Tipologia: CCNL
Data firma: 6 dicembre 2001
Validità: 01.01. 2002 - 31.12.2004
Parti: Faci e Fiudacs
Settori: Servizi, Sacristi
Sommario:
Art. 1 - Definizione Art. 2 - Assunzione e periodo di prova Art. 3 - Retribuzione Art. 4 - Orario di lavoro Art. 5 - Lavoro straordinario Art. 6 - Riposo settimanale Art. 7 - Festività Art. 8 - Gratifiche Art. 9 - Ferie Art. 10 - Congedi |
Art. 11 - Malattia o infortunio Art. 12 - Preavviso di licenziamento Art. 13 - Indennità di licenziamento Art. 14 - Controversie di lavoro Art. 15 - Norme disciplinari Art. 16 - Condizioni di miglior favore Art. 17 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali Art. 18 - Scadenza del contratto Art. 19 - Disposizioni finali |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese
Addì, 6 dicembre 2001, tra Federazione nazionale del clero italiano (Faci), Federazione italiana unioni diocesane addetti al culto / sacristi (Fiudac/S) è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi del loro decoro:
- preparazione e assistenza delle sacre funzioni liturgiche, incontri della comunità cristiana nell'aula ecclesiale;
- custodia della chiesa, degli arredi e suppellettili sacre;
- pulizie della chiesa e della sacrestia ordinarie e straordinarie rientranti nelle possibilità tecniche dei mezzi a sua disposizione;
- mansioni concordate all'atto dell'assunzione col vincolo dell'orario fisso.
I sacristi possono essere inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato.
Gruppo A
Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.
Gruppo B
Sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.
Art. 4 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario di 45 ore settimanali, distribuite di massima in 6 giornate lavorative. L'orario giornaliero sarà concordato con il rappresentante dell'Ente ecclesiastico.
Per i sacristi che hanno orario lavorativo continuativo si precisa che spetta mezz'ora di pausa non retribuita a metà del proprio turno lavorativo, purché non sia lasciato sguarnito il posto di lavoro.
Art. 6 - Riposo settimanale
Il sacrista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con le domeniche e altre festività religiose.
Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo.
[…]
Art. 14 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto, dovranno essere, prima di far corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all'incaricato dell'Unione diocesana addetti al culto e al Presidente o incaricato diocesano Faci.
In mancanza di accordo, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale di lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell'11 agosto 1973).