Tipologia: CCNL
Data firma: 4 dicembre 2003
Validità: 01.12. 2003 - 31.12.2006
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Portieri

Sommario:

Premessa
Dichiarazione congiunta
Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Inderogabilità del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie - RSU
Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto
Art. 7 - Trattenute sindacali
Art. 8 - Ente bilaterale
Art. 9 - Formazione continua
Art. 10 - Cassa portieri
Art. 11 - Commissione paritetica nazionale
Art. 12 - Diritti di informazione a livello territoriale - Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali
Art. 13 - Commissioni paritetiche territoriali
Art. 14 - Controversie collettive
Art. 15 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 16 - Collegio di arbitrato
Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori

Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
Art. 18 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 19 - Mansioni dei lavoratori
Art. 20 - Portiere adibito a più stabili
Art. 21 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 22 - Materiali per le pulizie
Art. 23 - Responsabilità per danni
Art. 24 - Esercizio contemporaneo di altra attività
Art. 25 - Sostituto del portiere
Titolo IV Quadri
Art. 26 - Formazione e aggiornamento
Art. 27 - Polizza assicurativa
Art. 28 - Indennità di funzione
Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 29 - Contratto di assunzione
Art. 30 - Documenti per l'assunzione
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 32 - Collocamento
Capo II Mercato del lavoro
Art. 33 - Disciplina generale - Commissione
Capo III Contratti a termine
Art. 34 - Contratti a tempo determinato
Capo IV Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 35 - Lavoro ripartito
Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell'alloggio di servizio

Art. 36 - Nastro orario di apertura e di chiusura del portone
Art. 37 - Orario di lavoro settimanale e giornaliero
Art. 38 - Lavoro a turni
Art. 39 - Durata media dell'orario
Art. 40 - Reperibilità
Art. 41 - Orario per la conduzione dell'impianto di riscaldamento
Art. 42 - Lavoro festivo e notturno
Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 43 - Orario di lavoro settimanale
Art. 44 - Orario giornaliero
Art. 45 - Diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero
Art. 46 - Durata media dell'orario
Art. 47 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo III Lavoratori con profili professionali "A" a tempo parziale
Art. 48 - Rapporti a tempo parziale
Art. 49 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 50 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Art. 51 - Determinazione della paga oraria
Capo IV Lavoratori con profili professionali "B"
Art. 52 - Orario di lavoro
Art. 53 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo V Lavoratori con profili professionali "C"
Art. 54 - Orario di lavoro
Art. 55 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VI Lavoratori con profili professionali "C" a tempo parziale
Art. 56 - Lavoro a tempo parziale
Art. 57 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Capo VII Lavoratori con profilo professionale "D1"
Art. 58 - Orario di lavoro settimanale
Art. 59 - Orario giornaliero
Art. 60 - Durata media dell'orario
Art. 61 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VIII Lavoratori con profilo professionale "D1" a tempo parziale
Art. 62 - Rapporti a tempo parziale
Art. 63 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 64 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Art. 65 - Determinazione della paga oraria
Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo I Festività
Art. 66 - Festività
Art. 67 - Determinazione del compenso per lavoro festivo
Capo II Ferie
Art. 68 - Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse
Art. 69 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
Capo III Riposo settimanale
Art. 70 - Riposo settimanale
Capo IV Permessi e congedi
Art. 71 - Permessi retribuiti
Art. 72 - Permessi per lutto
Art. 73 - Permessi elettorali
Art. 74 - Congedo matrimoniale
Art. 75 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Titolo VIII Trattamento di malattia
Art. 76 - Definizione di malattia
Art. 77 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del
Art. 78 - Indennità economiche
Art. 79 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell'indennità di malattia
Art. 80 - Campo di applicazione
Art. 81 - Condizioni di miglior favore
Art. 82 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 83 - Previdenza integrativa
Art. 84 - Gravidanza e puerperio
Art. 85 - Infortunio sul lavoro
Titolo X Trattamento economico
Capo I Elementi retribuitivi
Art. 86 - Salario
Art. 87 - Indennità
Art. 88 - Terzo elemento
Art. 89 - Scala mobile
Art. 90 - Determinazione della normale paga oraria e giornaliera
Capo II Retribuzioni dei vari profili professionali
Art. 91 - Retribuzione lavoratori con profili professionali A, che usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 92 - Retribuzione portieri con profili professionali A, che non usufruiscono dell'alloggio
Art. 93 - Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale
Art. 94 - Retribuzione lavoratori con profili professionali B
Art. 95 - Retribuzione lavoratori con profili professionali C
Art. 96 - Retribuzione lavoratori con profilo professionale D1
Capo III Scatti di anzianità
Art. 97 - Portieri con profili professionali A
Art. 98 - Lavoratori con profili professionali B
Art. 99 - Lavoratori con profili professionali C
Art. 100 - Lavoratori con profilo professionale D1
Art. 101 - Scatti di anzianità - Anzianità di servizio utile
Capo IV Mensilità supplementare
Art. 102 - Gratifica natalizia
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro - preavviso trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri con profili professionali "A"

Art. 103 - Preavviso
Art. 104 - Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria
Art. 105 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo II Lavoratori con profili professionali "B"
Art. 106 - Preavviso
Art. 107 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo III Lavoratori con profili professionali "C"
Art. 108 - Preavviso
Art. 109 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo IV Lavoratori con profilo professionale "D1"
Art. 110 - Preavviso
Art. 111 - Trattamento di fine rapporto - T.f.r.
Capo V Certificato di servizio
Art. 112 - Certificato di servizio
Capo VI Decesso del lavoratore
Art. 113 - Decesso del lavoratore
Titolo XII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 114 - Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 115 - Provvedimenti disciplinari
Art. 116 - Provvedimenti in caso di procedimento penale
Titolo XIV Tabelle retributive
Art. 117 - Tabelle retributive
Titolo XV Norme finali
Art. 118 - Condizioni di miglior favore
Titolo XVI Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto
Art. 119 - Decorrenza e durata
Art. 120 - Procedure di rinnovo del contratto
Tabelle
Tabella A - Portieri con profili professionali A3)/A4 (valori mensili)
Tabella A bis - Portieri con profili professionali A1) / A2) / A5) (valori mensili)
Tabella A ter - Portieri con profili professionali A6) /A7) (valori mensili)
Tabella A quater - Portieri con profili professionali A8) / A9) (valori mensili)
Tabella B - Lavoratori con profili professionali B
Tabella C - Lavoratori con profili professionali C
Tabella D - Lavoratori con profilo professionale D1 (valori mensili)
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Statuto della Cassa portieri
Allegato 3 - Regolamento della Sezione "Fondo malattia portieri"
Allegato 4 - Accordo nazionale per l'attivazione degli strumenti di assistenza contrattuale ai dipendenti da proprietari di fabbricati
Allegato 5 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie tra Confedilizia e Filcams-Fisascat-Uiltucs
Allegato 6 - Verbale di accordo (relativo all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)
Allegato 7 - Art. 20 - CCNL 28 febbraio 1974
Allegato 8 - Verbale di recepimento del Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro, del 31 luglio 1992
Allegato 9 - Verbale di recepimento del Protocollo 23 luglio 1993 su politica dei redditi e sostegno al sistema produttivo
Allegato 10 - Verbale di recepimento dell'accordo interconfederale 22 dicembre 1998 patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione
Allegato 11 - Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del comparto proprietari di fabbricati - Ebinprof
Allegato 12 - Estratto articoli del CCNL 15 dicembre 1999
Appendice
Fonti legislative e collettive

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani

Addì, 4 dicembre 2003, tra Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (Filcams-Cgil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl) e Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil) è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Premessa
Con la stipula del presente contratto, le parti hanno inteso confermare il nuovo sistema di relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998.
Pertanto, il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscano l'efficacia del sistema contrattuale.
Per la concreta realizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione.
In tale contesto sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività.
Le parti - nel rispetto della piena reciproca autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno infatti inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle funzioni socio-economiche del settore, dandosi reciprocamente atto della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro.
Le nuove previsioni contrattuali conseguono da un lato lo scopo di migliorare la qualità del servizio, rendendo quest'ultimo più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli.
Le parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l'eliminazione degli elementi di carattere fiscale che costituiscono obiettiva penalizzazione del settore.
A tale fine, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla ricerca di impegni indirizzati ad una maggior attenzione per il settore ed al riconoscimento del ruolo sociale svolto dai servizi di portierato.
Inoltre, le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza.
Più specificatamente, le parti si ritengono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e contenere l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti.
Infine, le parti sociali riconoscono funzionale un confronto con le Istituzioni con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione del settore.
Le parti, infine opereranno affinché tale confronto istituzionale possa essere attivato anche a livello regionale.
In particolare, considerata la competenza assegnata alle regioni in materia di formazione professionale, le parti si impegnano a sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

Dichiarazione congiunta
In coerenza con quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, le parti richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998.
In tale ambito sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività.
In occasione del presente rinnovo, il testo del contratto è stato profondamente modificato ed innovato al fine di adeguarlo alle molteplici novità legislative intervenute nel corso dell'anno 2003, novità in gran parte discendenti da direttive comunitarie, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 che ha modificato le norme riguardanti l'orario di lavoro e le ferie (v. Appendice legislativa).

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 17.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 17, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

1. Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all'art. 19, comma 4, lett. m) e all'art. 40, comma 3.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 36;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 37;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate nè disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1, A3, A5, A6 e A8, dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 45, comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 19, comma 4, lett. m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto dall'art. 40;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l'Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione o alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie - RSU
1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (Allegato 5).
L'ambito territoriale per la costituzione delle RSU, cui fa riferimento l'art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale per la costituzione delle RSU, nelle città metropolitane di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
2. Fino alla elezione delle RSU restano in carica le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

Art. 8 - Ente bilaterale
1. È istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i Fondi interprofessionali per l'attività di formazione professionale continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
2. L'Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente CCNL (Allegato 11).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (Allegato 6).
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L'Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 - Formazione continua
1. Le parti individuano in Forte (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 10 - Cassa portieri
1. È istituita la "Cassa portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica.
2. La Cassa è gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
3. Essa è disciplinata da apposito Statuto e regolamento (allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante con i nn. 2 e 3) relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.

Art. 11 - Commissione paritetica nazionale
1. Presso l'Ebinprof è costituita una Commissione paritetica nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della proprietà edilizia.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
[…]
3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Dichiarazione a verbale
In relazione alla rapida evoluzione della normativa in materia di lavoro ed alla necessità di un continuo impegno finalizzato all'adeguamento degli istituti contrattuali alle concrete esigenze dell'attività del settore, le parti concordano sulla necessità di promuovere un consolidamento dell'attività svolta in proposito dalla Commissione paritetica nazionale.

Art. 12 - Diritti di informazione a livello territoriale - Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali
1. Le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti il presente CCNL ovvero le stesse strutture nazionali procederanno a periodici confronti, a livello territoriale, sulle stesse materie previste al precedente art. 3 per il livello nazionale. In particolare assicureranno la costituzione degli Organismi paritetici territoriali (O.P.T.) di cui all'accordo 17 aprile 1997 (Allegato 6) e delle Commissioni paritetiche territoriali nonché il funzionamento delle entità territoriali previste dagli statuti degli strumenti contrattuali.

Art. 13 - Commissioni paritetiche territoriali
1. Presso la sede di ciascuna Associazione della proprietà edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della proprietà edilizia, aderente alla Confedilizia.
2. La Commissione è competente a:
a) esprimersi per quanto previsto all'art. 18, commi 6 e 8;
b) ricevere le comunicazioni di cui all'art. 44, comma 2.
3. La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con Ebinprof per le iniziative di formazione professionale.

Art. 14 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed Organizzazioni sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.

Art. 15 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di Confedilizia e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale di Filcams-Cgil, o Fisascat-Cisl, o Uiltucs-Uil cui sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL è istituita la Segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.
4. La Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di convocazione da parte della Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
- la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
- la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. n. 80/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente art. 11.

Art. 16 - Collegio di arbitrato
1. Ove il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15 fallisca e comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, ferma restando la facoltà di adire la via giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione ai Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta, da recapitare alla Segreteria del Collegio entro il giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione della proprietà edilizia, aderente a Confedilizia, territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale Filcams, Fisascat o Uiltucs cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito il tentativo di conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi in numero non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e/o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
8. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
9. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso una sede delle Organizzazioni territoriali delle Associazioni stipulanti il presente CCNL
10. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento, da emanare da parte di ciascun Collegio entro 60 giorni dalla propria costituzione.
11. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater cod. proc. civ.

Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori

1. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:
A) lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).
A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare;
A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).
C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2 e/o C3.
C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate.
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.
C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
- contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.
D) Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, addetti alla vigilanza oppure a mansioni assistenziali o ausiliarie.
D1) Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare ed operanti contestualmente con esso o negli orari parzialmente non coperti dal servizio di portineria, esclusivamente nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevoli dimensioni.
D2) Operatori a mezzo strumenti informatici. Trattasi di lavoratori dotati di personal computer e collegamento Internet, che, su incarico condominiale, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condomini.
D3) Assistenti condominiali. Trattasi di lavoratori che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini di una amministrazione o di un consorzio di amministrazioni condominiali, con la necessaria specifica capacità professionale.
2. Il lavoratore di cui ai profili professionali della lett. A, che usufruisce dell'alloggio di servizio, ha l'obbligo di dimorare nello stesso. Restano fermi sia l'obbligo di reperibilità nella fascia oraria contrattualmente stabilita, sia la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali.
Nota a verbale
Al fine di meglio definire le mansioni operative dei lavoratori di cui alle figure A6, A7, A8, A9, D1, D2 e D3, nonché per definire tutte le altre caratteristiche e le condizioni contrattuali dei lavoratori con profili professionali D2 e D3, sarà costituita un'apposita Commissione paritetica che dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla firma del presente contratto.

Art. 18 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
1. L'alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A, deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
2. L'alloggio deve essere gratuito.
3. L'alloggio, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
4. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
5. Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A non venga assegnato l'alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
6. Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
7. L'alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia, così come indicato al 3° comma. Eventuali attività lavorative nell'alloggio di servizio, sia da parte del titolare del rapporto di lavoro che dei propri famigliari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 24, comma 4.
8. Per i lavoratori di cui al profilo professionale D1, il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell'immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 20 - Portiere adibito a più stabili

1. Il lavoratore con profili professionali A, dell'art. 17, può essere eccezionalmente addetto a due o più stabili di spettanza di uno o più proprietari e/o condomìni, purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile ed il rapporto di lavoro ha luogo con il consorzio dei proprietari e/o condomìni interessati, o con altro soggetto analogo.
2. Il lavoratore con profilo professionale D1 dell'art. 17 può essere addetto a due o più stabili e/o a due o più complessi immobiliari di spettanza di uno o più proprietari e/o condomìni. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento che gli spetterebbe se dipendesse da un unico datore di lavoro ed il rapporto di lavoro ha luogo con il consorzio dei proprietari e/o condomìni interessati, o con altro soggetto analogo.

Art. 21 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
1. Il lavoratore con profili professionali A, dell'art. 17, può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un'unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di 6 ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale.
2. Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all'intero trattamento normativo ed economico per l'intero stabile […]

Art. 22 - Materiali per le pulizie
1. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all'art. 19.

Art. 24 - Esercizio contemporaneo di altra attività
1. Il portiere a tempo pieno non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile, salvo, al di fuori dell'orario di lavoro, quanto stabilito al successivo comma 4.
[…]
3. Resta salva, per i lavoratori a tempo parziale, la facoltà di esercitare, al di fuori dell'orario previsto dal contratto individuale di lavoro, qualunque altra attività purché al di fuori dei locali condominiali e/o comuni.
4. Potranno essere esercitate attività lavorative nell'alloggio del portiere, purché non si tratti di attività artigianali né tali attività comportino afflusso di pubblico o arrechino comunque disturbo ai condomini.

Art. 25 - Sostituto del portiere
1. Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
2. Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentirà il portiere titolare.
3. L'eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente CCNL
4. Il sostituto del portiere con profili professionali A2, A4, A7 e A9, dell'art. 17, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa.
5. Se, invece, non è convivente con il suddetto portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, alla indennità sostitutiva dell'alloggio (lett. f) dell'art. 91), ed alle indennità sostitutive degli elementi retributivi di cui alle lett. g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennità sostitutive indicate alle Tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 117).
6. Il sostituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente CCNL che regolano il rapporto del portiere titolare.
Dichiarazione a verbale
Nei casi in cui la guardiola sia annessa all'appartamento di servizio del portiere, il proprietario è invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma.

Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Documenti per l'assunzione

1. Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
[…]
d) certificato medico;
[…]

Capo II Mercato del lavoro
Art. 33 - Disciplina generale - Commissione

1. In merito al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di definire le norme attuative dello stesso, coerentemente con le specificità del settore.
2. La Commissione dovrà esaurire i propri lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. Fino al termine dei lavori della Commissione, potranno essere istituiti nuovi rapporti di lavoro relativi alle figure disciplinate dall'articolato riportato in allegato al presente CCNL (Allegato 12), applicando ai medesimi anche la normativa di cui allo stesso articolato purché compatibile col citato D.Lgs. n. 276/2003. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in corso continuano ad applicarsi le norme di cui al previgente CCNL riportate all'allegato anzidetto.

Capo III Contratti a termine
Art. 34 - Contratti a tempo determinato

1. In relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all'art. 33, è compresa la definizione di eventuali ulteriori norme applicative dell'istituto del contratto a termine.
2. Le parti convengono sulle seguenti ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
a) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi;
b) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto;
c) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno. Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 48, relative al contratto a tempo parziale.
3. I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di legge in vigore.
Norma transitoria
In attesa dell'esito dei lavori della Commissione di cui all'art. 33, le parti confermano le causali e quant'altro previsto dal precedente CCNL all'art. 38, riportato in allegato al presente contratto (Allegato 12).

Capo IV Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 35 - Lavoro ripartito

1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica e identica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione dell'evoluzione normativa tuttora in atto relativamente alla disciplina dell'istituto in questione, si riservano di esaminarne gli effetti e gli sviluppi e di operare i relativi adeguamenti in occasione del prossimo rinnovo del CCNL

Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 36 - Nastro orario di apertura e di chiusura del portone

1. Il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l'apertura e la chiusura del portone è compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi.
2. Gli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4 possono prevedere l'anticipazione del nastro orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21.

Art. 37 - Orario di lavoro settimanale e giornaliero
1. L'orario di lavoro settimanale è di 48 ore, così come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
2. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell'ambito del nastro orario di cui al precedente art. 36.
3. La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore.
4. L'eventuale frazionamento dell'orario giornaliero in più periodi potrà essere concordato a livello territoriale.
5. È comunque fatto salvo il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative.
5. L'orario di apertura e l'orario di chiusura del portone possono coincidere con l'orario di lavoro.
6. Qualora l'orario di apertura e/o l'orario di chiusura del portone non coincidano, rispettivamente, con l'inizio e/o con il termine dell'orario di lavoro, per essere, rispettivamente, anticipato o posticipato rispetto a tale termine, sono dovute al lavoratore l'indennità di apertura e/o l'indennità di chiusura del portone di cui alle Tabelle da A ad A-quater dell'art. 117; i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere tali adempimenti.
7. Se il lavoratore presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 66, in tali giorni l'orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.
[…]
Norma transitoria
Eventuali ore di prestazioni ordinarie effettuate oltre il limite massimo stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 prima dell'entrata in vigore del presente contratto, potranno essere oggetto di trasformazione in ore di permesso individuale di cui all'art. 71, da esaurirsi gradualmente, con le modalità stabilite dallo stesso art. 71, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL e nell'arco temporale di vigenza del Contratto stesso. Le parti potranno concordare soluzioni equivalenti.

Art. 38 - Lavoro a turni
1. Le parti concordano che tra i compiti della Commissione di cui all'art. 33, è compresa anche la definizione e relativa regolamentazione dell'istituto del lavoro a turni.

Art. 39 - Durata media dell'orario
1. L'orario settimanale di cui al precedente art. 37 è suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 40 - Reperibilità
1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà, l'istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro dell'immobile deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l'effettività dell'intervento stesso. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.
4. Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
5. Il lavoratore non potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell'orario di lavoro e di quello di reperibilità.
6. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all'anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie.
7. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle Tabelle da A ad A-quater dell'art. 117.
[…]

Art. 41 - Orario per la conduzione dell'impianto di riscaldamento
1. Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell'impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell'acqua calda.
2. Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria coincidente con l'orario massimo legale di accensione degli impianti di riscaldamento, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di 11 ore continuative.

Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell'alloggio di servizio
Art. 43 - Orario di lavoro settimanale

1. L'orario di lavoro è di 47 ore settimanali su un arco di 6 giornate.
2. L'orario di lavoro sarà ridotto a 46 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 2005. Detto orario sarà ridotto di un'ulteriore ora settimanale a decorrere dal 1° luglio 2006

Art. 44 - Orario giornaliero
1. L'orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un'ora, tra le ore 7 e le ore 20.
2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione paritetica territoriale di cui all'art. 13, o, in mancanza, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 45 - Diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero
1. Una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello territoriale in relazione a particolari specificità, così come previsto dall'art. 4, lett. f), fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, sarà applicata nella misura prevista dall'art. 47, comma 2.

Art. 46 - Durata media dell'orario
1. L'orario settimanale di cui al precedente art. 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 47 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 46.
[…]

Capo IV Lavoratori con profili professionali "B"
Art. 52 - Orario di lavoro

1. Fermo restando che la retribuzione di cui al successivo art. 94 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B, dell'art. 17, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
2. In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo V Lavoratori con profili professionali "C"
Art. 54 - Orario di lavoro

1. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C, dell'art. 17, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
2. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1 e C2), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, Direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto).
3. Resta fermo l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo VII Lavoratori con profilo professionale "D1"
Art. 58 - Orario di lavoro settimanale

1. L'orario di lavoro del lavoratore di cui al profilo professionale D1, dell'art. 17 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

Art. 59 - Orario giornaliero
1. L'orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un'ora.
2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione paritetica territoriale di cui all'art. 13, o, in mancanza, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 60 - Durata media dell'orario
1. L'orario settimanale di cui al precedente art. 58 è suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 61 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 58.
[…]

Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo II Ferie
Art. 68 - Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse

[…]
4. Le ferie sono irrinunciabili.
5. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, si dovrà far luogo alla effettiva fruizione di un periodo minimo annuo di ferie di 4 settimane che non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute […]
Restano disponibili per diversi accordi fra le parti soltanto le eccedenze, rispetto al quantitativo edittale, delle misure indicate nel presente articolo.
[…]

Capo III Riposo settimanale
Art. 70 - Riposo settimanale

1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.
2. Il giorno di riposo settimanale viene indicato nella lettera di assunzione.

Titolo VIII Trattamento di malattia
Art. 82 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

1. I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'Inps ed all'Inail.

Art. 84 - Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in calce al presente CCNL

Art. 85 - Infortunio sul lavoro
1. Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni).

Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 115 - Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
b) multa;
c) licenziamento in tronco.
2. Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
3. La multa può essere inflitta:
a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
b) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
4. Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
[…]