Tipologia: Protocollo nazionale CFL
Data firma: 5 aprile 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Cia e Federazione nazionale dei dipendenti impiegati agricoli - Confederdia, Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale

Sommario:

Protocollo
Allegati
• Mod. A - Fac-simile di modulistica per l'assunzione di impiegati con contratti di formazione-lavoro
• Mod. B - Progetto per l'attività di formazione-lavoro
• Mod. D - Attestato dell'azienda e comunicazione al competente ufficio del collocamento per il C.f.l. tipo A
• Mod. E - Attestato dell'azienda da rilasciare al dipendente al termine del C.f.l. tipo B
• Mod. C - Contratto di formazione - Lavoro individuale

Protocollo nazionale per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro degli impiegati agricoli

Il giorno 5 aprile 2000 in Roma, presso la sede della Confagricoltura, corso Vittorio Emanuele, 101 tra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Confederazione nazionale coltivatori diretti, la Confederazione italiana agricoltori e la Federazione nazionale dei dipendenti impiegati agricoli aderenti alla Confederdia, la Flai-Cgil, la Fisba-Cisl, la Uila-Uil
Le parti, preso atto delle modifiche introdotte dal legislatore in materia di contratti di formazione-lavoro (C.f.l.) con l'art. 16, della legge n. 451/1994 e successive modifiche ed integrazioni, concordano di adeguare il Protocollo del 10 aprile 1992, stipulato in applicazione dell'art. 3, della legge n. 863/1984, nel modo seguente:
1) I C.f.l. si rivolgono ai giovani di età compresa tra sedici e trentadue anni al fine di acquisire la preparazione professionale relativa alle mansioni di cui alla 1 a , 2 a , 3 a , 4 a e 5 a categoria degli impiegati agricoli (art. 15).
2) I C.f.l. sono definiti secondo la seguente tipologia:
C.f.l. tipo A (A1-A2)
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di professionalità elevate (tipo A-2) o intermedie (tipo A-1):
- professionalità di grado elevato (tipo A-2) appartenenti alla 1 a , 2 a e 3 a categoria degli impiegati agricoli con previsione di almeno 130 ore di formazione teorica;
- professionalità di grado intermedio (tipo A-1) appartenenti alla 4 a e 5 a categoria degli impiegati agricoli, con previsione di almeno 80 ore di formazione teorica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell'art. 16, comma 5, L. n. 451/1994 e successive modifiche e integrazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi tre.
Alla scadenza del C.f.l. l'azienda è tenuta ad attestare la categoria professionale conseguita dal dipendente e darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale (Modello D).
C.f.l. tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La formazione teorica minima che il C.f.l. deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l'organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell'art. 16, comma 5, L. n. 451/1994 e successive modifiche e integrazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi uno.
Alla scadenza del C.f.l. l'azienda è tenuta a rilasciare al dipendente un attestato sull'esperienza svolta (Modello E).
3) Il trattamento retributivo da corrispondere per tutta la durata del C.f.l. è pari allo stipendio contrattuale mensile previsto per la categoria di un livello inferiore a quella di destinazione.
4) Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia od infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, rispettivamente, di 120 giorni e di 150 giorni di calendario.
Per i contratti formazione-lavoro di durata annuale il periodo di sospensione per malattia od infortunio sul lavoro, sarà aggiunto alla durata annuale.
5) Nel caso di più assenze per malattia, determinate o meno dalla stessa causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120 giorni di calendario, nell'arco di 24 mesi del contratto di formazione-lavoro.
6) Salvo quanto espressamente previsto dal presente Protocollo, ai giovani assunti con contratto di formazione-lavoro, si applicano le norme del vigente CCNL impiegati agricoli.
7) Il contratto di formazione-lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai modelli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Il suddetto contratto deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'azienda attestante:
- che, per le professionalità per le quali si svolge l'attività formativa, non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di impiegati e che la stessa azienda interessata non intende operarne, per pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di formazione-lavoro, nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti colturali o dell'organizzazione aziendale;
- di non aver sospensioni in atto (ai sensi dell'art. 2, L. n. 675/1977);
- l'adesione dell'azienda interessata ad una delle Organizzazioni imprenditoriali agricole, firmatarie del presente Protocollo.
8) L'impresa agricola è, altresì, tenuta a trasmettere all'Organizzazione professionale provinciale di appartenenza copia del "Progetto per l'attività di formazione e lavoro" e del "Contratto di formazione e lavoro individuale" (Modelli B e C).
L'Organizzazione professionale provinciale provvederà a convocare tempestivamente le locali Organizzazioni degli impiegati per esaminare, entro i 5 giorni successivi, gli atti relativi al contratto di formazione. Tale esame si considererà effettuato anche in caso di presenza di un solo componente delle OO.SS. degli impiegati firmatarie del presente CCNL
Le parti, successivamente, invieranno agli uffici competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 5 giorni l'avvenuta assunzione (ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/1996).
In caso di assenza di rappresentanze degli impiegati agricoli e trascorsi i 5 giorni previsti, il parere favorevole si intende acquisito e l'Organizzazione professionale provinciale potrà legittimamente procedere all'invio della predetta documentazione.
9) Qualora il contratto di formazione-lavoro sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, la sua durata dovrà essere considerata ai fini del calcolo degli istituti normativi di cui al CCNL impiegati agricoli in vigore.
10) Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del C.f.l. si svolga in posizioni di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11) La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione-lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento degli impiegati il cui contratto di formazione-lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano gli impiegati che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
12) Nella predisposizione dei progetti di formazione-lavoro l'impresa agricola deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla L. n. 125/1991, in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna".
13) Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall'art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984, le parti firmatarie del presente Protocollo ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva, da parte delle Commissioni regionali dell'impiego, per i progetti dei contratti di formazione-lavoro conformi alla presente regolamentazione e che, pertanto, i contratti di cui sopra possono essere presentati dalle imprese alle Sezioni di collocamento territorialmente competenti, per la immediata assunzione.
14) Le parti firmatarie del presente Protocollo, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede regionale per la verifica delle assunzioni effettuate dalle aziende, distinte per aree territoriali e per figure professionali.
15) Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2003 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti, almeno quattro mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.