ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 4 AGOSTO 2011

Il 4 agosto 2011 tra:
l’Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
e
la Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria privata,

Premesso che Inail:

- per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008, successive modificazioni e integrazioni, è destinatario, tra l’altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ha come «mission» garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l’attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
- persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;

Premesso che Confapi:

- costituisce una realtà significativa nel sistema economico e industriale del nostro Paese, con circa 120.000 imprese rappresentate che occupano oltre 2.300.000 lavoratori, distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- ha per obiettivo promuovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della tutela della salute dei lavoratori nei luoghi e negli ambienti di lavoro e a tal fine fornisce supporto operativo alla imprese attraverso attività di consulenza e formazione individuate sulla base dell’analisi dei bisogni espressi dal territorio;
- ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali Federmanager, Cgil, Cisl, Uil accordi interconfederali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali nell’ambito del quale le parti si sono impegnate a fornire - in proprio e tramite gli enti bilaterali dalle stesse creati e riconosciuti - supporto, operativo alle imprese attraverso attività di formazione e consulenza individuate sulla base dell’analisi dei bisogni espressi dal territorio.

Considerato che:

- le parti sono impegnate nei reciproci ambiti a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- le sinergie tra Inail e Confapi, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento del sistema bilaterale, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti convengono di: stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati.

Articolo 1
Premesse

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.

Articolo 2
Parti coinvolte

Nei piani di attività, che saranno definiti a seguito del presente accordo, le parti si impegnano a favorire la partecipazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.
Inail e Confapi si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le esperienze e i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell’ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo.

Articolo 3
Modalità di svolgimento della collaborazione e compartecipazione delle risorse professionali delle parti - Costituzione tavolo di lavoro

Inail e Confapi si impegnano a definire il piano operativo; i benefici o i risultati che si intendono conseguire; il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi inizialmente individuati, uniformi ed idonei a rappresentare in tempo reale l’andamento delle attività ed i risultati raggiunti; le modalità attraverso le quali i benefici o i risultati conseguiti saranno partecipati o estesi nel modo più ampio possibile.
La programmazione e la gestione di tutte le attività sono affidate ad un tavolo di lavoro misto appositamente costituito che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.
Le attività sono programmate tenendo conto delle risorse professionali disponibili e degli impegni derivanti dai piani di attività dell’Istituto.
Le parti si impegnano ad individuare congiuntamente ulteriori ambiti di collaborazione, anche sulla base degli esiti della sperimentazione, nonché in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Articolo 4
Finalità

L’Inail, in relazione a quanto previsto dall’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Dm 12.12.2000), valuterà caso per caso gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati dalle aziende aderenti a Confapi. Pertanto, ai fini dell’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le imprese dovranno compilare il «modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Dm 12.12.2000) dopo il primo biennio di attività» ed indicheranno nella sezione «Altro» di essere aderenti a Confapi, specificando gli interventi realizzati.

Articolo 5
Aspetti economici

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.

Articolo 6
Durata dell’accordo

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed avrà durata tre anni, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, e decade automaticamente alla scadenza.