REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE LAVORO


Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 644/2007 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

I.N.A.I.L. (avv. E.A.)
Ricorrente

contro

P.R.
Resistente contumace

Ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 13.6.2011, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L'Inail si è rivolto a questo Tribunale per ottenere la condanna di P.R., previo accertamento della responsabilità di questi nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente A.S. il ***, a rimborsargli la somma di Euro 122.538,62, a titolo di rivalsa per le prestazioni assicurative erogate a beneficio della vittima.

2. Il combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, come interpolato dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale intervenute in materia, attribuisce ad Inail il diritto di regresso per le somme corrisposte al lavoratore infortunato o ai superstiti. Sussiste, in particolare, il diritto di rivalsa dell'Istituto nei confronti del datore di lavoro nonché nei confronti di tutti soggetti che secondo le leggi civili debbano rispondere dell'infortunio verificatosi in occasione del lavoro, a seguito di accertamento della responsabilità compiuto con sentenza di condanna penale o a seguito di accertamento della responsabilità per il fatto reato effettuato, in via incidentale, dal Giudice civile allorquando il processo penale venga definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o di non doversi procedere per estinzione del reato a causa di morte del reo, amnistia o prescrizione, nonché in caso di archiviazione.
È esclusa la proponibilità dell'azione di rivalsa allorché il fatto che abbia generato l'infortunio costituisca reato procedibile a querela della persona offesa.

3. Nel caso che ci occupa, Inail agisce in regresso per avere erogato una rendita a beneficio di A.S. a causa dell'infortunio verificatosi presso la falegnameria del P. il ***. Tale infortunio cagionò al lavoratore indicato l'amputazione traumatica del secondo e del terzo dito della mano sinistra, dismorfismo del quarto e del quinto dito, sub anchilosi delle interfalangee prossimali e distali del quarto e quinto dito, mancata formazione del pugno, che costrinsero lo stesso a 200 giorni di inabilità temporanea assoluta e gli cagionarono postumi permanenti valutati nella misura della perdita del 45% della capacità di lavoro generica e che devono qualificarsi gravi ai sensi dell'art. 583 c.p..
La responsabilità del P. per l'accaduto è stata acclarata con sentenza penale passata in giudicato emessa dalla sezione distaccata di Foligno di questo ufficio in data 23.2. - 8.4.2004. Detta pronuncia ha stabilito che l'A.; intento al lavoro presso la falegnameria del P., mentre era impegnato ad effettuare alcune scalanature in senso longitudinale su alcuni assi di legno utilizzando una macchina fresatrice priva della staffa porta pezzo e di qualunque altro mezzo idoneo ad evitare il contatto delle mani con l'utensile, a causa di un contraccolpo cagionato dalla resistenza del legno, portava la mano sinistra a contatto con la macchina subendo le conseguenze sopra indicate. È stata dunque accertata la commissione, da parte del P., del reato di lesioni personali gravi ed aggravate dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della contravvenzione, estinta per la prescrizione, prevista dal combinato disposto degli artt. 113 e 389 del D.P.R. 547/1955, applicabili ratione temporis. Ne consegue che, dal punto di vista civilistico, il P. è responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del già citato art. 113 del D.P.R. 547/1955, per avere adibito un proprio dipendente all'utilizzo di una macchina fresatrice sprovvista' di mezzi di protezione atti ad evitare il contatto con le mani dell'operatore, cagionando allo stesso lesioni gravi.
Va, inoltre, osservato, ad abundantiam, che il riparto degli oneri probatori nell'azione di regresso esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro si pone negli stessi termini previsti dall'art. 2087 c.c. nell'azione di risarcimento del danno svolta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Tale responsabilità ha natura contrattuale, in quanto il contenuto del contratto di. lavoro risulta integrato per legge, ex art. 1374 c.c., dal citato art. 2087 c.c., che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale; l'Istituto, come il lavoratore, deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale tra il danno e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Non costituendosi in giudizio, il P., non ha adempiuto all'onere di provare di avere adottato ogni misura utile ad evitare il danno e, pertanto, va condannato a rimborsare all'Inail le prestazioni erogate alla vittima dell'infortunio.
In ordine al quantum della pretesa avanzata, occorre osservare che Inail ha attestato, come da prospetto analitico in atti, di aver maturato, a seguito dell'infortunio in questione ed in relazione all'infortunio occorso all'A., un credito di Euro 122.538,62. Ritiene questo Giudice di quantificare le somme dovute recependo i prospetti allegati dall'Inail sia perché costituiscono un principio di prova documentale, sia perché "...gli atti dell'Istituto, con i quali si provvede alla liquidazione della indennità corrisposta dall'Istituto al lavoratore, nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, quali gli atti del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria a tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di - provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore di sede." (Cass. n. 5909/03).
In particolare, spettano all'Inail, ai sensi dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 1124/1965 le indennità versate per inabilità temporanea, le spese sostenute, il valore capitale della rendita, ma anche l'ammontare dei ratei di rendita in precedenza versati, poiché il calcolo per la capitalizzazione comporta il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora sborsate, prescindendo dai ratei già versati. Spettano, altresì all'Inail, sulle somme così determinate, gli interessi maturati dalla data di attestato di credito (3.5.2007) per le somme capitalizzate e dai singoli esborsi per quanto concerne le indennità temporanee e i ratei di rendita già corrisposti (Cass. sez. lav., 24.10.1991, n. 11296).
In conclusione, accertata la responsabilità di P.R. nella causazione dell'infortunio occorso a A.S., il primo va condannato a pagare all'Inail la somma di Euro 122.538,62, a titolo di rivalsa, oltre interessi nei limiti sopra indicati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:
accertata la responsabilità civile del resistente, ex art. 2087 c.c., nella causazione dell'infortunio occorso ad A.S. a Foligno il ***, condanna il medesimo resistente a pagare all'Inail la somma di Euro 122.538,62, oltre interessi legali dal 3.5.2007 al saldo;
condanna P.R. a rifondere ad Inail le spese di lite, che qui si liquidano in Euro 3.000,00 per competenze ed onorari, oltre accessori come per legge.