Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 2001
Validità: 01.01. 2001 - 31.12.2001
Parti: Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Misericordie

Sommario:

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Art. 6 - Comitato paritetico
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Diritto all'informazione
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Assunzione
Art. 11 - Documenti di assunzione
Art. 12 - Visite mediche
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 15 - Cumulo di più mansioni del lavoratore
Art. 16 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Contratti di formazione lavoro
Art. 20 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Mobilità
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Festività
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Permessi straordinari - Servizio militare o sostitutivo civile
Art. 26 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
Art. 27 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 28 - Diritto allo studio
Art. 29 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 30 - Comportamenti in servizio
Art. 31 - Ritardi ed assenze
Art. 32 - Permessi/recuperi
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 34 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 35 - Assicurazione ed infortuni sul lavoro
Art. 36 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo VII Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 37 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 38 - Norma di qualificazione e progressione professionale
Art. 39 - Passaggio di posizione o di categoria
Art. 40 - Retribuzione
Art. 41 - Posizioni economiche a regime
Art. 42 - Passaggio automatico di fascia
Art. 43 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Art. 44 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Art. 45 - Paga giornaliera e oraria
Art. 46 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 47 - Pronta disponibilità
Art. 48 - Indennità
a) Indennità di rischio da radiazioni
b) Indennità per servizio notturno e festivo
c) Indennità di turno
d) Indennità di cassa
Art. 49 - Premio di incentivazione e di produzione
Art. 50 - Tredicesima mensilità
Art. 51 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 52 - Alloggi e mensa
Art. 53 - Abiti di servizio
Art. 54 - Trasferte
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 55 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Art. 56 - Preavviso
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 58 - Rappresentanze sindacali
Art. 59 - Assemblea
Art. 60 - Permessi per cariche sindacali
Art. 61 - Contributi sindacali
Art. 62 - Conciliazione in sede sindacale
Norme di prima applicazione
Norme transitorie e finali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle Misericordie

Addì, 27 luglio 2001, tra Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Fp-Cgil, Fps-Cisl e Uil-Fpl è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Misericordie.

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente delle Misericordie d'Italia e delle strutture loro collegate quali, ad esempio, case di riposo, ambulatori, servizi funebri e cimiteriali, nonché alle Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l'adesione.
Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto o parzialmente regolato dal presente contratto si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per il rapporto di lavoro di natura privata nonché allo statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I lavoratori debbono altresì osservare le norme regolamentari - ove presenti - emanate dalle singole strutture di cui al precedente articolo 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Art. 6 - Comitato paritetico
In ciascuna Misericordia è istituito un Comitato composto in modo paritetico da rappresentanti del Consiglio della Misericordia, dai dipendenti e dai volontari che operano nella struttura al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, per migliorare il funzionamento organizzativo della struttura nonché il rapporto con gli utenti.
Il Comitato esprime pareri in merito ai problemi legati all'organizzazione del lavoro, ai rapporti con l'utenza ed ai rapporti interni alla Misericordia tra dipendenti e volontari formulando altresì proposte al Consiglio della Misericordia il quale si esprime nel merito delle stesse.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 7 - Contrattazione

La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o territoriale;
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSU, laddove non presenti le RSA, e le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998.
Le RSU sono elette in base al regolamento definito in base all'accordo del 23/07/93.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri relativi:
- ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
- alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
- alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare;
- alla progressione orizzontale del personale.
b) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
c) le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
d) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
e) le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
g) ogni altra materia espressamente demandata.

Art. 9 - Diritto all'informazione
In riferimento a quanto stabilito dall'accordo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, le parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali ed in tal senso rivestono particolare importanza l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
In relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, nonché alle diverse articolazioni nell'ambito territoriale e ferma restando l'autonomia dell'attività associativa e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS., le parti si impegnano alla acquisizione di elementi di conoscenza comune ed in particolare:
Livello nazionale
Su richiesta di una delle parti, e di norma entro l'autunno, le stesse si incontreranno in particolare per verificare:
- le prospettive e l'andamento generale del settore
- l'andamento occupazionale in termini qualitativi, quantitativi e formativi
- l'andamento dell'occupazione femminile
Livello di associazione
Ferma restando le competenze proprie delle Misericordie, ove richiesto, le stesse forniscono, informazioni riguardanti:
- il personale
- l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi
- gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali, con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Documenti di assunzione

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 12 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro), la Misericordia potrà accertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.
Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

Art. 16 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti il proprio inquadramento, le Misericordie - dietro richiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperiranno ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie dell'inquadramento ricoperto.
Ove esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una modifica dell'inquadramento in relazione alle coperture dei posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo inquadramento.

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione delle Misericordie lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario di lavoro e la relativa retribuzione sono fissati dalle Misericordie con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri nell'ambito delle 24 ore e per non più di 10 (dieci) ore consecutive.
L'orario può essere programmato con calendari di lavoro per più settimane o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36 ore nella settimana nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno dalle Misericordie sentite le rappresentanze sindacali ferma restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 47, agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio.

Art. 19 - Contratti di formazione lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni d'impiego secondo le rispettive esigenze delle Misericordie e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo l'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obbiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell'autista per i mezzi di soccorso.

Art. 20 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, ai sensi delle leggi vigenti l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita in relazione alle particolari esigenze delle Misericordie ed al fine di evitare eventuali carenze di servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) per garantire le indispensabili necessità del servizio e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui al precedente articolo 1 del presente accordo durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza;
b) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Misericordie anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
c) per l'effettuazione di attività socio - sanitaria, psico - pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Preposti per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
d) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Misericordia;
e) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
f) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.).
g) per punte di attività legate a particolari periodi dell'anno.
Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto con le parti di cui all'art. 7.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previste dalle norme convenzionali.

Art. 22 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori a turni, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

Art. 24 - Ferie
[…]
Le ferie maturate nell'anno di competenza e non godute nell'anno stesso, devono essere godute entro e non oltre i 6 mesi dell'anno successivo.

Art. 25 - Permessi straordinari - Servizio militare o sostitutivo civile
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:
[…]
3 Legge104/92 (handicap) e successive modificazioni
Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze della Misericordia, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
4 Gravidanza e puerperio
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete il 100% dell'intera retribuzione. Per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente alla legge L. n. 53/2000.
[…]
6 Congedi parentali
Si richiamano le norme previste dall'emanazione della legge "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Art. 26 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
I dipendenti ai quali sia stata attestata dalla struttura pubblica o dalla struttura associativa convenzionata/accreditata prevista dalle leggi vigenti la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, da alcoolismo cronico o da grave debilitazione psicofisica, purché si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle richiamate strutture, usufruiscono delle seguenti misure di sostegno:
a) concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.
Durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative a favore del dipendente non matura alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente accordo.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 30 - Comportamenti in servizio

In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Misericordia ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
[…]

Art. 32 - Permessi/recuperi
Per particolari esigenze personali, ed su domanda, al dipendente possono essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
Salva diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono eccezionalmente essere concessi permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a compensarli con un periodo di ferie o a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità a titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente articolo 31 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
[…]
k) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidività in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
e) introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della Struttura;
n) molestie di carattere sessuale rivolte agli utenti e/o accompagnatori all'interno della Misericordia;
o) per atti di libidine commessi all'interno della Misericordia.
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 35 - Assicurazione ed infortuni sul lavoro

La Misericordia è tenuta ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 36 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 è istituita a livello di singola Misericordia la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito da quantificarsi a livello di contrattazione associativa.

Titolo VII Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 46 - Lavoro supplementare e straordinario

Il tetto annuo di ore complessive supplementari e straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 121 e fino a 200 ore, ove richiesto, sarà utilizzato d'intesa con le Rappresentanze sindacali di cui al successivo articolo 58, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
[…]
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui al successivo articolo 58 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno), da recuperare comunque entro il mese successivo.
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'ufficio a ciò preposto dalla Misericordia.

Art. 47 - Pronta disponibilità
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui al successivo articolo 59.
È caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'articolo 22 del presente accordo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di L. 42.000 lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 48 - Indennità
Ove ne ricorrano i requisiti al lavoratore spettano le seguenti indennità lorde:

a) Indennità di rischio da radiazioni
Al personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione "a", da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a Lire 2.400.000 lorde annue, frazionabili in rapporto all'effettivo servizio svolto. Ai suddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.

c) Indennità di turno
1) Al personale inquadrato nelle posizioni da B a D, operante su almeno tre turni, compete un'indennità per le giornate di effettivo servizio prestato, di lire 8.700 giornaliere.
Detta indennità è corrisposta purché, vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio, notte) e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Al personale ausiliario specializzato, operante nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di Lire 2.000.
3) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Misericordia ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari a Lire 4.000.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato.

Art. 53 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese della Misericordia.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 58 - Rappresentanze sindacali

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU o in loro assenza dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU o, in loro assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
[…]

Art. 59 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 300/1970, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Per tali ore verrà corrisposta la normale retribuzione. La Misericordia dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori. […]
Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le Misericordie dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.

Art. 62 - Conciliazione in sede sindacale
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 410 e seguenti del cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 88 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l'Organizzazione o il lavoratore interessato.
La commissione di cui al punto 1) è così composta:
a) Per le Misericordie, da un rappresentante della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia
b) Per i lavoratori da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un'organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscono mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d'ogni termine di decadenza.
L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d'agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ.
Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell'Organizzazione o dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411, e 412 del cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
d) la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;
e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro.
Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma quattro, del cod. civ., 410, 411 del cod. proc. civ., e successive modifiche e/o integrazioni.
Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto.
[…]

Norme transitorie e finali
Le realtà aventi un orario ordinario settimanale superiore a quello definito dal presente articolato adegueranno lo stesso secondo gli accordi definiti in ambito locale. L'adeguamento avverrà comunque entro la scadenza del prossimo contratto.