Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 agosto 2006, n. 18610

 

 

Svolgimento del processo

Il Pretore di Chieti ha condannato il sig. D.G.C., datore di lavoro, a pagare all'Inail L. 211.542.901 a titolo di regresso delle prestazioni corrisposte al lavoratore dipendente G.M., che nel 1977 aveva riportato gravi infortuni sul lavoro (caduta da montacarichi) per il quale aveva riportato inabilità permanente del 63%.
L'appello del datore di lavoro è stato respinto dal Tribunale di Chieti con sentenza 14 novembre 2002/15 maggio 2003 n. 245.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il D.G., con sei motivi.
L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il termine di cui all'art. 112 cit, nel caso di specie, di natura prescrizionale, così consentendo la validità degli atti interruttivi posti in essere dall'istituto assicuratore, laddove lo stesso termine doveva essere considerato di decadenza.
il motivo è inammissibile.
L'attuale ricorrente, mentre nel giudizio dí merito aveva eccepito la prescrizione dell'azione di regresso, propone per per la prima volta in Cassazione l'eccezione di decadenza.
Né questa è rilevabile d'ufficio.
Infatti l'art. 2969 cod.civ. stabilisce che "la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione".
Nel caso dei. rapporti con gli enti pubblici, occorre distinguere tra indisponibilità del diritto da parte dell'amministrazione e disponibilità da parte del. privato: la decadenza dell'amministrazione dall'esercizio di un potere nei confronti del privato, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre la decadenza del privato dall'esercizio dì un potere nei confronti dell'amministrazione, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili, è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 21 giugno 2004 n. 11521, Cass. 23 giugno 2003 n. 9952, Cass. 7 luglio 2003 n. 10665, Cass. 20 febbraio 2003 n. 2552, in materia tributaria; Cass. 7 febbraio 2003 n. 1313, in materia dà. esproprio in favore di ente locale).
Lo stesso principio va applicato, stante la eadem ratio dell'interesse tutelato, alla decadenza ex art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilita a carico dell'Inail ed in favore del datare di lavoro responsabile dell' infortunio, il quale ha quindi la disponibilità dell'eccezione, e la deve proporre nei termini di cui all'art. 416 c.p.c..
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 420, comma 5, e 416 n. 3 cod.proc.civ.; motivazione erronea su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ammesso la produzione tardiva della raccomandata interruttiva della prescrizione.
Il motivo non è fondato.
La fattispecie di causa è la seguente: l'INAIL aveva prodotto copia della diffida del 18.2.1986 già con il ricorso introduttivo di primo grado, come è verificabile dall'indice dei documenti del fascicolo INAIL di primo grado, laddove al n. 11 è indicata appunto la diffida INAIL del 18.2.1986; in corso di causa, ha prodotto, proprio in considerazione dell'eccezione di prescrizione di controparte, copia dell'avviso di ricevimento relativo a detta diffida.
Ciò posto, la doglianza va esaminata in relazione al suo oggetto.
E' ius receptum che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ. l'inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di. ritorno, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere per il mittente di provare il ricevimento (ex plurimis Cass. 6 agosto 1996 n. 7181, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861, Cass. 3 luglio 2003 n. 10536).
La decisione del giudice di merito ammissiva della prova del ricevimento è pertanto corretta.
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 115 c.p.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c,p,c.), censura la sentenza impugnata in punto di accertamento del fatto.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può quindi, per il principio dell'unità della giurisdizione, trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prava esclusiva alle prove raccolte in sede penale (Cass. 15 ottobre 2004 n. 20335, Cass. 20 dicembre 2001 n. 16609, Cass. 18 aprile 2001 n. 5682, Cass. 19 settembre 2000 n. 12422; Cass. 1 aprile 1997 n. 2839: 24 luglio 1990 n. 7473).
Con i motivi da 4 a 6 i1 ricorrente, deducendo gli stessi vizi del motivo precedente, censura la sentenza impugnata in punto di quantum oggetto della richiesta di regresso, sia sotto il profilo della sua determinazione, sia del limite del danno civilistico.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
In difetto di specifiche contestazioni, la prova dell'ammontare delle prestazioni assicurative erogate e da erogarsi è costituita dalia attestazione del direttore di sede dell'INAIL, che, in quanto atto amministrativo proveniente dalla P.A., è assistita da presunzione di legittimità.
Nel caso di specie, l'INAIL ha depositato le relative attestazioni del direttore della competente sede INAIL di Chieti.
Dette attestazioni contengono l'analitica indicazione del costo dell'infortunio di cui è causa e, in considerazione della genericità delle contestazioni formulate dall'odierna ricorrente, inidonee a superare la presunzione di legittimità, dovevano essere considerate prova idonea dell'onere sostenuto dall'Istituto per 1'infortunio di cui è causa.
Per quanto riguarda infine il VI motivo è sufficiente aggiungere che l'odierno ricorrente si è limitato nel corso dei giudizio di merito a generiche contestazioni sul punto (entità del danno civilistico), senza mai dimostrare che il danno civilistico era inferiore alle somme richieste dall'INAIL, sicché appare ineccepibile l'affermazione dei Giudici di appello che hanno ravvisato in tali generiche contestazioni l'assenza di "ogni supporto probatorio, con la conseguenza che le stesse devono considerarsi mere proteste difensive senza alcun altro supporto confermativo della loro fondatezza".
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono  liquidate in Euro 22,00 oltre Euro quattromila per onorari di avvocato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 22,00 oltre Euro quattromila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 6 aprile 2006.