Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 2001
Validità: 01.06.2001 - 31.05.2005
Parti: Cnai, Ucict, Mcm-Cnai, Cisal e Fenasalc
Settori: Servizi, Coop, Cnai

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III Diritti sindacali e di associazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Titolo IV Decorrenza - Durata
Art. 8
Titolo V Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo VI Efficacia del contratto
Art. 12
Titolo VII Mobilità e mercato del lavoro
Art. 13
Titolo VIII Classificazione del personale
Art. 14
Art. 15
Titolo IX Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Titolo XI Periodo di prova
Art. 23
Titolo XII Orario di lavoro
Art. 24
Art. 25
Titolo XIII Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 26
Titolo XIV Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 27
Titolo XV Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Titolo XVI Lavoro straordinario
Art. 31
Titolo XVII Lavoro a tempo determinato
Art. 32
Titolo XVIII Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
Art. 33
Art. 34
Titolo XIX Apprendistato
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Titolo XX Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Titolo XXI Lavoratori studenti
Art. 46
Titolo XXII Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Art. 47
Art. 48
Titolo XXIII Occupazione femminile
Art. 49
Titolo XXIV Riposo settimanale - Festività - Permessi Retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Titolo XXV Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 55
Titolo XXVI Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 56
Titolo XXVII Congedo per matrimonio
Art. 57
Titolo XXVIII Servizio militare - Volontariato
Art. 58
Art. 59
Titolo XXIX Maternità
Art. 60
Titolo XXX Ferie
Art. 61
Titolo XXXI Aspettativa
Art. 62
Titolo XXXII Malattia - Infortuni
Art. 63
Titolo XXXIII Gratifica natalizia
Art. 64
Titolo XXXIV Trattamento economico
Art. 65
Titolo XXXV Aumenti periodici di anzianità
Art. 66
Titolo XXXVI Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Art. 67
Titolo XXXVII Indennità in caso di morte
Art. 68
Titolo XXXVIII Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 69
Titolo XXXIX Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 70
Art. 71
Titolo XL Trattamento di fine rapporto
Art. 72
Titolo XLI Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Art. 73
Titolo XLII Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 74
Titolo XLIII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 75
Titolo XLIV Divieti
Art. 76
Titolo XLV Risarcimento danni
Art. 77
Titolo XLVI Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 78
Titolo XLVII Composizione delle controversie
Art. 79
Titolo XLVIII Codice disciplinare
Art. 80
• Doveri del lavoratore dipendente

• Disposizioni disciplinari.
Titolo XLIX Patronati
Art. 81
Titolo L Assistenza sanitaria ed integrativa
Art. 82
Titolo LI Previdenza integrativa
Art. 83
Titolo LII Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - "Enboa"
Art. 84
Titolo LIII Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "Enmoa"
Art. 85
Titolo LIV Contratti di inserimento
Art. 86
Titolo LV Contratti di riallineamento
Art. 87

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore terziario e servizi - Cnai

Addì, 25 giugno 2001, tra Coordinamento nazionale Associazioni imprenditori - Cnai, Unione cristiana italiana commercio e turismo - Ucict, Movimento cooperative e mutue - Mcm-Cnai, Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - Cisal e Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio - Fenasalc è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore terziario e servizi.

Premessa
Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
- Il secondo, di livello regionale, o provinciale, o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende e le Cooperative del settore del terziario-servizi, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, e limitatamente, per i soci lavoratori alle Cooperative che prescelgono la formula del lavoro dipendente. A titolo indicativo le Aziende e le Cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Area amministrativa e giuridica
- fornitori di enti pubblici e privati;
- imprese di casermaggio e fornitori vari;
- compagnie di importazione ed esportazione;
- aziende per il commercio internazionale;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di affari (immobiliari, multiproprietà, uffici residence);
- agenzie finanziarie, agenzie di brokeraggio assicurativo e finanziario;
- marketing, promozione alle vendite, indagine di mercato;
- aziende per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- istituti di mostre, fiere congressi e convegni;
- agenzie di leasing, carte di credito;
- ricerca e selezione del personale;
- call-center;
b) Area tecnica
- studi statisti ed attuariali;
- informatica, telematica ed eidomatica, elaborazione dati ed elaborazioni testi;
- auditing, revisione contabile;
- società fiduciarie e di revisione ed organizzazione;
- società di assistenza fiscale e tributaria;
- progettazione, consulenza professionale organizzata;
- studi professionali;
- autoscuola ed agenzie di pratiche auto;
- copisterie e fotocopiatura;
c) Area socio-sanitaria
- associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni da cooperative e da privati operanti nel campo educativo sociale ed assistenziale;
- laboratori di analisi, centri di diagnostica;
- cooperative di trasporto privato di malati e di portatori di Handicap;
d) Ausiliari del commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- imprese di leasing;
- recupero crediti, factoring;
- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione ed amministrazione del personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call-center;
- consulenza di direzione ed organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione ed allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici residence
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
- autorimesse ed autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extra bancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, di sbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura (comprende anche la classe "agenzie pratiche auto");
- servizi di traduzioni ed interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone;
- noleggio e vendita di audiovisivi.
Tutte quelle attività similari che possono essere annoverati nel settore del terziario e servizi.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Art. 2

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.

Art. 3
[…]
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Art. 4
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge  [d.lgs.] n. 626/1994 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale,
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III Diritti sindacali e di associazione
Art. 5

Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e delle Cooperative e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 10 (dieci) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'O.I.L., riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberante ed in piena autonomia.

Titolo IX Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 18

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'Azienda e la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'Azienda e nella Cooperativa stessa.
[…]

Titolo X Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 20

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3) libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Art. 21
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda e della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII Orario di lavoro
Art. 24

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende e delle Cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda e della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle Aziende e delle Cooperative, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore e per un massimo di 16 (sedici) settimane all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D.M. del 30 agosto 1999.

Art. 25
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692 approvata con R.D.L. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicato nella G.U. numero 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) uscieri ed inservienti;
b) fattorino;
c) addetti ai centralini telefonici privati.

Titolo XIV Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 27

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XV Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 28

[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVI Lavoro straordinario
Art. 31

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 (centosessanta) ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […] Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII Lavoro a tempo determinato
Art. 32

In tutte le Aziende e Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1987, n. 195 e successive modificazione ed integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendete assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro
b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeteminati nel tempo, anche ripetitivi;
c) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e della cooperativa o per lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
d) in periodi di intensificazione dell'attività;
e) per sostituzione di lavoratrici dipendenti a part-time, post maternità;
f) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti;
g) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
h) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
i) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
Per il contratto a temine:
1) ai sensi dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti stabiliscono che sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 25 aprile 1962, n. 230;
2) i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione, qualora l'azienda e la cooperativa ricorra a contratti a tempo indeterminato per la stessa qualifica e mansione ed alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, della legge n. 26/1987;
3) in caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del contratto, il lavoratore dipendente è tenuto a prestare il previsto preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di lavoro;
4) nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi, il lavoratore dipendente deve essere espressamente informato di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 23 della legge n. 56/1987 (decadenza dell'iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento).
Le Aziende e le Cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le Aziende e le Cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

Titolo XIX Apprendistato
Art. 35

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1995 n. 25, dal regolamento approvato dal D.P.R. 3 dicembre 1996, n. 16 e dall'art 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 oltre che dalla norme del presente CCNL. Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento U.E. n. 2081/1993. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge n. 482/1968 e successive modificazioni ed integrazioni. Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/1997, le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e gli effetti sull'occupazione, derivanti dall'applicazione concreta di tale istituto per i fini occupazionali

Art. 36

Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, all'indennità di malattia ed infortuni valgono le norme di legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro ed i livelli di inquadramento professionali sia iniziali che finali, devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.

Art. 37
La durata dell'apprendistato è fissata in un massimo di 42 (quarantadue) mesi per tutti i livelli di inquadramento. In caso di trasformazione del contratto di lavoro di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista si intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo di 48 (quarantotto) mesi.

Art. 39
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che, questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai decreti del Ministero del Lavoro del 8 aprile 1998 e del 20 maggio 1999. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

Titolo di studio Ore di formazione medie annuali
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica professionale 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario 60
Diploma di Laurea 60

Art. 40
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analoghe, l'azienda e la cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'Azienda e la Cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda e cooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le parti entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Titolo XX Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Art. 41

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire;
a) un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neoassunti;
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Art. 42
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi per l'attivazione delle legge n. 863/1984.

Art. 43
Le parti convengono che, le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:
Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il contratto di formazione lavoro è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1° - 2° - 3° - 4° - 5° livello di inquadramento ed ha una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 39 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
Le cause di sospensione legale del contratto di formazione lavoro comportano l'improrogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione, unitamente nei casi in cui l'Inps riconosca il diritto alla proroga ed ai benefici contributivi.

Art. 44
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Art. 45
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXII Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Art. 47

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 48
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXIV Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 50

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle dl pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXVI Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 56

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro.

Titolo XXIX Maternità
Art. 60

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro:
per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per tre mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
e) per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. [...]
f) durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi. di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XLII Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 74

[…] È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda ed alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLIII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 75

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da tre persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge [d.lgs.] n. 626/1994 con apposito protocollo di intesa.

Titolo XLVI Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 78

È costituita una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da dodici membri di cui sei nominati dalle Organizzazioni datoriali e sei nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'Azienda e nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole Aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete della Azienda e della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo XLVII Composizione delle controversie
Art. 79

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui all'art. n. 78 del presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui all'art. n. 78 del presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo XLVIII Codice disciplinare
Art. 80
Doveri del lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[…]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Azienda e Cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'Azienda e la cooperativa;
[…]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in Azienda e nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina ed all'igiene dell'azienda e della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.

Titolo LII Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - "Enboa"
Art. 84

Le parti convengono, per dare attuazione all'intesa sottoscritta in data 21 dicembre 1998, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 (sei) persone, 3 (tre) per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.

Titolo LIII Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "Enmoa"
Art. 85

Le parti convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare e rilanciare il protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il 29 settembre 1999, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 (sei) persone, 3 (tre) per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.
Nota a verbale
Per ciò che concerne gli articoli 84 e 85, l'Unci si riserva di aderire successivamente.