Categoria: 2003
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 11 giugno 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Confitarma, Assorimorchiatori, Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi
Fonte: CNEL

Sommario:

Aumenti retributivi
"Una-tantum"
Indennità di navigazione
Contratto aliscafi
Art. 23 - Indennità di navigazione
Allievi Ufficiali - Allievi Sottufficiali - Allievi Comuni
Collocamento della gente di mare
Formazione professionale
Tutele assicurative
Contributo a carico dei lavoratori marittimi ed amministrativi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Tabella 1 (importi in euro)
Tabella 2 - (importi in euro)
Naviglio maggiore - navi superiori a 3.000 tsl - lungo corso e gran cabotaggio
Naviglio maggiore - Navi superiori a 3.000 tsl - (importi in euro)
Naviglio minore navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc - (importi in euro)
CCNL per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle società del gruppo Tirrenia non in regolamento organico
Una tantum
CCNL Comandanti e Direttori di macchina su navi superiori a 3.000 tsl
Rinnovo della parte normativa del CCNL rimorchiatori
Art. 2 - Tabelle di armamento
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 20 bis - Indennità di navigazione nazionale
Art. 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
Art. 27 - Termine e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Marconisti
Art. 33 - Assicurazione infortuni
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 37 bis - Periodo di conservazione del posto
Art. 38 - Cancellare l'articolo "Assistenza sanitaria ai familiari".
Art. 39 - Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 45 - Contrattazione integrativa
Art. 45 bis - Commissione paritetica nazionale
Art. 47 - Decorrenza e durata
Protocollo di intesa
Verbale di accordo

Ipotesi di accordo di rinnovo per l’imbarco degli equipaggi delle navi da crociera

Il giorno 11 giugno 2003 in Roma, presso la sede della Confitarma si sono incontrate la Confitarma […], l'Assorimorchiatori […] e la Fedarlinea […] con le Segreterie Nazionali della Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti […]
e con la partecipazione di una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e alla presenza di una vasta rappresentanza di delegati aziendali.
Le parti, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, hanno rinnovato i contratti collettivi nazionali del settore marittimo, sia per quanto concerne gli aspetti normativi che economici.
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2004 e quella normativa il 31 dicembre 2006.

Indennità di navigazione
Si allegano le tabelle aggiornate delle nuove indennità di navigazione a valere dal 1° luglio 2003.

Contratto aliscafi
Art. 5, rubricato Tabelle di armamento, aggiungere:
RHS 160 foil master
Comandante
Direttore
1 motorista
2 marinai
1 mozzo

Art. 23 - Indennità di navigazione
Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, a decorrere dal 1° luglio 2004 l'indennità di navigazione è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo prevista dall'art. 9:
…omissis…
Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità di navigazione sarà la seguente:
…omissis…

Allievi Ufficiali - Allievi Sottufficiali - Allievi Comuni
Considerato che
- la formazione di ufficiali italiani è obiettivo comune delle parti firmatarie;
- i contributi per l'imbarco di detti allievi sono cessati con il 31/12/2001;
- le richieste di finanziamento avanzate dalle parti non hanno trovato per ora accoglimento;
- la formazione degli Allievi sottufficiali e comuni rientra tra gli interessi prioritari delle aziende armatoriali;
- tenuto altresì conto dell'esigenza di avviare percorsi formativi finalizzati alle qualifiche Allievi ufficiali, Allievi sottufficiali e Allievi comuni;
le parti convengono che
a. le aziende armatoriali interessate all'imbarco di dette figure professionali incontreranno a livello nazionale le organizzazioni sindacali per definire i percorsi formativi;
[…]

Formazione professionale
Le parti, nello spirito di quanto già previsto nel "Protocollo di intesa sulle politiche attive del lavoro marittimo e sulla formazione professionale", convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee, nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi italiani.
La formazione professionale è resa sempre più impellente dal processo di internazionalizzazione della flotta nazionale.
In tale prospettiva le aziende dell'armamento privato e pubblico aderiranno ai Fondi paritetici per la formazione, costituiti in applicazione della L. n. 38/2000.
I programmi di formazione, che dovranno ottenere l'approvazione da parte degli Organi statutari dei rispettivi fondi, saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese, ecc.
Per le aziende dell'armamento privato, le parti convengono di utilizzare una parte delle risorse finanziarie del Fondo nazionale marittimi, per organizzare i corsi di formazione di base ("basic training") previsti dalla Convenzione STCW '95, per coloro che intendono iniziare la carriera nel settore marittimi.
Tale iniziativa, che dovrà vedere coinvolte le Organizzazioni sindacali, avrà lo scopo di agevolare i giovani diplomati e non, che avrebbero difficoltà nel finanziarsi i corsi di base, senza i quali non possono essere imbarcati.
In ragione di quanto sopra si rende necessaria la modifica dello Statuto e del regolamento del Fondo nazionale marittimi, per consentire al Fondo stesso di destinare alla formazione di base una parte delle proprie risorse finanziarie, che sono costituite dai versamenti delle aziende dell'armamento privato.

Naviglio maggiore - Navi superiori a 3.000 tsl - (importi in euro)
Indennità di navigazione

Rischio cisterna e trasporto esplosivi - Mediterraneo (1) Rischio cisterna e trasporto esplosivi - Extra Mediterraneo (1) Navigazione estera dopo il 60° giorno di navigazione Rischio guerra Rischio epidemico
…omissis…
(1) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 26% del tonnellaggio, le indennità verranno riconosciute nella misura del 75%.
Gli importi sopra indicati resteranno invariati per la durata del CCNL

Naviglio minore navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc - (importi in euro)
Indennità di navigazione

Cisterna materie infiammabili - Mediterraneo (1) Cisterna materie infiammabili - Extra Mediterraneo (1) Permanenza all'estero dopo il 60° giorno di navigazione Rischio
guerra Rischio epidemico
….omissis…
(1) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità verranno riconosciute nella misura del 28%.
Gli importi sopra indicati resteranno invariati per la durata del CCNL

Rinnovo della parte normativa del CCNL rimorchiatori
Art. 2 Tabelle di armamento

Comma 2
Sostituire le parole "non può essere inferiore a quattro persone" con le parole "sarà di quattro persone".
Comma 3 cancellare il testo precedente ed inserire il seguente testo:
"3. La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo di idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- comune.
Nei porti in cui, al momento della stipula del presente contratto, il servizio viene reso, con i rimorchiatori di cui sopra, da quattro persone di equipaggio, la eventuale riduzione a tre sarà realizzata previa intesa a livello aziendale. In tali casi l'autorità marittima potrà disporre l'integrazione delle tabelle, come sopra determinate, in presenza di condizioni meteo-marine avverse o per l'effettuazione di particolari servizi. Per rimorchiatori di nuova acquisizione la tabella di armamento sarà definita tra le parti a livello aziendale. Qualora non si raggiunga in sede locale un accordo sulla composizione numerica della tabella di armamento, sarà convocata la Commissione di cui al successivo art. 45-bis.".

Art. 7 Infrazioni disciplinari e sanzioni
"1. Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui all'art. 6, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale, saranno punite in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
[…]
4. L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi.
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto non prescritto dà la facoltà all'azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.
c) Multa
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
[…]
2) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lett. d) ed e);
3) irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
4) irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.
[…]
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Sospensione
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
[…]
3) inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3, della lett. e);
6) esecuzione in azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
7) lieve insubordinazione verso i superiori;
8) mancanze di analoghe gravità.
[…]
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
e) Licenziamento
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
[…]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione del servizio di rimorchio;
4) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
5) danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'azienda, al materiale di lavorazione o a persone;
6) inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici;
[…]
9) la recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'art. 1251 del codice della navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'art. 1252 del codice della navigazione;
[…]
11) esecuzione in azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
13) mancanze di analoghe gravità.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
Comma 2
Inserire alla fine del comma le parole "fatto salvo quanto previsto nel comma 4. La sospensione del lavoro per la consumazione del pasto non dovrà comportare una riduzione della resa annua di 2.080 ore e dovrà essere concordata a livello aziendale.".
Comma 4 modificare come segue:
"4. Nell'ipotesi di servizio a turni articolato nell'ambito delle 2.080 ore annue con una media di 173 ore mensili, l'orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario.
Qualora nella turnistica siano comprese ore di lavoro straordinario si potrà, solo con pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni.
Le prestazioni di lavoro straordinario, in turnistiche che si sviluppino in cicli temporali diversi da sette giorni, dovranno essere calcolate sulla base della seguente proporzione, riferita alla turnistica effettuata: 40: 7 = x: gg turnistica [1] (vedi esempi sotto riportati).".
Comma 5 modificare come segue:
"5. Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto dalla 41 a ora per turni articolati su cicli di sette giorni. Per cicli di diversa durata trova applicazione quanto disposto al comma 4.
Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto quando deriva da scivolamenti dell'orario rispetto a quello previsto dalla turnistica aziendale.".
Comma 6 cancellare le seguenti parole:
"A decorrere dal 31 maggio 1985.".
È aggiunto un comma 9 (già contenuto nell'art. 45):
"Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell'orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell'art. 10, finché non sia sostituito.".
È aggiunto un comma 10:
"Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di lavoro di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 8 ore annue.".
[…]

Art. 10 Lavoro straordinario
Al termine del comma 3 aggiungere le seguenti parole:
"... nei porti in cui il normale turno operativo portuale nell'arco diurno viene svolto con tre o meno di tre rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 50 ore.".
Aggiungere un comma 5:
"Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti aziendali, le ore di straordinario saranno retribuite in ragione di un quarto (1/4) dell'intera ora qualora la prestazione non ecceda i quindici minuti, o in ragione di due quarti (2/4) qualora la prestazione non ecceda i trenta minuti. Se la prestazione ecceda i 30 minuti verrà retribuita l'intera ora di straordinario.".
È aggiunto un ultimo comma (già contenuto nell'art. 45):
"Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno.".

Dichiarazione a verbale di Assorimorchiatori e Confitarma
Le crescenti esigenze di efficienza del servizio, di raggiungimento della massima produttività nell'operatività portuale, di dare tempestiva risposta alle richieste dell'utenza, comportano la necessità di compiere con le OO.SS. un approfondimento, entro i prossimi due anni, sull'organizzazione del servizio stesso, con particolare riguardo alla possibilità di distinguere i tempi di attesa rispetto ai tempi di lavoro effettivamente trascorsi a bordo.

Art. 20 bis Indennità di navigazione nazionale
"1. Le parti, preso atto che finora il contratto collettivo nazionale non prevedeva un compenso per il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro a bordo delle unità adibite al servizio di rimorchio e che quel disagio si è acuito anche in considerazione dei nuovi assetti normativi contenuti nel presente accordo (in particolare di quelli in materia di tabelle di armamento e di flessibilità dell'orario di lavoro), convengono di istituire una indennità di navigazione, detta nazionale per distinguerla da quella eventualmente prevista dalla contrattazione integrativa.
2. Gli importi dell'indennità di navigazione nazionale, come risulta dal comma seguente, sono differenziati in relazione al porto nel quale i lavoratori svolgono la loro attività, per tener conto delle diverse turnistiche adottate in vista delle specifiche esigenze scaturenti dalle diverse dimensioni delle realtà portuali e, quindi, il loro importo è determinato in funzione del numero dei rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio rilasciato ai sensi dell'art. 102, codice della navigazione.
I lavoratori hanno diritto a percepire l'indennità di navigazione nazionale a condizione che a livello aziendale sia prevista una riduzione del trattamento retributivo complessivo (anche mediante l'abolizione di voci retributive previste in sede locale) per un importo non inferiore a quello derivante dall'attribuzione dell'indennità di navigazione nazionale. Il diritto all'indennità di navigazione nazionale di cui al presente articolo avrà la stessa decorrenza della riduzione prevista a livello aziendale. Tale operazione dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre 2003.

Art. 45 Contrattazione integrativa
Comma 2 modificare come segue:
"La contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto:
a) l'adattamento della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale alle peculiarità di attività diverse dal rimorchio portuale in concessione, ma pur sempre afferenti i servizi portuali e destinate a sviluppare la potenzialità dell'azienda;
b) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
c) il trasferimento del personale da un porto ad un altro tra quei porti in cui opera la stessa società;
d) l'applicazione delle norme sull'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto nel comma successivo.".
Inserire un nuovo comma 2-bis:
"Premesso che è diritto dell'azienda determinare le modalità con le quali il servizio deve essere reso, le parti si incontreranno in sede locale per esaminare la proposta aziendale di eventuale modifica dell'organizzazione del lavoro, che deve avere motivate ragioni in risposta alle esigenze del traffico. Qualora le stesse non riuscissero a raggiungere un accordo entro 5 giorni, la materia sarà deferita, in sede nazionale, all'esame di una apposita Commissione paritetica composta dai rappresentanti nazionali delle rispettive Organizzazioni di parte entro i sette giorni successivi. Qualora neppure tale Organo paritetico riuscisse a raggiungere un accordo, le parti sono libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.".
Comma 4
Sostituire la parola "verranno" con le parole "potranno essere".
Commi 6 e 7
Cancellare


Art. 45 bis Commissione paritetica nazionale
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui al 1° comma saranno i responsabili nazionali, i quali potranno essere coadiuvati dalle rispettive RSA ovvero RSU".
Aggiungere un comma 4:
"4. La Commissione paritetica potrà essere convocata da ciascuna delle due parti tramite lettera raccomandata contenente la data di convocazione proposta e la motivazione della stessa. La Commissione, così convocata, dovrà riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione della convocazione.".
[…]

Premesso che:
- l'innovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei Direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell'apparato tecnico-aziendale anche con corsi di aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;
Le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi;
Pertanto:
- la Commissione paritetica di cui all'art. 45 nell'arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all'evoluzione del settore. Dette figure professionali dovranno comunque rispondere ai massimi criteri di sicurezza ed efficienza.

Protocollo di intesa
Premesso che
al settore dei rimorchiatori è applicata la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (e successive modificazioni e integrazioni) e in particolare in base all'articolo 14 della legge n. 84/94 (come modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186) i servizi di rimorchio sono considerati servizi di interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo, per cui l'Autorità Marittima e Portuale hanno competenza per l'organizzazione e la disciplina del servizio,
si concorda
che le Parti, congiuntamente o separatamente, si attiveranno affinché le Autorità competenti, nel determinare le condizioni per il rilascio di concessioni/autorizzazioni all'esercizio di rimorchio nei porti, pongano come condizione l'effettiva applicazione del CCNL dei rimorchiatori, quale trattamento minimo inderogabile di riferimento.

Premesso che:
- l'innovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei Direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell'apparato tecnico-aziendale anche con corsi di aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;
Le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi;
Pertanto:
- la Commissione paritetica di cui all'art. 45 nell'arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all'evoluzione del settore. Dette figure professionali dovranno comunque rispondere ai massimi criteri di sicurezza ed efficienza.