Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo RSU
Data firma: 3 novembre 1998
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Ministeri, P.A.
Fonte: ARAN

Sommario:

Premessa
1. Ambiti di costituzione delle RSU
2. Accorpamenti
3. Numero dei componenti
4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.
5. Norma finale
6. Clausola di salvaguardia
Dichiarazioni congiunte

Comparto del personale dei Ministeri

Integrazione dell’Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale.


- Accordo -

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull’elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell’art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
considerato che l’art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all’Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d’intesa del 12 maggio 1994;
tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;
considerato peraltro che l’Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all’esigenza di assicurare l’elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
tenuto presente che le RSU trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.
le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU
a) Le RSU sono costituite nell’ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);
b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Accorpamenti
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell’espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le RSU dove previsto dal precedente punto 1).

3. Numero dei componenti
a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50.
- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
b. Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall’art. 4, lettere b) e c) dell’Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.
Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dell’Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

5. Norma finale
Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l’elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tali elenchi verranno inviati all’Aran.

6. Clausola di salvaguardia
Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione congiunta n.1
Le parti concordano di dichiarare che:
1) nel punto 1 del presente Accordo, per “ sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le RSU saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alle nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.
Dichiarazione congiunta n.2
In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso.