Tipologia: CCNL
Data firma: 3 dicembre 2003
Validità: 01.05.2003 - 31.12.2007
Parti: Assofotolabo-Confindustria e e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Fotolaboratori c/terzi

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1 - Sistema di informazioni
• Osservatorio nazionale
• Regolamento - Osservatorio
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali - Trattamento di miglior favore
Art. 6 - Norme complementari
Art. 7 - Normativa legale contrattuale
Art. 8 - Distribuzione del contratto
Art. 9 - Controversie
Art. 10 - Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 12 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 14 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 16 - Formazione e aggiornamento professionale
Parte seconda Norme comuni
Art. 17 - Assunzioni e documenti
Art. 18 - Visita medica
Art. 19 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo
A) Contratto a tempo determinato

B) Somministrazione di lavoro
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Contratti di solidarietà
Art. 22 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 23 - Mutamento di mansioni
Art. 24 - Passaggio di qualifica
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Riduzioni di orario ed ex festività
Art. 27 - Flessibilità - Orario multiperiodale
Art. 28 - Turni
Art. 29 - Orario di lavoro notturno
Art. 30 - Coefficienti di calcolo
Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
Art. 32 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 33 - Interruzioni di lavoro - Recuperi
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Permessi e aspettativa
Art. 36 - Assenze
Art. 37 - Tutela della maternità
Art. 38 - Servizio militare
Art. 39 - Diritto allo studio
Art. 40 - Minimi contrattuali
Art. 41 - Aumenti retributivi

Art. 42 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità
Art. 43 - Premi di risultato
Art. 44 - Regolamento aziendale
Art. 45 - Disciplina del lavoro
Art. 46 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
Art. 48 - Previdenza complementare
Art. 49 - Indennità in caso di morte
Parte terza
A - Operai

Art. 50 - Periodo di prova
Art. 51 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Gratifica natalizia
Art. 54 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 55 - Malattia e infortunio
Art. 56 - Preavviso
B - Impiegati
Art. 57 - Periodo di prova
Art. 58 - Congedo matrimoniale
Art. 59 - Tredicesima mensilità
Art. 60 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 61 - Indennità di cassa
Art. 62 - Trasferta
Art. 63 - Indennità di disagiata sede
Art. 64 - Trasferimenti
Art. 65 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 67 - Norme particolari per i quadri
Parte quarta Organizzazione del lavoro
Art. 68 - Mobilità interna
Art. 69 - Professionalità
Art. 70 - Supplementare o straordinario
Art. 71 - Apprendistato
• Durata
• Periodo di prova
• Trattamento economico
• Formazione esterna
• Cumulabilità
Art. 72 - Tirocinio
Art. 73 - Inquadramento unico
Parte quinta Trattamento economico
Art. 74 - Minimi di retribuzione e aumenti retributivi
Allegati
Allegato 1
Allegato 2


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi

Addì 3 dicembre 2003, a Milano tra l'Associazione fotolaboratori italiani conto terzi (Assofotolabo)
con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei fotolaboratori italiani conto terzi.

Parte prima Norme generali
Art. 1 Sistema di informazioni

Premesso che non sono poste in discussione l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OO.SS., le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare, possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico ed in particolare quello di sviluppo e stampa.
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OO.SS. a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle imprese del settore e, nell'ambito di esse, in particolare dei gruppi industriali individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale per realizzare un confronto.
L'informazione ed il confronto sui temi e ai livelli soprariportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile, giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro nero.
Nel corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione.
Le informazioni di cui al comma precedente verranno fornite tramite le RSU.
Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione del collocamento, si impegnano a comunicare alle RSU le esigenze di nuove assunzioni.
Le aziende ed i gruppi comunicheranno ogni due mesi alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono stati affidati ed il genere degli stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che si impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
È vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri dipendenti.

Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con periodicità prevista dal regolamento. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle materie prime, flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
Assofotolabo si impegna a fornire un quadro normativo di riferimento. Le parti individueranno i macro fattori di rischio individuale e sociale da cui sottoscrivere un impegno comune per il loro controllo e relativi interventi che mirano alla riduzione dei fattori di rischio. Verranno valutate possibili iniziative comuni sul terreno della formazione e informazione.
L'Osservatorio costituirà sede di esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive dell'occupazione, anche sulla base di indagini da effettuare tra le imprese del settore a mezzo di apposito questionario. In questo ambito, con riferimento all'occupazione femminile, verrà effettuata una attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
Le parti convengono di utilizzare tra l'altro i dati concernenti il mercato dei prodotti fotografici in Italia, che saranno acquisiti presso le relative Associazioni di rappresentanza.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività, anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti si impegnano, per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo della occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno. Si fa particolare riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo, di cui anche alla legge n. 46/1982 e successive modificazioni, sulla ricerca applicata e l'innovazione, che va riorganizzata e rifinanziata per consentire l'accesso effettivo della impresa minore ai relativi fondi.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro il mese di febbraio 2004, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, che terranno conto anche di esperienze verificatesi a livello aziendale, nonché dell'introduzione della tecnologia digitale.
I lavori inizieranno entro il mese di marzo 2004 e si concluderanno entro il mese di febbraio 2005. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle parti stipulanti, le quali ne valuteranno le condizioni di recepimento, nell'ambito del rinnovo della parte economica del vigente CCNL previsto per il secondo biennio.
Con gli stessi tempi e modalità sopra previsti opererà inoltre una Commissione tecnica paritetica, con l'incarico di procedere ad una rilettura del testo contrattuale, allo scopo di evidenziare eventuali imprecisioni e di fornire congiuntamente - con particolare riferimento al tema dell'orario di lavoro - ipotesi di riformulazione di articoli o parti di essi, che non comporti complessivamente oneri né vantaggi per ciascuna delle parti.

Regolamento - Osservatorio
Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui al presente articolo, le parti stipulanti il CCNL, hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
- verrà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di 6 membri di cui tre in rappresentanza delle OO.SS. congiuntamente stipulanti e 3 in rappresentanza dell'Associazione fotolaboratori italiani in conto terzi.
La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro avrà il compito di verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti stipulanti, tenuto conto dei vincoli di spesa.
Il gruppo di lavoro si avvarrà dei dati informativi che provengono dall'Assofotolaboratori e dalla Aif (Associazione italiana fotocine) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o elaborati da altra fonte imparziale.
Le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo di lavoro.
Il suddetto esame avrà lo scopo di ricercare valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi, ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità.
Le riunioni del gruppo di lavoro verranno tenute presso l'Associazione fotolaboratori o in altra sede stabilità di comune accordo.
Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.

Art. 2 Campo di applicazione
Il contratto si applica alle aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore ed in bianco e nero per conto terzi.
Si intendono per tali tutte le attività comunque organizzate e che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non), che comporti l'utilizzo di carta in bobina.
Qualora le Organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Associazione fotolaboratori italiani conto terzi.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.

Art. 6 Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 9 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali che ne daranno tempestiva notizia a quelle nazionali per gli opportuni indirizzi.
In caso di mancato accordo, tali controversie verranno deferite al livello nazionale.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento delle Organizzazioni nazionali firmatarie.

Art. 10 Diritti sindacali
Per ciò che concerne i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970. La richiesta per lo svolgimento dell'assemblea deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Si conviene che verranno messe a disposizione dei lavoratori per lo svolgimento delle assemblee 12 ore retribuite indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Nelle aziende che occupano meno di 15 addetti le assemblee, nel caso non vi siano a disposizione locali idonei all'interno della azienda, si terranno in locali messi a disposizione dalla Direzione dell'azienda nella adiacenza della sede di lavoro.
In ogni modo le assemblee potranno essere anche indette dalle OO.SS. territoriali o regionali di categoria stipulanti il presente contratto.
Inoltre presso le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le tre Organizzazioni sindacali potranno nominare congiuntamente un delegato di impresa.

Art. 11 Rappresentanze sindacali unitarie
Viene recepito l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
[…]

Art. 13 Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al Titolo VI del D.Lgs. n. 626/1994.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i Rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito della RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale.

Art. 15 Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali, preventivamente alla loro adozione, i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.

Art. 16 Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto, riconoscono:
- l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- l'opportunità di iniziative formative finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
- l'opportunità di porre i lavoratori, con particolare riferimento a quelli per i quali il rischio di inadeguatezza professionale è più alto in relazione all'attività svolta e alla fascia di età, in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese e dal mercato;
- l'opportunità di implementare attività formative che favoriscano un rapporto qualificato e dinamico con il mercato del lavoro.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori, nell'ambito degli strumenti a tale scopo definiti dalle parti sociali, con particolare riferimento a Fondimpresa e ad altri possibili istituti di competenza a livello locale o nazionale.

Parte seconda Norme comuni
Art. 18 Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario indicato dall'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano ferme in ogni caso le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 19 Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo
A) Contratto a tempo determinato

Le parti convengono, con riferimento alla vigente normativa di legge, di provvedere alla regolamentazione dell'istituto del tempo determinato entro il 30 aprile 2004.

B) Somministrazione di lavoro
Le parti convengono, con riferimento alla vigente normativa di legge, di provvedere alla regolamentazione della somministrazione di lavoro entro il 30 aprile 2004.

Art. 22 Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per le modalità di assunzione delle donne e dei minori, nonché per il trattamento normativo da riservare loro, se più favorevole, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 25 Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge; ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le parti si danno atto che nelle aziende del settore la durata dell'orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali, secondo le modalità riportate in Allegato 1.
[…]
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà avvenire su 5 giorni (comprensivi del sabato) o 6 giorni e potrà essere concordata in sede aziendale fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giornate, la giornata del sabato eventualmente lavorata darà diritto al lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato, riposo da definire nell'ambito delle altre 5 giornate lavorative della settimana.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro fosse distribuito su 6 giorni, non si applica il comma precedente.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa fra le ore 12 e le ore 14, deve avere il carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora, salvo le deroghe previste dalle leggi vigenti.
Fatte salve le cause di forza maggiore, qualora a livello aziendale si concordino con la RSU orari giornalieri per i quali il lavoratore sia chiamato a svolgere, nell'arco della propria giornata lavorativa, effettive prestazioni di lavoro articolate su più di due periodi, sarà compensato, per le ore in tal modo effettuate, con una indennità pari al 6% della retribuzione.
[…]

Art. 27 Flessibilità - Orario multiperiodale
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno solare o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione, l'orario di lavoro settimanale può essere pertanto realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità (orario multiperiodale), per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'attività, le parti convengono che la flessibilità della prestazione lavorativa possa essere disposta previo preavviso. In tal caso, il saldo positivo delle prestazioni su base mensile concorrerà alla formazione di un monte ore annuo, per il quale l'azienda provvederà a riconoscere, limitatamente alle ore che superano la franchigia di 70 ore, una maggiorazione pari al 5% di minimo tabellare e contingenza, trasformata, salvo diverse intese, in riposi compensativi.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno alla RSU comunicazione preventiva per esaminare, nel corso di un apposito incontro, le esigenze di maggior carico di lavoro e il programma e le modalità applicative predisposti per il loro soddisfacimento.
Il programma, a titolo previsionale, indicherà altresì i periodi di minor intensità produttiva, nel quale si intende procedere al godimento dei riposi compensativi.
Tempi e modalità di godimento dei riposi saranno, a suo tempo, definiti tra azienda e RSU, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla RSU
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensile.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Dichiarazioni a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 28 Turni
In caso di effettuazione di più turni avvicendati di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana con carattere di uniformità e dovrà essere comunicato in tempo utile ai lavoratori.
La durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è, a far data dal 1° gennaio 1986, di 6,20 ore giornaliere pari a 38 ore settimanali […]
La durata di lavoro del 3° turno avvicendato (notturno) è di 6 ore giornaliere e 36 ore settimanali, […]
Ai lavoratori turnisti del 1°, 2° e 3° turno sarà inoltre corrisposta una maggiorazione […]
Diverse turnazioni previste a carattere aziendale saranno contrattate e finalizzate alla fluttuazione del mercato e alle esigenze della distribuzione con riferimento particolare ai tempi di consegna.
[…]

Art. 31 Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Nei casi invece di effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alla RSU
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 33 Interruzioni di lavoro - Recuperi
[…]
È facoltà dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore, o le soste di lavoro concordate, corrispondendo la sola retribuzione senza maggiorazione. I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un'ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
[…]

Art. 35 Permessi e aspettativa
[…]
Per quanto concerne i permessi e le aspettative inerenti i portatori di handicap, i tossicodipendenti e i loro rispettivi familiari, la tutela della maternità, si fa riferimento alle relative norme di legge.
[…]

Art. 37 Tutela della maternità
Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
[…]

Art. 44 Regolamento aziendale
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 45 Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione dell'azienda potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro sino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza, la multa nel caso di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine e ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento della lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto, purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno aziendale o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo anche il diritto dell'azienda di operare sulle indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui le mancanze, in concreto, abbiano carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell'identica mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave, del materiale dello stabilimento o di quello in lavorazione;
9) rissa nello stabilimento;
[…]
13) abbandono del posto di lavoro che può arrecare pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla incolumità della persona.
[…]

Parte terza
A - Operai
Art. 55 Malattia e infortunio

[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, potrà essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore; in tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
[…]

Parte quarta Organizzazione del lavoro
Art. 70 Supplementare o straordinario

A conferma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 31 del CCNL le parti convengono sulla non obbligatorietà della prestazione supplementare e straordinaria.
Le parti, nell'ambito di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario o supplementare, si impegnano ad operare attivamente, tramite le rispettive strutture, per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti che possono insorgere in materia.

Art. 71 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Durata
Il contratto di apprendistato ha la durata di 30 mesi per i lavoratori appartenenti al gruppo 5° e di mesi 48 per i lavoratori appartenenti dal 4° gruppo al 1°.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.

Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 120 ore medie annue, si realizza nelle forme previste dalle norme di legge e dai relativi decreti ministeriali.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le ore di formazione esterna di cui al comma precedente saranno ridotte alla metà.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno, sempreché l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione.