Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Agidae e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Agidae

Sommario:

Verbale di accordo preliminare
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Struttura della contrattazione
Art. 8 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 12 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Affissione
Art. 18 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Documenti di lavoro
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 23 - Lavoro temporaneo
Art. 24 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 25 - Apprendistato
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 28 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Previdenza complementare
Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 32 - Comportamento in servizio
Art. 33 - Ritardi ed assenze
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza
Art. 36 - Ritiro della patente
Art. 37 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 38 - Sistema di classificazione del personale e categorie di inquadramento
Art. 39 - Norma generale di inquadramento
Art. 40 - Declaratoria delle categorie
Art. 41 - Norma di raccordo
Art. 42 - Norma di progressione economica nella categoria
Art. 43 - Mansioni promiscue e variazioni temporanee delle mansioni
Art. 44 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Art. 45 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore
Titolo VII Orario di lavoro

Art. 46 - Orario normale di lavoro
Art. 47 - Lavoro straordinario
Art. 48 - Lavoro notturno e festivo
Art. 49 - Indennità per l'assistenza notturna
Art. 50 - Disponibilità
Art. 51 - Reperibilità
Art. 52 - Riposo settimanale
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 53 - Festività
Art. 54 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 55 - Permessi brevi e recuperi
Art. 56 - Congedo matrimoniale
Art. 57 - Tutela della maternità e paternità
Art. 58 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 59 - Donazioni sangue e midollo osseo
Art. 60 - Permessi retribuiti
Art. 61 - Permessi non retribuiti
Art. 62 - Aspettativa non retribuita
Art. 63 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori In occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 64 - Diritto allo studio
Art. 65 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 66 - Trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 67 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 68 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 69 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo XII Retribuzione
Art. 70 - Elementi della retribuzione
Art. 71 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 72 - Indennità di contingenza
Art. 74 - Tredicesima mensilità
Art. 75 - Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 76 - Rimborsi di trasferta o di missione
Art. 77 - Attività di soggiorno fuori sede
Art. 78 - Corresponsione della retribuzione
Art. 79 - Abiti da lavoro
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Art. 81 - Ente bilaterale nazionale
Allegato tecnico n. 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli istituti operanti nel campo sociale, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dell'autorità ecclesiastica

In data 8 luglio 2003 si sono incontrate, in Roma, presso la sede Agidae, in Via V. Bellini 10: l'Agidae […], la Fp - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], ed hanno proceduto alla firma dell'accordo per il rinnovo del CCNL.

Verbale di accordo preliminare
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'Agidae e le OO.SS. Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'Agidae e le OO.SS. Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio, catacombe, musei, biblioteche, ecc.;
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare;
- case albergo;
- case protette;
- case di riposo con reparto protetto;
- residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, comunità alloggio);
- centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
- servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio);
- centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
- centri culturali, ricreativi e sportivi;
- uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
- Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente Contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello d'Istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Terziarizzazione ed esternalizzazione: per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Per eventuali processi di terziarizzazione ed esternalizzazione sarà adottata la procedura prevista dall'ex art. 47 L. 428/90 - D.lgs n. 18/01.

Art. 7 - Struttura della contrattazione
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del Protocollo sulla Politica dei redditi del 23 luglio 1993 compatibilmente con la specificità del presente Contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di Istituto.
1. Il Contratto nazionale
a. Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[...]
2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
definizione di principi e parametri ed eventuali valori economici sulle materie di cui al successivo capoverso del presente articolo.
A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, in Istituti con più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal Regolamento Confederale del marzo '91, dall'Accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL, od in loro assenza le RSA.
La contrattazione d'Istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione d'Istituto sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di cui gli Istituti dispongono compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti, eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi a livello del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento dell'Istituto. Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono:
- istituzione del servizio di reperibilità;
- assistenza e vigilanza notturna.
Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata, sia a livello regionale, sia a livello d'Istituto, potrà aver luogo una sola volta con la specifica precisazione della durata.

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.

Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali

In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette sulla base dell'apposito regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'Agidae, in data 8 maggio 1995 […]

Art. 16 - Assemblea
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 13 del presente CCNL.
[…]

Art. 17 - Affissione
È consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'Istituto.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 - Documenti di lavoro

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
- libretto sanitario, ove richiesto;
[…]

Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Istituti aderenti all'Agidae è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs n. 368/01 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo - Quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
21.1 - Apposizione del termine e contingente
A - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (campi scuola,colonie ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio anche educativo, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l'attività di sostegno;
- per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'Istituto con numero minimo di 3.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
1. È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.
2. L'apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui alla lettera B) il nominativo del lavoratore assente.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
21.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte di Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
21.6 - Criteri di computo
1. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
21.7 - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
i contratti di lavoro interinale;
i contratti di apprendistato;
le attività di stages e tirocinio;
i Contratti di Formazione e Lavoro.
21.8 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
21.9 - Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.lgs n. 626/94.

Art. 23 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall'Istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Istituto.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituto ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L'Istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'Istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si rincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.

Art. 24 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della legge 19 luglio 1994 n. 451 e dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive degli Istituti e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente Accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti, in relazione alla normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle categorie C-D, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche E-F.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratrici e lavoratori soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b), la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L'Istituto corrisponderà a tutte le lavoratrici ed i ai lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'Inps, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da Accordi Interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

Art. 25 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le/i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e di 24 mesi nelle categorie C-D.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
[…]

Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 32 - Comportamento in servizio

La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
[…]
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[…]3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
4. irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
5. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6. insubordinazione verso i superiori;
[…]
8. assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
9. rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6. danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
[…]
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 44 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l'Istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 46 - Orario normale di lavoro

L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall'Istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente Contratto rinvia esplicitamente.
[…]

Art. 47 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall'art. 46 calcolato nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
[…]
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Art. 49 - Indennità per l'assistenza notturna
Alle figure educative ed assistenziali operanti in convitto la Direzione dell'Istituto può chiedere, al momento della assunzione, di prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.
In tal caso a tali figure verrà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a tre ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza prestata.
[…]

Art. 51 - Reperibilità
Per reperibilità s'intende la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell'Istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell'arco delle 24 ore giornaliere.
L'Istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte al mese.
[…]
In caso di servizio prestato al lavoratore va comunque garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio effettivo.

Art. 52 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore normalmente coincidente con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 54 - Ferie

[…]
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
[…]

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 55 - Permessi brevi e recuperi

Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'Istituto, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell'anno.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 57 - Tutela della maternità e paternità
A - Norme di carattere generale
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[…]
B - Riposi giornalieri
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]
D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 59 - Donazioni sangue e midollo osseo
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue e/o il midollo osseo ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo onere.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 67 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 68 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 69 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Agidae in data 22 maggio 1997.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Commissione paritetica nazionale e regionale

È istituita in Roma, presso l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (Agidae), la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente Contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche Regionali aventi il compito di:
- definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell'arbitrato le parti si rincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.

Art. 81 - Ente bilaterale nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema socio - educativo - assistenziale non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore socio - assistenziale non statale religioso.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
promuovere forme di previdenza complementare.