Tipologia: CCRL
Data firma: 10 settembre 2003
Validità: 10.09. 2003 - 30.09.2006
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Artigianato, Marche

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sistema informativo
Art. 2 - Osservatorio
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Sicurezza e ambiente di lavoro

Art. 5 - Previdenza complementare
Art. 6 - Orario e flessibilità
Art. 7 - Salario - Elemento retributivo variabile
Art. 8 - Decorrenza e durata


Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica e vetro della regione Marche

Addì, 10 settembre 2003, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Filcea-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil è stato stipulato il presente contratto regionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica e vetro della regione Marche integrativo del CCNL 11 luglio 2000.

Art. 1 - Sistema informativo
Le parti, sulla base di quanto affermato più sopra, concordano su un sistema organico di relazioni sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato nei settori oggetto del presente contratto, con l'obiettivo del raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali.
Pertanto, su richiesta di una delle due parti e comunque almeno una volta all'anno, si effettueranno incontri a livello regionale e/o di bacino per valutare congiuntamente:
- l'andamento produttivo delle varie specializzazioni che compongono il settore;
- la consistenza delle imprese artigiane suddivise per settori e per specializzazione;
- la dinamica occupazionale anche riferita alle professionalità e all'inquadramento, con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali femminili;
- la dinamica congiunturale e commerciale delle imprese;
- l'ambiente di lavoro, l'impatto sul territorio e le eventuali iniziative comuni da intraprendere;
- l'attività formativa e i relativi fabbisogni;
- i processi di innovazione tecnologica;
- le eventuali situazioni di crisi, di area o di specializzazione;
- la gestione degli orari e l'utilizzo degli impianti;
- le iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e del lavoro nero nel settore.

Art. 2 - Osservatorio
Per contribuire a dare compiuta attuazione al sistema di relazioni previsto all'articolo precedente, l'Osservatorio dell'Ebam fornirà alle parti firmatarie il presente contratto, di norma a cadenza annuale, i seguenti dati relativi ai diversi settori:
- andamento degli indicatori economici disponibili (quali fatturato, produttività, valore aggiunto, prezzi, ecc.);
- andamento degli indicatori del lavoro disponibili (quali occupati, qualifiche, livelli retributivi, regimi d'orario, lavoro straordinario, C.f.l., apprendistato, part-time, contratti a termine ed interinali);
- andamento degli indicatori strutturali (quali numero imprese con dipendenti, distribuzione per addetti e dimensione media).
L'Osservatorio fornirà inoltre tutta la documentazione da esso prodotta (bollettini quadrimestrali, rapporti congiunturali, approfondimenti tematici e settoriali) ed organizzerà periodicamente incontri con le Organizzazioni di categoria per discutere sui risultati e sull'attività di ricerca.

Art. 3 - Formazione professionale
In considerazione dell'evoluzione tecnologica delle imprese, dell'accresciuta complessità del sistema e delle conseguenti esigenze di avvalersi sempre più di professionalità adeguate al processo produttivo e considerando il valore del patrimonio professionale e formativo costituito dall'impresa artigiana, le parti, con particolare riferimento alle azioni che saranno avviate nell'ambito del costituendo Fart (Fondo interprofessionale artigianato per la formazione continua alimentato dallo 0,30 del monte salari), contribuiranno ad individuare obiettivi e programmi inerenti principalmente:
- l'individuazione dei fabbisogni formativi di settore;
- la promozione di azioni formative specifiche, nell'ambito del Fart e/o di iniziative pubbliche;
- iniziative formative volte a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e sul territorio;
- la proposta o la valutazione di programmi formativi per l'apprendistato in relazione alle nuove disposizioni in materia, in rapporto con gli enti pubblici delegati;
- la proposta o la valutazione di programmi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, in rapporto con la Cpra e gli Opta.

Art. 4 - Sicurezza e ambiente di lavoro
Le parti, considerando di comune interesse l'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si incontreranno, su richiesta di una delle due parti, anche a livello regionale o di bacino, per delle verifiche specifiche sul problema dell'ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro.
Tali incontri tenderanno a favorire una omogenea e coerente applicazione delle norme, privilegiando il metodo partecipativo nonché di informazione e assistenza verso le imprese aderenti agli Opta.
Le parti richiederanno annualmente alla Commissione paritetica regionale per l'artigianato e ai soggetti pubblici competenti (Inail, Asl, Agenzia regionale sanitaria, Arpam) i seguenti dati relativi alle problematiche ambientali dei singoli settori:
- analisi bacino d'utenza, con riferimento prioritario all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
- fabbisogni formativi ed attività informativa e formativa relativa al 626 e all'HACCP, gestita nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- attività di prevenzione gestita direttamente dalla bilateralità, dalle Associazioni di rappresentanza o dai soggetti istituzionali;
- elenchi dei RLST e dei RLS.

Art. 6 - Orario e flessibilità
a) In attuazione dell'art. 26-bis CCNL, così come modificato dall'accordo 11 luglio 2000, con l'obiettivo di limitare il ricorso all'uso dello straordinario, le parti convengono che impresa e lavoratore possano concordare il recupero delle ore straordinarie prestate con accumulo in un "banca ore individuale", comprendente anche la traduzione oraria delle maggiorazioni spettanti.
Copia dell'accordo va inviata alla Commissione di bacino territoriale.
Il recupero delle ore straordinarie lavorate e delle corrispondenti maggiorazioni avverrà entro massimo 12 mesi dall'inizio dell'accumulo attraverso la scelta prioritaria del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda e prioritariamente nei periodi di minor attività produttiva.
Trascorsi i periodi suindicati, dovranno essere liquidati al lavoratore gli importi corrispondenti, sulla base della paga oraria in atto a quella data, compreso l'incremento previsto dallo stesso CCNL.
b) In attuazione di quanto previsto all'art. 27 del CCNL., così come modificato dall'accordo dell'11 luglio 2000, le parti concordano sull'utilizzo previsto della flessibilità dell'orario in esso contenuta, prevedendo la divulgazione capillare di tale opportunità tra imprese e lavoratori.
La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale o di Commissione bilaterale di bacino e controfirmato dai lavoratori interessati.
c) Le parti concordano nell'invitare le imprese del settore a favorire, in particolare per le donne occupate, l'utilizzo dell'istituto del part-time, di volta in volta concordato secondo oggettive esigenze tecnico-produttive aziendali, onde aderire alle specifiche esigenze di carattere familiare di lavoratrici e lavoratori.