Categoria: 2003
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: Assitol e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Ind. olearia e margariniera

Sommario:

Capitolo I Relazioni industriali
Art. 1 - Osservatorio nazionale
• Sezione ambiente e sicurezza
• Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazione
Capitolo II Assetti contrattuali
Art. 5 - Sistema contrattuale
Art. 6 - Contrattazione aziendale
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria
1. Costituzione della RSU
2. Composizione della RSU
3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
4. Numero dei componenti la RSU
5. Durata e sostituzione nell'incarico
6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
7. Procedure per le elezioni
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive
Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Art. 11 - Affissioni
Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 14 - Affissione del contratto
Capitolo IV Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti
Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Dichiarazione congiunta
Dichiarazione comune
Art. 19 - Piccole aziende e attività stagionali
Art. 20 - Part-time
Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo e dei contratti di formazione e lavoro
A) Apprendistato

B) Lavoro temporaneo
C) Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati
Art. 22 bis - Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative
Capitolo V Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 23 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti
Art. 25 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VI Classificazione del personale
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori
Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni - Passaggi di qualifica
Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Art. 29 - Istruzione professionale
Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 - Orario di lavoro
Art. 30 bis - Regolamentazione orario di lavoro
Art. 30 ter - Durata prestazione lavorativa
Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 32 - Riposo settimanale
Art. 33 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 34 - Giorni festivi
Art. 35 - Ferie
Capitolo VIII Interruzione, sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 36 - Interruzione del lavoro
Art. 37 - Recuperi
Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro
Art. 39 - Sospensione del lavoro
Art. 40 - Permessi di entrata in azienda
Art. 40 bis - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 40 ter - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari
Art. 41 - Permessi - Aspettativa - Assenze
Art. 42 - Servizio militare e Cooperazione internazionale - Volontariato
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Art. 49 - Visite mediche di controllo
Capitolo IX Trattamento economico e indennità varie
Art. 50 - Elementi della retribuzione - Retribuzione oraria - Giornaliera - Corresponsione della retribuzione
Art. 51 - Minimi contrattuali
Art. 52 - Indennità di contingenza
Art. 53 - Scatti di anzianità
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 55 - Premio per obiettivi
Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 57 - Trattamento economico per la Pasqua - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 58 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 59 - Trasferta
Art. 60 - Trasferimenti
Art. 61 - Reclami sulla retribuzione - Trattenute per risarcimento danni
Capitolo X Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Ambiente di lavoro - Prevenzione
Art. 63 - Abiti da lavoro
Art. 64 - Inizio e fine del lavoro - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Art. 65 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Capitolo XI Norme disciplinari

Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali
Art. 67 - Disciplina aziendale
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Capitolo XII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
Art. 74 - Previdenza complementare volontaria
Art. 75 - Trattamento di previdenza per i viaggiatori o piazzisti
Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 77 - Indennità in caso di morte
Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda
Capitolo XIII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Art. 81 - Controversie collettive
Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 83 - Trattamenti di migliore favore
Art. 84 - Sostituzione degli usi
Art. 85 - Norme generali
Art. 86 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Art. 87 - Disposizione finale
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari

Premessa
Appendice all'art. 2 della Parte comune
Art. 1 - Qualifiche
Art. 2 - Retribuzione
Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 4 - Provvigioni
Art. 5 - Tredicesima mensilità e quattordicesima
Art. 6 - Maneggio denaro
Art. 7 - Cauzione
Art. 8 - Diarie e rimborsi spese
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 12 - Posto di lavoro
Art. 13 - Norme di comportamento
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Rischio macchina
Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 17 - Premio per obiettivi
Art. 18 - Rappresentanza sindacale
Art. 19 - Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Art. 21 - Assemblea
Art. 22 - Procedura per controversie applicative
Allegati al CCNL 24 luglio 2003
Allegato 1 - Rinnovo CCNL 24 luglio 2003 per gli addetti all'industria olearia e margariniera
Allegato 2 - Scambio di lettere sul D.Lgs. n. 276/2003
Allegato 3 - Principi informatori del sistema contrattuale
Allegato 4 - Dichiarazione congiunta su "art. 87 del CCNL"
Allegato 5 - Dichiarazione comune
Allegato 6 - Organismo bilaterale nazionale per la formazione
Allegato 7 - Scambio di lettere su anticipazioni t.f.r.
Allegato 8 - Dichiarazione comune su assetti contrattuali
Allegato 9 - Fac-simile domanda adesione ad Alifond
Allegato 10 - Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione Alifond
Allegato 11 - Accordo in tema di previdenza complementare
Allegato 12 - Sistema di inquadramento professionale
Allegato 13 - Scambio di lettere su art. 30-ter
Allegato 14 - Verbale di accordo
Allegato 15 - Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare
Allegato 16 - Assistenza sanitaria
Allegato 17 - Fondo aiuti e solidarietà

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dall' industria olearia e margariniera

Addì, 24 Luglio 2003, tra Associazione italiana dell'industria olearia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'industria olearia e margariniera.

Capitolo I Relazioni industriali
Art. 1 - Osservatorio nazionale

L'Assitol e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL confermano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali (anche in relazione a quanto stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993) che favorisca un confronto sistematico sui principali problemi di settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si è determinata con l'unificazione dei mercati europei.
Nell'ottica indicata, l'Assitol e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, costituiscono un Osservatorio nazionale a carattere permanente finalizzato all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative e utili alle parti riguardanti il settore.
L'Osservatorio nasce con la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore medesimo e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi, anche attraverso i necessari processi di riorganizzazione e ristrutturazione.
Emergendo dalle analisi indirizzi convergenti, questi saranno portati a conoscenza delle parti nelle diverse articolazioni per l'orientamento dei rispettivi comportamenti nonché essere presi come base per interventi comuni anche presso le competenti autorità.
In particolare, saranno oggetto di esame, eventualmente articolato per ciascun sottosettore:
- le prospettive delle politiche comunitarie e nazionali del settore e le relative ricadute sull'andamento produttivo del settore medesimo;
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti di tali prospettive sull'occupazione;
- l'andamento dell'occupazione del settore con particolare riferimento agli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali;
- l'andamento dell'occupazione giovanile del settore e in particolare nel Mezzogiorno, in rapporto all'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le prospettive produttive del settore oleario e margariniero con articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- l'andamento della contrattazione aziendale effettuata nel settore in coerenza con le indicazioni innovative del Protocollo del 23 luglio 1993, al fine di fornire alle parti elementi adeguati di analisi dei suoi effetti;
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
- gli interventi in tema di formazione professionale con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere ai fondi di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
- il grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione part-time e a termine;
- le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei lavoratori portatori di handicaps;
- analisi sulle linee di politica agroindustriale;
- sicurezza alimentare e valutazione dei rischi;
- andamento degli appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni;
- responsabilità sociale dell'impresa.
In sede di Osservatorio saranno altresì oggetto di esame le problematiche che, con riferimento alle diverse realtà territoriali, rivestono particolare importanza:
a) con riferimento alle aree regionali e alle aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale, saranno oggetto di esame:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo e regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- anche sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale, le azioni per collaborare con le parti sociali nella individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello della specifica area;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione all'utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
b) con riferimento alle aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende, saranno oggetto di esame:
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso, per classi di età e per tipologia di rapporto di lavoro;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro.
Le informazioni derivanti da tale esame saranno in ogni caso trasmesse alle articolazioni delle parti esistenti in sede territoriale.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i Sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.

Sezione ambiente e sicurezza
È costituita, nell'ambito dell'Osservatorio, un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle parti.
La Sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni generali.
A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti tra la Sezione dell'Osservatorio e le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
La Sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
d) predisporre nell'ambito di vigenza del contratto linee-guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l'assunzione di iniziative aziendali in materia;
e) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
f) esaminare le problematiche poste dal recepimento in legge delle direttive comunitarie.
Le parti, ferme restando le tematiche sopra indicate, convengono sulla possibilità di ampliare il campo di intervento dell'Osservatorio qualora congiuntamente ne ravvisassero l'opportunità.

Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31 dicembre 1995, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati da Assitol e 6 designati dalle Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, e Uila-Uil) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
d) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
e) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
g) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
h) verificare i possibili interventi volti a sensibilizzare le aziende e i loro dipendenti affinché pongano la massima attenzione nel prevenire e contrastare comportamenti sistematici e protratti nel tempo eventualmente posti in essere a livello aziendale a danno della dignità dei lavoratori (cosiddetto "mobbing").
A livello aziendale, anche sulla base delle rilevazioni obbligatorie di cui all'art. 9 della legge n. 125/1991, le indicazioni fornite dal Comitato paritetico nazionale saranno di volta in volta oggetto d'esame tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Le Commissioni di cui al precedente punto 1 si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente contratto collettivo.

Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, a Fai-Cisl, Flai-Cgil, e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, con l'assistenza della competente Organizzazione nazionale di categoria e delle competenti Organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali con loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche alla organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentrazione produttiva che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime.
In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli Organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 cod. pen.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
Stabilimenti con oltre 30 dipendenti
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 30 dipendenti, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza di Fai-Flai-Uila assistite dalla RSU:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche della organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative ed i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, i problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero degli addetti per sesso e fasce di età;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli Organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 cod. pen.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento dell'azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
Stabilimenti con un numero di addetti compreso tra 10 e 30
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 30 verranno fornite annualmente per iscritto a Fai-Flai-Uila e alle RSU tramite l'Associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti e alla distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età, al numero dei contratti part-time e a termine.
Il conteggio dei dipendenti ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'ultimo comma del presente articolo viene effettuato in base agli stessi criteri di cui all'art. 7 in materia di RSU

Art. 3 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto, le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti dall'art. 3 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti dell'Osservatorio di cui all'art. 1 - l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficiente inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 40-ter del presente contratto;
e) ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 62 del CCNL
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 45, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei ROL nel limite massimo di 24 ore annue.
Le parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazione
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi e le aziende significative, forniranno, semestralmente, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui all'art. 2.
I gruppi industriali e le aziende significative forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

Capitolo II Assetti contrattuali
Art. 5 - Sistema contrattuale

Il sistema contrattuale di cui al presente capitolo intende dare attuazione ai principi ispiratori dei Protocolli del 31 luglio 1992, del 23 luglio 1993 e del 1° febbraio 1999 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate.
Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un livello di contrattazione aziendale.
[…]
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione aziendale di cui all'articolo seguente.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme integrative aziendali da esso previste.
A tale fine, anche attraverso il ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui all'art. 79, le Associazioni industriali ai vari livelli sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende, così come rappresentate dalle singole associazioni stipulanti, e/o esercenti le rispettive attività industriali qualunque sia la ragione sociale e l'inquadramento agli effetti previdenziali e/o fiscali.

Art. 6 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all'accordo di settore 13 gennaio 1994, con particolare riferimento alle piccole imprese.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all'art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL
Contrattazione integrativa

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria

La RSU o il Comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al 4° comma dell'art. 5 e salvo quanto previsto a riguardo dall'allegato Protocollo per i viaggiatori o piazzisti.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20 dicembre 1993, sulla base di quanto disposto sulla materia dall'accordo di settore 12 maggio 1994.

4. Numero dei componenti la RSU
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio dei delegati di cui al CCNL 24 luglio 1990 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 13 gennaio 1994.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/1970 per i dirigenti RSA

Prima dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e dell'accordo di settore 12 maggio 1994.
Seconda dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione dei contenuti dell'accordo di settore 12 maggio 1994, convengono che il numero dei componenti della RSU sancito nel precedente punto 4 non può essere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all'accordo medesimo.
Fai, Flai, Uila e Assitol si impegnano a garantire a livello di unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.
[…]

Art. 8 - Assemblea
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

Art. 11 - Affissioni
La RSU o il Comitato esecutivo della stessa ha diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti della RSU o del Comitato esecutivo della stessa o dalle istanze provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Direzione aziendale.

Capitolo IV Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
[…]

Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 10, del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell'art. 10, del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
f) attività non programmabili e non ricomprese nell'attività ordinaria.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
La percentuale di cui al 6° comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale.
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per li tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. […]
Seconda nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le parti, in sede aziendale, potranno valutare l'opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 del medesimo decreto.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale.
A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del part-time verticale.
[…]

Art. 19 - Piccole aziende e attività stagionali
Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonché per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai, si conviene che le competenti Organizzazioni sindacali provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le Organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sarà deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopradetti.

Art. 21 - Disciplina dell'apprendistato, del lavoro temporaneo e dei contratti di formazione e lavoro
A) Apprendistato

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
L'assunzione in servizio dell'apprendista è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a quattro settimane.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9°, 8°, 7°, 6°, 5°, 4°.
La durata massima del periodo di apprendistato è, rispettivamente di 18, 30, 36, 42, 45 e 48 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9°, 8°, 7°, 6°, 5° e 4°.
[…]
Nota a verbale
[…]
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano idonee al conseguimento della qualifica.
Dichiarazione a verbale
Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, convengono di istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno delle imprese, secondo le disposizioni vigenti in materia.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro sei mesi alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare ed il profilo professionale da conseguire, fermo restando che il titolo di studio o l'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere riducono il periodo di formazione - di cui all'art. 16, legge n. 196/1997 citata - di un terzo.

B) Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:
- "per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- per la sostituzione di lavoratori assenti"; anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della L. n. 196/1997 citata:
1) esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
3) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
4) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
5) esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai numeri da 1) a 5) non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
In sede aziendale, verranno stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei del premio per obiettivi di cui all'art. 55 del CCNL
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2003 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dalla citata legge n. 488/1999.

C) Contratti di formazione e lavoro
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di formazione e lavoro si precisa che:
- le professionalità inquadrate nelle categorie 1, 2, 3, 4 sono considerate "elevate";
- le professionalità inquadrate nelle categorie 5, 6, 7 sono considerate "intermedie";
- soltanto le professionalità inquadrate nelle categorie 8, 9 sono considerate "elementari".

Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati
[…]
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del Comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti.
Ai lavoratori handicappati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Capitolo V Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti

Il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende alimentari è regolamentato, per la Parte comune, dagli istituti sottoelencati con indicazione tassativa.
Si conferma la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977, richiamati in calce all'accordo di rinnovo 31 maggio 1980 del CCNL del settore alimentare e riportate, con le successive modifiche intervenute, nello specifico Protocollo aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articoli Parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:

Capitolo II
Art. 5 Sistema contrattuale
Art. 6 Contrattazione aziendale
Capitolo III
Art. 10 Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
Art. 11 Affissioni Art. 12 Versamento dei contributi sindacali
Art. 13 Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 14 Affissione del contratto
Capitolo IV
Art. 15 Assunzione - Precedenze - Documenti
Art. 16 Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 17 Periodo di prova
Art. 18 Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 19 Piccole aziende e attività stagionali
Capitolo VI
Art. 27 Passaggio di livello per mutamento di mansioni - Passaggi di qualifica
Art. 28 Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Capitolo VII
Art. 33 Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 34 Giorni festivi
Art. 35 Ferie
Capitolo VIII
Art. 38 Occupazione e orario di lavoro
Art. 39 Sospensione del lavoro
Art. 42 Servizio militare e Cooperazione internazionale - Volontariato
Art. 43 Congedo matrimoniale
Art. 44 Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami
Art. 46 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 49 Visite mediche di controllo

Capitolo IX
Art. 51 Minimi contrattuali
Art. 52 Indennità di contingenza
Art. 53 Scatti d'anzianità
Art. 60 Trasferimenti
Art. 61 Reclami sulle retribuzioni - Trattenute per risarcimento danni
Capitolo XI
Art. 66 Regolamento aziendale e norme speciali
Art. 67 Disciplina aziendale
Art. 68 Provvedimenti disciplinari
Art. 69 Ammonizione - Multa - Sospensione
Art. 70 Licenziamento per cause disciplinari
Art. 71 Visite di inventario e visite personali di controllo
Capitolo XII
Art. 73 Trattamento di fine rapporto
Art. 74 Previdenza complementare volontaria
Art. 75 Trattamento di previdenza per i viaggiatori o piazzisti
Art. 76 Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Art. 77 Indennità in caso di morte
Art. 78 Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda - Trasferimenti di azienda
Capitolo XIII
Art. 80 Controversie individuali e plurime
Art. 81 Controversie collettive
Art. 82 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 83 Trattamenti di miglior favore
Art. 84 Sostituzione degli usi
Art. 85 Norme generali
Art. 86 Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Art. 87 Disposizione finale

Art. 25 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
a) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate. Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4) dell'art. 26 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
Livello 9°
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono analogo grado di specializzazione.
Livello 10°
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne e diurne ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono un analogo grado di qualificazione nonché quelli inquadrati nella cat. E in base al CCNL 17 aprile 1976.
b) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi fermo restando quanto disposto dall'art. 30 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
Resta fermo quanto previsto all'art. 30, lett. b), per il lavoro supplementare e straordinario.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13 a mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto compresa la indennità di contingenza.
[…]

Capitolo VI Classificazione del personale
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro

Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate alla occorrenza da iniziative di formazione.
Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU
Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con le RSU assistito dai componenti del gruppo interessato alla sperimentazione.
Al fine di migliorare gli attuali modelli organizzativi, potranno essere individuate nuove figure professionali i cui contenuti saranno allargati in un ambito di polivalenza e polifunzionalità volte ad un recupero della produttività e ad un accrescimento professionale delle risorse umane nell'ambito delle mansioni diverse.
Le parti dichiarano altresì che l'inserimento nell'organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza.
Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionali femminili anche attraverso la promozione di azioni positive.
Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali degli operatori di vendita e al miglioramento della produttività del lavoro.
Conseguentemente le aziende, nell'intento di perseguire le predette comuni finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno iniziative specifiche di addestramento volte a sviluppare le capacità professionali loro peculiari, e a far acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla vendita.
Le parti, riconoscendo altresì l'esigenza di perseguire il costante miglioramento della produttività e della efficienza del lavoro, tanto mediante l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologicamente avanzati ed idonei a supportare anche l'attività del venditore, quanto attraverso la ricerca e l'adozione di tecniche inerenti la vendita aggiornate all'evoluzione del sistema distributivo, esamineranno durante la vigenza del presente CCNL, la possibilità di rendere la figura degli operatori di vendita più adeguata alle finalità e, conseguentemente, l'opportunità di introdurre corrispondenti modifiche nel futuro CCNL

Art. 29 - Istruzione professionale
Le Organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggior impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche del personale e per migliorare il suo rendimento nella produzione.

Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni di orario previste al successivo art. 33.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri, non discontinui, è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
A. In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
B. a) È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
b) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti con particolare riferimento al ricevimento, trattamento e stoccaggio degli stessi e alle operazioni connesse al ricevimento e/o spedizioni dei prodotti via mare, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU
Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati consuntivi concernenti le prestazioni straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto b).
Entro la fine del primo trimestre di ciascun anno le Direzioni aziendali verificheranno con le rispettive RSU la distribuzione dell'orario annuo, con la indicazione di massima dei periodi di effettivo godimento delle ferie, delle ex festività e delle altre riduzioni di orario.
Le aziende verificheranno altresì con le RSU gli eventuali scostamenti rispetto al calendario originario e le ragioni che li hanno determinati.
C. Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare il mantenimento del regime di orario in atto alla data di stipula del vigente CCNL o l'adozione di orari normali di lavoro diversi. In tal caso, fermo restando il godimento dei riposi aggiuntivi, le aziende contratteranno con le RSU la programmazione dell'utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 33.
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003 e previa contrattazione con la RSU, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore, per anno solare o per esercizio.
Fermo restando in ogni caso il nuovo limite di orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
A tal fine le aziende potranno definire un calendario di lavoro e attuare, previa contrattazione con le RSU delle modalità attuative, programmi con settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario di lavoro normale in atto nella azienda e settimane con prestazioni lavorative inferiori a detto orario, ferme restando le vigenti normative di legge in materia di orario di lavoro.
Gli scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSU e le relative motivazioni saranno con queste ultime esaminate.
La modulazione dell'orario attraverso regimi pluriperiodali è intesa a correlare le esigenze di produttività e di competitività delle imprese con quelle dei lavoratori anche per un più equilibrato rapporto fra tempo lavorato e tempo disponibile.
D. L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali sarà pari a 234,5 giornate lavorative annue dal 1° gennaio 1991 e a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Per i turnisti 3 x 7 dal 1° gennaio 2005, l'orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base annua.
La collocazione rispettivamente dei 26,5 e dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 5,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di tre settimane "pro-capite" di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
E. L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare straordinario.
F. Nel caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui alla precedente lett. C, non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre l'orario normale settimanale. Comunque, in tali circostanze per i lavoratori non a ciclo continuo le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 20% di cui all'art. 31, punto 9) del presente contratto.
G. A decorrere dal 1° aprile 1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 25 comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario di cui all'art. 33), per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge.
In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensioni a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 25) e le 120 ore indicate al comma precedente si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12esimo per mese di lavoro.
H. È considerato lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 26 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui ai gruppi 3) e 4), dell'art. 26 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane.
Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, 2° comma, del citato provvedimento (donne, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al 1° comma dell'art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al 2° comma della disposizione sopra citata.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 34. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il giorno stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
Durante il periodo di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a 2 giorni.
I. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto B, lett. c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]
L'orario settimanale di cui al 2° comma del presente articolo è realizzato attraverso l'assorbimento dalla riduzione di orario di cui alla lett. a) dell'art. 33. La residua quota di riduzione sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.
A livello aziendale potranno essere realizzate per periodi determinati nel corso dell'anno, in relazione a specifiche esigenze tecniche, organizzative, produttive e di mercato da verificare con le RSU, e ferma restando l'esigenza di garantire flessibilità operativa, ottimale utilizzo delle risorse umane e delle capacità degli impianti, riduzioni dell'orario attraverso l'utilizzo dei riposi di cui alla lett. a) dell'art. 33 ed, eventualmente, delle festività abolite.
Per i lavoratori che prestano l'orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto.
La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Ai fini del computo delle ore di effettiva presenza di cui al punto G) del presente articolo, non verranno considerate le ore di lavoro eccedenti l'orario normale ove le stesse non siano recuperate.

Art. 30 bis - Regolamentazione orario di lavoro
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo oleario e margariniero rigidamente condizionato dagli andamenti del mercato e delle materie prime le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire l'opportunità di crescita ed affermazioni con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possono essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'art. 30 e 30-ter.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 30, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dall'art. 30 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore).
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite a livello aziendale.

Art. 30 ter - Durata prestazione lavorativa
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario (di cui al comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003), la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tali livelli.
[…]
Dichiarazione delle parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nell'art. 2 del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30 riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriore rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 30.
Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.

Art. 32 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 35 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Capitolo VIII Interruzione, sospensione del lavoro - Diritti e tutele
Art. 37 - Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 40 - Permessi di entrata in azienda
A meno che non vi sia un esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'azienda se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
[…]

Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
Ai fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Capitolo X Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 - Ambiente di lavoro - Prevenzione

Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle RSU ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978 vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lett. B) dell'art. 45;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 ai servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle UUSSLL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto, a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medico-scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini con la RSU
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
La RSU di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 1 a 3 fino a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 oltre i 200.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
Per la eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda valuterà la possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza della RSU anche per tramite della Commissione ambiente, i seguenti elementi:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonché sulle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sulla attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
Sugli elementi come sopra indicati la RSU, o per essa la Commissione ambiente, potrà fornire il suo contributo di proposte.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri formativi annuali, forniranno alle Organizzazioni sindacali locali le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, alla RSU, gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica.
In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per esso dalla Commissione ambiente;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Inoltre, nell'ambito degli incontri settoriali previsti dalla Parte 1 del Capitolo I, le parti:
- affronteranno le tematiche riguardanti la emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative.
Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi.
Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali (regioni, province, ecc.).
Nell'ambito dei delegati della Commissione ambiente verranno individuati, secondo le modalità di cui all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 quelli cui sono attribuite le funzioni di Rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, restando inteso che, ai fini delle accennate funzioni, verrà nominato un rappresentante anche nelle aziende fino a 50 dipendenti.
Ai fini della formazione dei Rappresentanti alla sicurezza di cui al punto 3 dell'accordo potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla presente norma per la formazione dei componenti la Commissione ambiente. In caso di indisponibilità del citato pacchetto di ore saranno comunque garantite 32 ore di formazione previste dal citato accordo.
Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del Rappresentante della sicurezza e ai relativi permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del citato accordo che fa parte integrante del presente contratto.
Nota a verbale
Le tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's di cui al 1° comma sono quelle pubblicate nel "Giornale degli igienisti industriali" - volume 18 - n. 1 gennaio-marzo 1990 e successivi aggiornamenti e modifiche. Le parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL verrà costituito e inizierà ad operare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore il gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le linee-guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l'Uni da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dell'Inail.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di una appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dal presente articolo, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4) ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo per 4 ore continuative del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
5) dovrà attivarsi affinché le imprese turniste forniscano ai rispettivi lavoratori che siano presenti nello stabilimento dell'azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 63 - Abiti da lavoro
[…]
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia oggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta avvalendosi della dotazione a disposizione del reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: usceri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai gruppi 1) e 2) o a quelli di cui al gruppo 3) dell'art. 26 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Art. 64 - Inizio e fine del lavoro - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
- il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- il terzo segnale è dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreché il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano, altresì, di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Art. 65 - Consegna e conservazione utensili e materiali
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo a quanto non riconsegnato.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 61.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Capitolo XI Norme disciplinari
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali

Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell'azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa di cui all'art. 7.
Norma transitoria
I regolamenti aziendali in atto conserveranno la loro validità fino alla loro scadenza o a eventuali modificazioni.

Art. 67 - Disciplina aziendale
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
[…]

Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente, l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti al diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quanto tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Capitolo XIII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie

Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli artt. 80 e 81 del presente contratto.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti a norma del 6° comma dell'art. 5 del presente contratto anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti ai sensi dei sopracitati artt. 80 e 81 del presente contratto.

Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie, individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al precedente articolo.
Nota a verbale
Le parti nel confermare la obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, si impegnano ad incontrarsi, per coordinare tale clausola contrattuale con l'eventuale disciplina legislativa o interconfederale che dovesse intervenire sulla materia.

Art. 81 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali 22 gennaio 1983 e 25 gennaio 1990, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed RSU o Comitato esecutivo della stessa.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali - con particolare riferimento agli impegni reciprocamente assunti nei commi 5 e 6 dell'art. 5 - di legge e del sistema di informazione e di esame congiunto di cui all'art. 2 del presente contratto, le parti seguiranno la procedura di cui all'art. 80 ivi compresa la possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 79.

Art. 85 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
Premessa

Le parti, premesso che:
- con accordo sottoscritto in Roma in data 31 maggio 1980 hanno convenuto di procedere anche al rinnovo del CCNL per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari;
- ferme restando la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito trascritte;
convengono che, con decorrenza dal 1° ottobre 1980, il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la Parte comune, dagli istituti elencati con indicazione tassativa nel Capitolo V del CCNL, all'art. 24.

Appendice all'art. 2 della Parte comune
[...]
Relazioni industriali
Le parti convengono che nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art. 1 del presente CCNL possono essere oggetto di esame specifici aspetti della distribuzione e della vendita connessi agli argomenti ivi identificati.

Art. 9 Riposo settimanale
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.
Il viaggiatore per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Art. 10 Prestazione lavorativa settimanale e annuale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate ovvero previa intesa aziendale, su sei giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere ogni volta equivalenti.
[…]

Art. 12 Posto di lavoro
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno "ex novo", entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui al viaggiatore o piazzista con contratto a tempo indeterminato cui sia richiesto espressamente l'uso dell'automezzo sia sospesa la patente di guida per infrazioni commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo di 9 mesi, aspettativa non retribuita nè computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
In alternativa, potrà essere valutata la possibilità di proseguire a parità di costo l'attività del viaggiatore o piazzista mediante un contratto di "job sharing", altre forme equivalenti da individuare ovvero, di adibire il viaggiatore o piazzista ad altre mansioni anche presso altre unità produttive, ogni qualvolta alle esigenze aziendali faccia riscontro una conforme disponibilità del viaggiatore o piazzista ad occuparsi in dette mansioni. In tal caso la retribuzione sarà costituita da: minimo, contingenza, aumenti periodici, eventuale superminimo ed E.r.s. di cui al CCNL 7 agosto 1991.
In entrambi i casi sopra ipotizzati l'azienda ha facoltà di assumere personale a termine ai sensi dell'art. 1, punto b) della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 13 Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1 del presente articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano l'opportunità di comunicare al viaggiatore o piazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.).
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza a carico dei viaggiatori o piazzisti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 18 Rappresentanza sindacale
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti possono essere eletti tra i viaggiatori o piazzisti dell'unità produttiva stessa, Rappresentanti sindacali, secondo le misure previste nel 2° comma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso alcuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una Rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale, o nazionale - purché in quell'ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i rappresentanti nella misura indicata al 1° comma, ovvero in ragione di un rappresentante ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Con riferimento a quanto previsto nell'accordo di settore 12 maggio 1994, i Rappresentanti sindacali di cui ai precedenti commi, integreranno, sulla base della previgente prassi, nelle unità produttive come sopra individuate, la eventuale RSU costituita ai sensi del punto 1), art. 7 del presente CCNL
In capo ai medesimi soggetti è mantenuta l'autonoma competenza sindacale e negoziale già prevista per le RSA dal Protocollo per i VV.PP. di cui al CCNL 7 agosto 1991.
Ai Rappresentanti sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall'accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
[…]
Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dall'accordo di settore 12 maggio 1994, e in particolare dall'art. 22 Parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive di riferimento di cui al 2° comma del presente art. 18, il diritto di voto, da parte dei viaggiatori o piazzisti non presenti nella sede citata al momento delle operazioni elettorali, potrà essere esercitato anche per corrispondenza e comunque nel rispetto delle esigenze aziendali.
Note
In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un Rappresentante sindacale anche presso imprese di minore dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori e piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette (cfr. lettera Confindustria 30 luglio 1971).

Art. 21 Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi dell'art. 18, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all'art. 20, legge n. 300/1970 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 22 Procedura per controversie applicative
Eventuali controversie applicative che dovessero insorgere presso uno o più depositi potranno formare oggetto di un esame tra le parti, a richiesta di una delle parti stesse, a livello di Associazione industriale territorialmente competente.

Allegati al CCNL 24 luglio 2003
Allegato 6 - Organismo bilaterale nazionale per la formazione

Le parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, si impegnano a costituire entro il 31 dicembre 2003 l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (in forma abbreviata Oba).
Per il finanziamento e per la struttura giuridica dell'Organismo saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
L'Oba avrà il compito di:
- tenere rapporti con le istituzioni nazionali e regionali preposte alla formazione professionale;
- essere interlocutore attivo e supporto all'attività della specifica sezione dell'Osservatorio nazionale di settore e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto;
- previ opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fondimpresa - per quanto attiene ai progetti per i settori dell'industria alimentare.
Roma, 14 luglio 2003

Allegato 12 - Sistema di inquadramento professionale
Le parti stipulanti convengono sull'utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l'attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi anni.
A tal fine, attraverso un apposito gruppo di lavoro, si impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.
Conseguentemente le parti concordano che il gruppo individui una proposta modificativa della disciplina contrattuale in materia.
L'esame dovrà tener conto, tra l'altro:
- dell'attuale disciplina contrattuale;
- della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
- della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale.
Il gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l'eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal gruppo sarà compiuta dalle parti entro il 31 dicembre 2004.