Categoria: 2003
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 8 maggio 2003
Validità: 01.04.2002 - 31.03.2004
Parti: Feniof-Confcommercio e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri

Sommario:

Mercato del lavoro
Articolo 2 - Costituzione dell'osservatorio nazionale
Articolo ... - Flessibilità del lavoro
A) Lavoro a tempo parziale
B) Contratto di formazione e lavoro
1. Premessa

2. Procedure di verifica di conformità
3. Durata del contratto ed attività formativa
4. Rapporto di lavoro
5. Retribuzione
6. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
C) Lavoro temporaneo (interinale)
D) Apprendistato
E) Lavoro ripartito
F) Stage
Dichiarazione congiunta in materia di sicurezza sul lavoro
Dichiarazione congiunta in materia di previdenza complementare
Dichiarazione a verbale
Articolo ... - Aumenti salariali
Articolo ... - Una tantum
Articolo ... - Decorrenza

Ipotesi di accordo di rinnovo per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri

L'anno 2003, il giorno 8 del mese di maggio in Roma, tra la Feniof (Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri), con l'assistenza della Confcommercio e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi 23 luglio 1993, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 18 luglio 2000 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri che avrà vigore fino al 31 marzo 2004.

Mercato del lavoro
Articolo 2 - Costituzione dell'osservatorio nazionale

L'art. 2 è sostituito dal seguente:
1. (Omissis)
2. L'osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle Imprese Esercenti attività di Pompe e Trasporti Funebri, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni
di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77, n. 125/1991 e legge 53/2000 e loro successive modificazioni.
3. Le materie sottoelencate saranno oggetto di disamina da parte dei membri dell'Osservatorio paritariamente riuniti, sotto forma di commissione:
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU e Oo.Ss. Filt-Fit-Uilt eventuali nuove figure di attività professionale, dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio e l'elaborazione di una diversa e più funzionale classificazione del personale in coerenza con le nuove professionalità e i modelli organizzativi aziendali;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro, anche in relazione alle nuove normative europee.
- contratti di appalto in scadenza, con particolare riguardo ai problemi occupazionali.
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza, di cui al decreto legislativo 626/1994.
4. L'osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte
tra le parti.
5. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano sei membri effettivi così nominati:
- tre della Feniof;
- uno rispettivamente della Filt-Cgil, della Fit-Cisl, della Uiltrasporti.
6. Tutte le Federazioni e le Oo.Ss. di cui al comma precedente nominano altresì, in modo analogo, sei membri supplenti per sostituire quelli effettivi eventualmente assenti.
7. Ogni Federazione e ogni O.S. nominano i propri membri effettivi e supplenti con comunicazione scritta inviata, per conoscenza, alle altre parti stipulanti.
8. Tutti i membri restano in carica per il periodo della vigenza contrattuale dalla data di nomina e possono essere riconfermati, salvo revoca del mandato da parte delle rispettive Organizzazioni stipulanti il CCNL.
9. Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio Nazionale, le parti costituiranno dove necessario Osservatori Regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio Nazionale.
10. L'Osservatorio ha sede presso la Feniof che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti contraenti che costituiscono l'Osservatorio.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a recepire e portare a compimento nell'arco della vigenza contrattuale l'elaborazione di un nuovo sistema classificatorio del personale, sulla base dello studio e dei documenti prodotti dall'Osservatorio Nazionale; lo stesso fornirà la documentazione alla Feniof ed alle Oo.Ss. Nazionali.

Articolo ... - Flessibilità del lavoro
1. Le parti ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al proseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del CCNL.
2. In questo ambito le parti condividono la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse.
3. Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/1991.
4. In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.

B) Contratto di formazione e lavoro
1. Premessa

1.1 Le parti manifestano la volontà di promuovere un utilizzo del contratto di formazione e lavoro, con le percentuali e le modalità previste dalla legge 451/94 prevedendone l'attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.

2. Procedure di verifica di conformità
2.1 Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell'approvazione preventiva dell'organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del lavoro.
2.2. Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 42 del 23 marzo 1991.

3. Durata del contratto ed attività formativa
3.1 Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro mirati:
Cfl di tipo a.1)
a) all'acquisizione di professionalità intermedie che prevedono 130 ore di formazione per la durata di 24 mesi per i livelli III e IV super;
b) all'acquisizione di professionalità intermedie che prevedono 80 ore di formazione per la durata di 18 mesi per il IV livello;
Cfl di tipo a.2)
a) all'acquisizione di professionalità elevate che prevedono 130 ore di formazione per la durata di 24 mesi per quadri, I e II livello.
3.2. Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti finalizzati al conseguimento delle professionalità di cui alle precedenti lettere a.1 a) ed a.2 a) che prevedono una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti finalizzati al conseguimento delle professionalità di cui alla lettera a1 b) che precede che prevedono una durata del rapporto di formazione non superiore a 18 mesi ed una formazione di almeno 80 ore.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione per i Cfl di tipo a.1) ed a.2) potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.
3.3. Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 1994, n. 451 (Cfl di tipo b), che prevedono una durata del rapporto di formazione non superiore a 12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. 3.4 I contratti di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 451/1994 possono essere stipulati per le figure professionali corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Rapporto di lavoro
4.1 Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera.
[…]
4.5 Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati.
4.6 Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in tema di contratto di formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali.
4.7 Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali nonché alle recenti disposizioni amministrative che ottemperano al dettato della decisione della Commissione dell'Unione europea dell'11 maggio 1999.
[…]

C) Lavoro temporaneo (interinale)
1. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997 n. 196 anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
stessa:
- esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea ai quali non è possibile far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi esistenti;
- esecuzione temporanea di un'opera, di un servizio o di un appalto non predeterminati nel tempo;
- inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità fino a quando perduri quest'ultima;
- sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.
2. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, impiegati anche a tempo parziale, per le fattispecie contrattuali di cui al primo comma non potranno superare in media trimestrale l'8% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
3. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore.
4. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti di lavoro temporaneo, fermo restando che il numero dei contratti di lavoro temporaneo non potrà superare il 100% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella medesima mansione nell'azienda stessa.
5. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice così come stabilito dall'art. 4, comma 2, legge 196/1997.
6. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al Dl[gs] 19.9.1994, n. 626 e sue successive modifiche.
7. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle Oo.Ss. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
8. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
9. Inoltre, una volta all'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
10. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso.
11. Le imprese non potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
- addetto al recupero salme;
- tanatoprattore.

D) Apprendistato
1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente
disciplina contrattuale.
2. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 16 anni e
non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
3. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
4. Il periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
5. Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni.
6. La durata massima dell'apprendistato è così fissata:
- 18 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni nel V livello;
- 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni del IV, IV super, III e II livello.
[…]
8. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore devono essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), del Dm 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, c. 1, lett. b) del decreto citato.
9. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'art. 2, comma 2, del Dm 8 aprile 1998.
10. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 30 saranno dedicate alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Dm 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
11. All'apprendista, minore di anni 18, non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro.
12. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
13. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
14. Durante il periodo di formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
15. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
16. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
17. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Dm 8 aprile 1998.
18. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.
19. Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]

E) Lavoro ripartito
1. Il contratto di lavoro ripartito (cd. "Job Sharing") è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Nota a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, gli aspetti e le problematiche specifiche nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 2.
Inoltre, in considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di lavoro flessibile (cd. "Contratti atipici") le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di osservatorio nazionale di cui all'art. 2 del presente Accordo, successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse, cosicché le parti possano procedere alle eventuali modifiche/integrazioni della presente disciplina.

F) Stage
Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stages si fa rinvio alle norme di legge in materia (legge n. 196/1997).

Dichiarazione congiunta in materia di sicurezza sul lavoro
Fermo restando quanto disposto dal Dlgs 626/1994 e successive modifiche e dall'art. 52 del CCNL, le Parti convengono di esaminare la materia all'interno dell'Osservatorio nazionale.

Dichiarazione a verbale
Le parti denunciano ogni forma di lavoro irregolare quale fonte di concorrenza sleale per l'impresa e di violazione dei diritti dei lavoratori.
Concordemente decidono di impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di ogni iniziativa ritenuta necessaria e utile per combattere il fenomeno del ricorso a qualsiasi forma di lavoro irregolare.
Le parti stipulanti si incontreranno, anche a livello territoriale, per il concreto raggiungimento degli obiettivi sopra indicati coinvolgendo gli Enti e le Istituzioni preposte alla vigilanza o interessate al rispetto della normativa posta a tutela dei diritti dei lavoratori.