Categoria: 2001
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 marzo 2001
Validità: 01.01.2000 - 31.12. 2003
Parti: Assaereo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Ugl Trasporti
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale

Sommario:

Art. ... - Lavoro a tempo parziale
Apprendistato
• Modalità di assunzione
• Periodo di prova
• Durata dell'apprendistato
• Numero degli apprendisti
• Tirocinio presso diverse aziende
• Attività formativa
• Orario di lavoro
• Disciplina del rapporto
• Obblighi del datore di lavoro
• Obblighi dell'apprendista
• Retribuzione
• Malattia ed infortunio
• Conclusione del rapporto
• Norme finali
Contratto a tempo determinato
Telelavoro
• Tipologie di telelavoro
• Adesione al telelavoro
• Svolgimento del rapporto
• Retribuzioni, indennità, rimborsi
• Socializzazione e diritti sindacali
• Tutela della salute e della sicurezza del telelavoratore
• Rinvio
Art. ... - Lavoro interinale
Art. ... - Elementi e computo della retribuzione
Art. ... - Lavoro straordinario, festivo, notturno
A. Orario di lavoro
Art. 31 - Parte specifica A - Permessi
Art. 31 - Parte Generale - Decorrenza e durata
Comunicato ai lavoratori

Accordo di rinnovo per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeropotuale aderenti alla Assaeroporti (ex Aigasa)

Addì, 9 marzo 2001 tra Assaereo, con la partecipazione di Alitalia, Alitalia Team e Atitech assistite da Federreti, e Filt - Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti è stato convenuto quanto segue in ordine al rinnovo del CCL 11 febbraio 1997, scaduto il 31 dicembre 1999, da valere per gli impiegati ed operai, in forza alla data della stipula, dipendenti dalle società Alitalia, Alitalia Team ed Atitech.

Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956 e dalla legge n. 196/1997.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro nell'ambito del quale il datore di lavoro si obbliga a svolgere nei confronti dell'apprendista la formazione prevista dalle norme di legge e di contratto utilizzando al contempo l'attività lavorativa di questi nell'ambito dell'impresa.
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Le qualifiche conseguibili dall'apprendista rientrano nelle mansioni previste al 3°, 4° 5° e 6° livello del presente contratto.

Modalità di assunzione:
- L'assunzione dell'apprendista avviene con atto scritto
- Nella lettera di assunzione sono specificate la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato nonché il programma di formazione
- Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni.

Durata dell'apprendistato
la durata dell'apprendistato è fissata in:
- 36 mesi per le professionalità definite dalle declaratorie del 3° e 4° livello
- 24 mesi per professionalità definita dalle declaratorie del 3° e 4° livello che prevedono una qualifica professionale tecnica aeronautica
- 18 mesi per le professionalità definite dalle declaratorie del 5° e 6° livello.
Per quanto sopra si fa riferimento al livello di attestazione finale, ferma restando l'assunzione dell'apprendista nel livello iniziale stabilito dal vigente CCL ed i relativi iter di carriera.
Lo svolgimento dell'apprendistato è consentito nell'ambito delle articolazioni della prestazione lavorativa previste dal vigente contratto (turni, orari, part time, ecc.).

Numero degli apprendisti
il numero degli apprendisti non può superare il 50% del personale specializzato e/o qualificato in servizio presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato.

Tirocinio presso diverse aziende
i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

Attività formativa
Il numero minimo delle ore destinate annualmente alla formazione è stabilito in base al possesso degli interessati del titolo di studio con le seguenti modalità:
- scuola dell'obbligo: 120 ore
- qualifica professionale: 100 ore
- dipl. Scuola media sup.: 80 ore
- dipl. Universitario: 60 ore
- laurea: 60 ore
tali minimi non possono essere ridotti in caso di stipula di contratto part time.
Con riferimento alle modalità e contenuti dell'attività formativa da effettuarsi fuori dall'azienda si fa espresso riferimento al decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998 e successive circolari.
La formazione svolta sarà attestata dall'azienda al termine del periodo di apprendistato.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi previo confronto con i livelli nazionali delle Oo.Ss.Ll. stipulanti.
Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi formativi secondo le indicazioni degli istruttori preposti.

Orario di lavoro:
l'orario di lavoro dell'apprendista, anche a turni, non può superare l'orario contrattualmente previsto.
[…]
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
È fatto divieto adibire l'apprendista al lavoro tra le 22.00 e le 06.00.

Disciplina del rapporto:
l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e fatto salvo quanto previsto al presente articolo, allo stesso trattamento normativo e retributivo previsto dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nel medesimo livello ivi inclusi mense e trasporti ove esistenti fatto salvo quanto specificatamente previsto sulla materia per il personale part time.

Obblighi del datore di lavoro:
il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o di fare impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato e/o specializzato;
- di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;
- di accordare all'apprendista, senza trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare affinché adempia l'obbligo di tale frequenza;
- di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titolo di studio;
- di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione di serie; non sono considerati lavori di manovalanza quelli inerenti alle attività relative all'acquisizione di una qualifica professionale per la quale è contrattualmente previsto uno specifico iter professionale.

Obblighi dell'apprendista:
l'apprendista ha l'obbligo:
- di prestare nell'azienda la sua opera con diligenza;
- di frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementari;
- di seguire gli insegnamenti delle persone incaricate per la sua formazione;
- di osservare le norme contrattuali.

Norme finali:
per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di apprendistato.
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di apprendistato le Parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, al fine di verificare la rispondenza delle disposizioni contrattuali con le stesse.

Contratto a tempo determinato
Ferme restando le previsioni della Legge 230/1962, le aziende potranno assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 legge n. 56/1987 nei seguenti casi:
- per far fronte a incrementi di attività non prevedibili o comunque definite nel tempo;
- ordini, commesse o progetti straordinari;
- sperimentazioni di nuove attività;
- sostituzione lavoratori in ferie;
- maternità, aspettative individuali e comunque diverse da quelle previste dalla legge 230/1962.
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di contratto a tempo determinato e fino alla definizione della stessa si potrà procedere ai sensi dell'art. 23 legge n. 56/1987 ad assumere personale a tempo determinato con contratti di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ai 10 mesi nella percentuale del 20% dell'organico a tempo indeterminato calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui si accende il rapporto di lavoro; i contratti di lavoro a tempo determinato che cessino nell'anno solare successivo a quello in cui hanno avuto inizio rientrano solo nella percentuale relativa all'anno in cui il rapporto di lavoro ha avuto inizio.
Localmente le aziende potranno convenire con le strutture sindacali territoriali valori percentuali più alti rispetto a quelli definiti nel presente articolo.
Per far fronte alla minore prestazione che si determina con le modalità previste al punto 8 dell'Art. ??? lavoro a tempo parziale, le aziende potranno fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando le percentuali e la durata previste dalle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui al presente articolo.
Le risorse potranno essere alternativamente assunte ai sensi dell'art. 23 legge n. 56/1987 e della legge n. 230/1962 e viceversa nel rispetto dei limiti temporali di legge.

Telelavoro
Tipologie di telelavoro

Le tipologie di telelavoro attivabili in azienda sono le seguenti:
telelavoro domiciliare - (o home working): l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio del lavoratore ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
telelavoro remoto - la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa;

Adesione al telelavoro
L'azienda individua gli ambiti organizzativi nei quali introdurre il telelavoro in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive ed attivando un confronto con le Oo.Ss.Ll. stipulanti sulla organizzazione del lavoro.
L'adesione al telelavoro domiciliare avviene su base volontaria mediante presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda. L'azienda accoglierà le domande in relazione alle proprie esigenze tecnico/organizzative.
L'azienda ha facoltà di interrompere la prestazione lavorativa effettuata mediante telelavoro qualora intervengano ragioni che ne impediscano la prosecuzione reintegrando i lavoratori nel loro normale posto di lavoro.
L'Azienda potrà accogliere eventuali richieste del telelavoratore di interruzione del rapporto di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi un'incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.

Svolgimento del rapporto
Malattia e infortunio sul lavoro: in caso di malattia o infortunio sul lavoro il telelavoratore ha diritto allo stesso trattamento previsto per i lavoratori che svolgono la propria prestazione in azienda, vengono parimenti applicate le stesse norme relative alle assenze e trattamento di malattia.
Fatto salvo quanto previsto nel presente accordo le differenti tipologie di telelavoro non comportano modifiche alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro così come disciplinato dalle norme di legge e di contratto applicate.
Il telelavoratore continua ad essere assegnato in organico alla struttura aziendale di appartenenza indipendentemente dal luogo di adempimento della prestazione lavorativa.
I telelavoratori sono tenuti ad osservare, salvo diverse pattuizioni, il medesimo regime di orario applicato al personale operante presso la struttura/ente di appartenenza in conformità a quanto previsto dal vigente CCL.
Il telelavoratore comunicherà l'inizio e la fine della propria attività lavorativa per via telematica.
In specifiche realtà potranno essere individuate modalità innovative di effettuazione della prestazione lavorativa secondo parametri temporali flessibili compatibili con l'attività della struttura/ente di appartenenza del telelavoratore e nell'ambito dei limiti di legge e di contratto vigenti.
Nell'ambito del regime di flessibilità di orario il lavoratore assicurerà comunque la propria prestazione lavorativa nelle fasce orarie individuate dal responsabile della struttura di appartenenza del telelavoratore.
A tale responsabile il telelavoratore presenterà inoltre le richieste di ferie o permessi in occasione dei programmati rientri in sede, per le vie brevi in comprovati casi di necessità ed urgenza, ovvero, ove possibile, per via telematica.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, con ciò garantendo il rispetto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Il telelavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni aziendali e quanto previsto dal vigente CCL.
Il lavoratore assolverà le proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle vigenti norme, in quanto non espressamente derogate e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiuti attribuitigli.
Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura ed a spese dell'Azienda che ne mantiene la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto/danneggiamento.

Retribuzioni, indennità, rimborsi
[…]
Si applicano le disposizioni contrattuali in materia di lavoro supplementare e straordinario qualora, a seguito della convocazione in sede del telelavoratore da parte dell'Azienda si determini una prestazione lavorativa complessiva giornaliera superiore a quella prevista contrattualmente.

Socializzazione e diritti sindacali
Le parti si danno atto che modalità innovative che consentano la socializzazione del telelavoratore rispetto alle attività che si svolgono in azienda sono costituite da periodici rientri presso le Sedi/strutture aziendali programmati dal diretto superiore del lavoratore ovvero comunicazioni telematiche che garantiscano la piena integrazione dei telelavoratori nella vita aziendale.
In considerazione del fatto che il telelavoro non incide sui diritti e le libertà sindacali previsti dalle norme di legge e di contratto ai telelavoratori saranno garantite, nel rispetto della volontà e della privacy dei singoli, le informazioni sulle iniziative svolte in azienda, ivi comprese quelle di natura sindacale.
Saranno altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla legge n. 300/1970.

Tutela della salute e della sicurezza del telelavoratore
Nei confronti dei telelavoratori si applicano le norme di cui al Dlgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
In considerazione dell'utilizzo di apparecchiature elettriche l'azienda garantisce al telelavoratore idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per tutta la durata contrattuale del telelavoro.
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza valutata dal Servizio di prevenzione e protezione dell'Azienda.
I telelavoratori:
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dagli addetti al Servizio di prevenzione e protezione;
- utilizzano correttamente e diligentemente, al solo fine dello svolgimento delle mansioni stabilite, i macchinari e le apparecchiature messe a disposizione dall'Azienda;
- adottano ogni cautela per impedire a terzi l'utilizzo delle suddette apparecchiature.
Nei casi di telelavoro domiciliare il lavoratore consente, previo avviso e concordandone le modalità nell'ambito dell'orario di lavoro, gli accessi agli addetti del Servizio di prevenzione e protezione nonché al personale addetto alla manutenzione per l'effettuazione degli interventi e delle verifiche necessarie.

Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle eventuali successive pattuizioni che definiscano peculiari modalità applicative del telelavoro in specifici ambiti organizzativi; ad un anno dalla prima applicazione le Parti si incontreranno per una verifica congiunta.

Art. ... - Lavoro interinale
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche può essere concluso oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1 lett. b) e c) della legge stessa anche nelle seguenti fattispecie:
- le fattispecie per le quali è ammesso il lavoro a termine sia in base alla legge sia in base agli accordi;
- incrementi temporanei di attività, anche di carattere non straordinario o occasionale, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario o occasionale;
- temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi, ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al reperimento del personale occorrente, e comunque per un massimo di sei mesi;
- svolgimento di attività nuove e sperimentali per un massimo di 6 mesi ove non esistano in azienda professionalità adeguate;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione e/o al ripristino delle funzionalità o sicurezza degli impianti o degli aeromobili;
- adempimenti di pratiche o attività contabili, amministrativa o tecnico procedurale a carattere saltuario che non sia possibile esperire con l'organico in servizio;
- attività formative/ addestrative per contratti di formazione ed apprendisti.
2. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate al punto 1 non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato e formazione lavoro.
A livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori ipotesi e/o maggiori percentuali rispetto a quelle previste nel presente comma per motivate esigenze tecnico/produttive.
È fatto divieto utilizzare i prestatori di lavoro temporaneo per le lavorazioni di cui al D.M. 31 maggio 1999.
3. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA o in mancanza, alle Oo.Ss. regionali/territoriali aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto.

A. Orario di lavoro
(Sostituisce il punto A)1. del testo di cui al rinnovo 11 febbraio 1997)
1. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione; la relativa tabella deve essere affissa nel luogo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della Società.
La durata normale dell'orario di lavoro - salvo le eccezioni e le deroghe di legge - è fissata nella misura settimanale di:
a) 37 ore e 30 minuti per tutto il personale.
b) Per il personale operante in turni avvicendati nelle 16 ore è prevista la fruizione su base annua di due giornate di riduzione dell'orario di lavoro; per il personale operante in turni avvicendati nelle 24 ore è prevista la fruizione su base annua di tre giornate di riduzione dell'orario di lavoro.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto al punto C la uniforme ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale di lavoro di cui al comma precedente si applica a tutto il personale salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
Possono essere istituiti più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
Nota a verbale
Con la definizione dell'orario settimanale di cui al punto 1, le parti si danno reciprocamente atto di avere esaustivamente definito la riduzione effettiva dell'orario di lavoro, anche per ciò che concerne la durata giornaliera della prestazione lavorativa.
Quanto precede deve intendersi a valere anche per gli accordi applicativi già definiti in sede locale: nell'ambito di tali accordi vengono conseguentemente e contestualmente aboliti i 5 minuti di lavoro aggiuntivi previsti per i turni del mattino per i turnisti H16 e H24 e la giornata di riduzione dell'orario di lavoro prevista per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore presso le unità produttive di Fiumicino e Magliana poiché già inserita al punto b) del presente articolo.
Per tutte le unità produttive si darà luogo al ricalcolo delle giornate di riduzione dell'orario scaturenti dalla quantità di ore di lavoro nei turni notturni previsti negli schemi turno applicati, arrotondando per difetto in giornate la quantità di ore così determinata, all'unità o allo 0,5 di unità.
A titolo di miglior favore continueranno ad essere erogate agli aventi diritto le indennità previste dai citati accordi applicativi già definiti in sede locale.