Categoria: 2003
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 1 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Uffici e terminals

Sommario:

Art. 7 - Contratti a termine
Art. 8 - Part-time
Art. 13 - Giorni festivi e semifestivi
Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 32 - Contrattazione di secondo livello
Settore terminal e passeggeri
Classificazione personale CCNL amministrativi
Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 10 - Contratti di formazione e lavoro
Assicurazione integrativa sanitaria
Formazione professionale
Verbale di accordo sui contratti di formazione e lavoro
• Tipologie contrattuali

Ipotesi di accordo di rinnovo per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero (Confitarma)

Addì 1° luglio 2003, si sono incontrate la Confederazione italiana armatori (Confitarma) con le Segreterie Nazionali della Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), Federazione italiana trasporti (Fit-Cisl), Unione italiana lavoratori trasporti - Settore marittimo (Uiltrasporti)
Le parti, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli amministrativi dell'armamento privato, sia per quanto concerne gli aspetti normativi che economici.
[…]

Art. 7 - Contratti a termine
La disciplina del contratto a termine è regolata dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Le aziende, su richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali e/o delle segreterie territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, forniranno informazioni sul numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato presenti in azienda, e sui programmi aziendali in materia.

Art. 32 - Contrattazione di secondo livello
(Omissis)
Al termine del punto 2 aggiungere:

"Nell'ambito della contrattazione di secondo livello potrà essere regolamentato l'istituto della reperibilità, intendendo per reperibilità l'obbligo del lavoratore ad essere disponibile alle chiamate in servizio, presso i siti di lavoro aziendali, nei giorni e negli orari individuati dai programmi di reperibilità, anche con mezzi di comunicazione aziendale.
Le aziende forniranno, su richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali, informazioni in merito ai programmi di godimento delle ferie, anche al fine della individuazione di proroghe nell'anno solare successivo.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello le parti potranno concordare le percentuali da applicare al numero degli addetti a tempo indeterminato, riferite annualmente alle richieste di part-time avanzate dai lavoratori. Le parti potranno altresì individuare le motivazioni per le quali vada data priorità all'accoglimento delle richieste.".

Settore terminal e passeggeri
Dato il costante evolvere nelle caratteristiche dell'attività dei settori terminal e passeggeri, che può comportare la definizione di nuove qualifiche, le parti potranno determinare, con accordi aziendali, nuovi profili/livelli professionali.
Anche tali accordi avranno durata quadriennale e potranno prevedere specifiche normative.

Salute e sicurezza sul lavoro
Dichiarazione a verbale

Le parti considerano la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, come parte integrante della gestione generale dell'azienda.
Al fine di ridurre progressivamente i rischi di infortuni o malattie correlate al lavoro ai quali possono essere esposti i lavoratori, le parti esprimono la necessità di concordare un sistema di gestione della salute e sicurezza, considerando strategica, all'interno dello stesso, una formazione ai rappresentanti dei lavoratori ed a tutti i lavoratori, che veda entrambe le parti impegnate nel comune obiettivo della riduzione dei rischi, in particolar modo di quelli legati all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale. Stabilito che l'uso delle stesse comporta per i lavoratori una sorveglianza sanitaria che accerti i rischi specifici legati alle caratteristiche ed al posizionamento delle attrezzature, alla scelta del software ed alla postura, garantendo le prescrizioni minime di sicurezza, così come stabilite dalla normativa vigente e dalle direttive europee di riferimento.

Art. 10 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti confermano la volontà di promuovere l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, ravvisando in essi uno strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, favorendone la preparazione alla vita professionale.
Si conferma l'accordo-quadro del 5 agosto 1986 e successive intese.

Formazione professionale
L'attività di addestramento, aggiornamento e formazione costituisce investimento fondamentale nella gestione delle risorse lavorative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Le parti riconoscono che politiche di sviluppo della formazione professionale non possono prescindere da legislazioni nazionali di sostegno, nonché dall'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee.
In tale ambito le aziende organizzeranno, in funzione delle loro esigenze, corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento su materie di specifico interesse aziendale, con l'obiettivo di adeguare il patrimonio di conoscenze ed esperienze ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa, anche al fine di supportare la mobilità aziendale, la riqualificazione e lo sviluppo professionale.
Le parti concordano che particolare attenzione sarà data alle esigenze, dei lavoratori di più elevato livello, per far fronte alle crescenti complessità proprie di questo tipo di professionalità.
A livello aziendale potranno svolgersi incontri con l'obiettivo di illustrare le attività di formazione e di addestramento realizzate e da realizzare, le linee nelle quali si articolerà l'attività di formazione che l'azienda si propone di attuare nel corso dell'anno, i contenuti dei programmi di formazione.

Verbale di accordo sui contratti di formazione e lavoro
Addì 1° luglio 2003, in Roma, tra la Confederazione italiana armatori (Confitarma) e le Segreterie nazionali della Filt/Cgil, Fit/Cisl e Uiltrasporti
Visti i positivi risultati derivanti dall'utilizzo, nel settore amministrativo delle aziende di armamento, dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro, che si è rivelato strumento idoneo a promuovere l'occupazione giovanile nel settore, nonché a favorire la preparazione alla vita professionale;
Viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Convengono i seguenti adattamenti dell'accordo 5 agosto 1986 e successive modifiche ed integrazioni alla nuova disciplina sulla materia.

Tipologie contrattuali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6 della legge n. 451/1994:
a) sono considerate intermedie tutte le professionalità corrispondenti al 3° livello di inquadramento del vigente CCNL;
b) sono considerate elevate tutte le professionalità corrispondenti al 4° e al 5° livello di inquadramento del vigente CCNL
La durata massima del contratto di formazione non può superare i 24 mesi.
Le ore minime di formazione sono stabilite nella misura di 80 per le professionalità intermedie, e di 130 per le professionalità elevate. Le ore di formazione saranno effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
Rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti di formazione e lavoro i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
Il presente accordo verrà notificato, a cura delle parti firmatarie, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.