CIRCOLARE N. 15/2011

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 20/06/2011
Prot. 25 / SEGR / 0010111 / MA005.A005

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le Politiche Previdenziali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

 

 

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'INPS
Direzione Centrate Entrate
All'INAIL
Direzione Centrale Rischi
All’INPDAP
All’ENPALS
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Comando Generale della Guardia di Finanza
LORO SEDI
e p.c.
all'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
alla Provincia autonoma di Trento
alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici - Art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Il d.lgs. n. 67/2011, in attuazione dell'art. 1 della l. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), ha introdotto la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli "addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti", individuati nell'art. 1 dello stesso decreto.
In attesa di una effettiva operatività del provvedimento, comunque subordinata alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 4 dello stesso d.lgs. 67/2011, e recante le “modalità attuative”, si ritiene necessario fornire le primissime indicazioni per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, da ritenersi immediatamente applicabili.

Comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena"
L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011 stabilisce che “il datare di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011 devono pertanto effettuare una comunicazione, secondo le modalità di seguito indicate, volta ad evidenziare l'impiego di:
"lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità".
Le imprese interessate dalla norma in questione sono esclusivamente quelle nelle quali sono attualmente svolte attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) applicazione delle voci di tariffa per l’assicuratone contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n.1 allegato al d.lgs. 67/2011 (v. allegato);
b) applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., così come disciplinati dal CCNL applicato;
c) utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dal sopra riportato art. 1, comma, 1, lett. c), del d.lgs. 67/2011.

Modalità di comunicazione
I datori di lavoro interessati saranno dunque tenuti ad effettuare una comunicazione, indicando presso quali unità produttive sono svolte le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), esclusivamente attraverso la compilazione del modello "LAV-US", disponibile a partire dal 21 giugno 2011 sul sito istituzionale del Ministero – www.lavoro.gov.it
Il termine per l'effettuazione della comunicazione, seppur previsto in fase di prima applicazione entro il 25 giugno p.v. (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 67/2011), va considerato quale termine ordinatorio. Attese le difficoltà applicative della disposizione circa la verifica dello svolgimento di lavoro notturno e di lavorazioni c.d. “a catena”, si ritiene comunque non sanzionabile il datore di lavoro che abbia trasmesso la citata modulistica entro il 31 luglio p.v..
Si evidenzia, da ultimo, che laddove si richiede, nello specifico modello di comunicazione, il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione, occorre tener conto anche dei lavoratori utilizzali nell'ambito di una somministrazione di lavoro. Si ritiene infatti che gli stessi debbono essere comunicati esclusivamente dalle imprese utilizzatrici, quali datori di lavoro "di fatto", in quanto quatte ultime sono pienamente a conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori e di essi dispongono nell'ambito de! proprio potere organizzativo.

Comunicazione dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso la regolari turni periodici
L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 67/2011 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, esclusivamente per via telematica (anche per il tramite di consulenti del lavoro e associazioni di categoria), con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni (art. l, comma 1, lett. b, del d.lgs. n.. 67/2011) nelle seguenti categorie:
a) lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per colore che maturano i requisiti per l'accesso anticipato a far data dal 1 ° luglio 2009;
b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Modalità di comunicazione
I datori di lavoro interessati saranno dunque tenuti ad effettuare una comunicazione, indicando presso quali unita produttive sono svolte le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), esclusivamente attraverso la compilazione del modello "LAV-NOT", disponibile a partire dal 20 luglio sul sito istituzionale dei Ministero - www.lavoro.gov.it -
La norma non prevede un termine per l’effettuazione della comunicazione, pertanto, in sede di prima applicazione, si ritiene di fissare al 30 settembre 2011 il termine per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno, secondo quanto sopra specificato, nel corso del 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell'anno 2011 andrà comunicato entro il 31 marzo 2012.
Anche in tal caso, si evidenzia sin da subito che laddove si richiede, nello specifico modello di comunicazione, il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione, occorre tener conto anche dei lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro.

Sistema sanzionatorio
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 67/2011, l'omissione di ciascuna delle comunicazioni esaminate è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro diffidabili ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33 della l. n. 183/2010.
Dall'adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro.
In ogni caso è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 500 euro per effetto dell'art. 16 della L. n. 689/1981. Il codice tributo, per il pagamento con modello F23, è il codice 74 IT.
La sanzione non deve applicarsi con effetto "moltiplicatore" in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma esclusivamente in base al numero delle comunicazioni omesse. Infine, data la finalizzazione della comunicazione, non è sanzionabile la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto quelle relative alla omessa comunicazione e alla comunicazione che contiene dati errati o non corrispondenti al vero. Peraltro, non sarà ritenuta sanzionabile una errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni in questione, così come richiesto dalla relativa modulistica, in quanto il dato è puramente indicativo ed è esclusivamente utile alla quantificazione, da parte delle Amministrazioni, del numero delle possibili richieste di ammissione al beneficio.
Parimenti non sanzionabili saranno i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell'adempimento, a condizione che sia identificabile il datore di divoro al quale si riferisce la comunicazione e siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto di comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
(Dott. Edoardo Gambacciani)

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
(Dott. Paolo Pennesi)