Tribunale di Milano, Sez. Lav., 19 febbraio 2010, n. 793 - Molestie sessuali e vessazioni sul luogo di lavoro


 

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO



nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI ha pronunciato all'udienza del 4.2.10 la seguente
 

SENTENZA

 

nella controversia di primo grado iscritta al N. 3259/07 RGL, promossa con ricorso
 

da

 

... rappresentata e difesa da avv.. Annalisa Rosiello e Angela Cavallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via Podgora n. 4
 

RICORRENTE

 

contro ... rappresentato e difeso da avv. Vinicio Ferrante e Francesca Pezzulla ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via Cesare Correnti n. 14
 

CONVENUTO


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

 


Con ricorso depositato in data 3.5.07 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio La Città dì Firenze S.r.l e ... deducendo di aver subito molestie sessuali ad opera del ... e vessazioni sul luogo di lavoro nonché l'illegittimità della sanzione disciplinare del 8.3.06 e dei licenziamento del 12.9.06 intimato per superamento del periodo di comporto con conseguente domanda di risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale.
Si costituiva ritualmente il convenuto ... con memoria dì resistenza.
 

Il giudizio nei confronti della città di Milano S.r.l veniva stralciato e si interrompeva per l'intervenuto fallimento della convenuta.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, dopo ampia istruttoria, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva discussa e decisa con sentenza non definitiva basata sui seguenti


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Nessun rilievo probatorio, neanche di tipo indiziario, può essere attribuito alla sentenza di patteggiamento intervenuta nei confronti dell'odierno convenuto nel procedimento per violenza sessuale.
Nessun ingresso nel presente procedimento può trovare la nuova ipotesi di reato (introdotta con legge dopo l'introduzione del presente ricorso) di stalking.

Non tutte le circostanze esposte in ricorso sono state provate, in particolare nessun teste è stato in grado di confermare che la ricorrente fosse costretta a partecipare alle partite di "Bridge" che si tenevano in ufficio.


L'odierna decisione si basa unicamente sulle deposizioni del teste R., convivente della ricorrente, il quale ha dichiarato dì aver accompagnato la ricorrente sul luogo di lavoro "dopo circa un anno, perché erano sorte situazioni spiacevoli: c'era una presenza costante ... sotto casa nostra, ho avuto più volte modo di vederlo quando uscivamo, uscivamo apposta insieme da quando era sorto questo problema. Accompagnavo la ricorrente all'autobus e aspettavo che lo prendesse, così non si incontravano. Altre volte, mi limitavo ad accompagnarla lasciandola ad aspettare l'autobus, e più volte lo sorprendevo accanto a lei alla fermata".
Il teste ha dichiarato di aver incontrato ... anche quando andava a prendere la ricorrente all'uscita dai lavoro.

Il teste ha anche riferito di aver sentito parecchie telefonate da parte del convenuto, anche a sera tarda, e di aver visto la ricorrente irrigidirsi.
 


Il Teste S. ha confermato la circostanza secondo cui ricorrente e convenuto arrivavano e andavano via insieme "più di una volta li ho visti arrivare insieme, ma li ho visti andare via insieme solo una volta o due verso le 17,30/18". Questo perché il teste di solito usciva prima.
 

Il teste ha confermato anche la circostanza secondo cui il convenuto cercava continuamente la ricorrente: "ho visto che la ricorrente durante la pausa andava nel magazzino libri e ... chiedeva dov'era e andava a cercarla. Questo è accaduto anche due tre volte la settimana. Veniva a cercarla anche quando era in bagno".
Nonostante la ricorrente fosse la segretaria personale del convenuto questo "inseguimento" continuo appare esagerato e non giustificato da ragioni di lavoro, così come non appaiono giustificate le telefonate a tarda ora.
Più testi hanno confermato che l'umore della ricorrente nel corso del tempo era molto peggiorato e l'hanno sorpresa più volte a piangere sul luogo di lavoro.
Per queste ragioni il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Tenuto conto che la pronuncia deve limitarsi alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati dal convenuto in quanto diretto superiore ... non potendosi provvedere sulle domande relative alla sanzione disciplinare a al licenziamento, si limita la pronuncia all'accertamento della responsabilità del convenuto disponendosi con separata ordinanza per l'accertamento del quantum. Spese al definitivo.




P. Q. M.

 


Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità contrattuale del convenuto in ordine ai danni subiti dalla ricorrente.

Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo

Milano, 4.2.10

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2010