare, i componenti del coordinamento potranno utilizzare ulteriori 120 ore.
Ai componenti del Coordinamento Nazionale, in occasione dell'informativa annuale di cui all'art. 2, l'azienda rimborserà le spese di viaggio (treno e mezzi pubblici) a fronte della presentazione della relativa documentazione.

4.3) Modulistica e Strumenti per la comunicazione delle informazioni
Le parti convengono di realizzare una apposita modulistica con l'obiettivo di sperimentare sistema sintetico per fornire parte delle informazioni.
Resta inteso che qualora tra le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali si valuterà la possibilità e/o l'opportunità di ampliare ulteriormente fa modulistica dì cui sopra.
L'Azienda favorirà la comunicazione delle informazioni dovute e su richiesta autorizzerà l'utilizzo di fax aziendali, in virtù delle nuove tecnologie informatiche di recente implementazione da parte dell'azienda, te parti si impegnano ad individuare entro la vigenza del presente CIA nuove modalità per lo scambio di informazioni (bacheca elettronica).

4.4) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Con riferimento all'accordo sindacale sottoscritto in data 30 luglio 2009 le parti riconfermano l'impegno assunto al fine di procedere alla individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza secondo le numeriche ivi richiamate.
Entro febbraio 2012 le parti definiranno le modalità di rimborso delle spese relative alle attività degli RLS.

Art. 5 - Formazione
Le Parti riconoscono e confermano l'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale dei lavoratori quale investimento sia per l'azienda che per i lavoratori stessi. Anche in un ottica di sviluppo delle attività organizzative/commerciali, l'azienda conferma la propria disponibilità a valorizzare la crescita professionale dei lavoratori individuando percorsi formativi orientati al consolidamento del ruolo professionale del responsabile del punto vendita nonché analizzando la fattibilità di iniziative formative rivolte agli addetti alla vendita in considerazione della specifica attività dagli stessi svolta. Per tali obiettivi l'azienda si impegna sin d'ora, su richiesta del Coordinamento Nazionale, a verificare la fattibilità di proposte formative da sottoporre alle istanze nazionali ed europee competenti alla erogazione e all'utilizzo dei fondi per la formazione.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Tenuto conto della possibile diversa offerta commerciale nei vari punti vendita derivante dalla loro diversa struttura dimensionale ed ubicazionale, che potranno produrre una organizzazione del lavoro non omogenea a livello nazionale, le parti, al fine di favorire la gestione dei confronti a livello decentrato di cui al precedente articolo 3, hanno convenuto che tali confronti siano coerenti con gli indirizzi e con gli obbiettivi come di seguito definiti.

6.1) Orario di Lavoro
L'orario di lavoro per il personale full - time addetto ai punti vendita sarà di 40 (Quaranta) ore settimanali su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato e 104 (Centoquattro) ore annuali di permessi individuali. Diversi regimi di orario settimanale potranno essere concordati ed applicati previo confronto con le RSA/RSU e/o le strutture territoriali di Fiicams, Fisascat e Uiltucs. In assenza di accordo le parti sì impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

6.2) Mercato dei Lavoro - Utilizzo Part-Time - Contratti a Termine - Interinali
b. Utilizzo dei Contratti a Tempo Determinato

Con riferimento alle ragioni di carattere produttivo ed organizzativo legate alla maggiore intensità di lavoro del periodo natalizio, le parti concordano nel ricorrere a contratti di assunzione a tempo determinato, superando i limiti previsti dal CCNL.
Le parti, inoltre concordano che in caso di avvio di nuove attività, e in particolare, di aperture di nuovi punti vendita, potranno essere stipulati contratti a tempo determinato per un periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale che, a fronte di esame congiunto con le strutture sindacali citate all’art. 1 lettere b) e c), potrà raggiungere i 18 mesi.
[…]

c. Utilizzo dei lavoratori somministrati a tempo determinato
Nell’ambito dell’organizzazione del personale stagionale ed al ricorso di lavoratori somministrati per il periodo natalizio, le parti concordano nel rispettare i limiti previsti dal CCNL e comunque nel non superare le 150 (centocinquanta) unità nel suddetto periodo di alta intensità di lavoratori stagionali e con contratto a termine.

d. Organici
Al fine di addivenire ad un corretto ed equilibrato dimensionamento dell’organico dei punti vendita, in alcuni di questi, rispetto ai loro parametri di fatturato, dimetri quadrati e di regimi di orario, le parti convengono sulla opportunità di favorire, in materia di organici funzionali i seguenti orientamenti:
rimodulazione dell’orario di lavoro settimanale in applicazione delle norme previste dal CNL in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, tenendo presenti le specifiche esigenze di filiale in materia di distribuzione e concentrazione delle vendite;
spostamenti presso altri punti vendita all’interno dello stesso Comune o Interland.

Art. 9 - Sicurezza
Considerato che per la sicurezza nello svolgimento della propria attività, anche adottando misure idonee a tutelare la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'Azienda ha necessità di installare sistemi di videosorveglianza, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, le parti concordano sull'opportunità dell'utilizzo di idonei strumenti di video sorveglianza, condividendo ì seguenti principi generali:
• L'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e ne! rispetto dei principio di tutela e riservatezza dei lavoratori.
• Per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi ì divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori nonché gli obblighi che la Legge al riguardo impone.
• L'utilizzo di detti strumenti avverrà in conformità all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ed in particolare le risultanze delle riprese non potranno in alcun modo rappresentare materia di contestazione o sanzione disciplinare.
• L'Azienda sì impegna a rispettare il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopi perseguiti, convenendo che la raccolta dei dati dovrà avvenire nei rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
In virtù di quanto sopra le parti concordano di recepire nei presente accordo uno schema standard di verbale di intesa (allegato) da sottoscrivere poi, debitamente compilato, da parte dell'Azienda e delle RSA/RSU e/o Segreterie territoriali Filcams, Fisascat. Uiltucs per l'installazione di impianti necessari al miglioramento della sicurezza dei dipendenti e del luogo di lavoro.