Tipologia: Accordo
Data firma: 30 marzo 2005
Parti: Ispesl e Confedilizia e Filcams, Fisascat, Uiltucs
Settori: Servizi, Portieri


Verbale di accordo per i portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani (applicazione dell'art. 19 del CCNL 4 dicembre 2003)


Il giorno 30 marzo 2005 tra Ispesl, Confedilizia, Filcams, Fisascat, Uiltucs è stato stipulato il presente verbale di accordo relativo all'applicazione dell'art. 19, comma 4, lettera l) CCNL del 4 dicembre 2003.

considerati
- i compiti istituzionali dell'Ispesl che consistono, in primo luogo, nella formazione dei lavoratori finalizzata alla riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- l'intento delle parti sociali di stabilire consolidati rapporti di collaborazione con l'Ispesl a partire dalla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza;
visti
- la nuova mansione affidata al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, prevista dall'art. 19, comma 4, lettera l), del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati stipulato dalla Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 4 dicembre 2003 ovvero dal corrispondente articolo del CCNL vigente;
- la normativa contenuta dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 che in proposito dispone: "il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo"
- il verbale di accordo dell'O.P.N. (Organismo Paritetico Nazionale), sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
convengono quanto di seguito indicato:

1. Il soggetto "datore di lavoro", nell'ambito del condominio e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente occupati nel condominio stesso, si identifica con l'amministratore di cui all'art. 1129 cod. civ., laddove esistente secondo la previsione contenuta nello stesso art. 1129. Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (predetto art. 1129 cod. civ.) o per essere l'immobile di un unico proprietario (persona fisica o giuridica), gli stessi o lo stesso provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità derivanti alla proprietà dal presente Accordo.
2. Ebinprof curerà la redazione di un volume informativo sulle materie di cui al presente accordo, una videocassetta su "La manovra a mano sugli ascensori", nonché la predisposizione di uno schema di attestazione di frequenza. Detto materiale verrà distribuito dall'Ebinbrof ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati di cui all'art. 6 del CCNL del 4.12.2003 che parteciperanno ai corsi di formazione.
3. Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil firmatarie del presente Accordo, in quanto parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati, di cui all'art. 19 del CCNL del 4.12.2003 ovvero dell'articolo corrispondente del CCNL vigente, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi, ovvero attuati, dall'Ebinbrof o, dagli Organismi Paritetici Territoriali (d'ora in poi definiti O.P.T.) di cui all'accordo del 17.4.1997, o, comunque, da altri Enti, purché i corsi stessi rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) i corsi dovranno essere attivati in collaborazione con gli O.P.T., nell'intesa che le funzioni di collaborazione potranno comunque essere assolte anche dall'O.P.N. di cui all'accordo del 17.4.1997;
b) dovranno avere durata di 4 ore ed essere articolati nelle materie e per gli orari come da modulo allegato;
c) dovranno essere utilizzati i docenti indicati dall'Ispesl, come da apposita convenzione;
d) la frequenza al corso dovrà risultare da apposito elenco sottoscritto di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori;
e) al termine della formazione, comprensiva dell'esercitazione pratica e dell'accesso al locale macchine e della valutazione dell'apprendimento, dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dall'Ente di Formazione. L'attestato di frequenza, formulato come da schema allegato, dovrà essere in quattro copie, delle quali:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà consegnata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra documentazione di lavoro;
- una infine verrà inviata all'O.P.T. o all'O.P.N.;
f) per i lavoratori destinati alle funzioni di sostituto ovvero da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà avere luogo preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro. In caso di intervenuta introduzione di nuovi impianti o nuove tecnologie dovrà essere ripetuta la formazione, l'esercitazione pratica e l'accesso ricognitivo. In caso di successiva riasssunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione, se gli impianti non sono stati modificati o sostituiti, comprenderà esclusivamente l'accesso ricognitivo;
g) il costo dovrà essere tenuto durante l'orario di lavoro;
h) i corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori. I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti. I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto, secondo le tariffe del mezzo pubblico più economico;
i) gli organizzatori dei corsi richiederanno il materiale formativo all'Ebinbrof, corredando la richiesta con l'elenco dei partecipanti al corso, l'indirizzo del fabbricato e la documentazione attestante la regolarità del versamento del contributo di cui all'art. 6 del CCNL 4.12.2003.
4. Le parti sociali indicheranno, se necessario, agli O.P.T. ed all'Ebinbrof i criteri interpretativi circa le modalità di applicazione del presente accordo.
5. Eventuali aggiornamenti del programma di cui al modulo allegato, deliberati dalle parti sociali saranno comunicati agli O.P.T. ed all'Ebinbrof.
6. Per quanto attiene alla elaborazione progettuale di cui al precedente punto 5, ci si avvarrà delle competenze dell'Ispesl - Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione.
7. Gli O.P.T. o l'O.P.N. riceveranno e conserveranno copia degli attestati di frequenza ai corsi in questione e cureranno altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei lavoratori formati ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera l) del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 4.12.2003 ovvero dell'articolo corrispondente del CCNL vigente.
8. Alle eventuali contestazioni, che dovessero nascere in merito al presente accordo, nonché ai ricorsi, si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali di cui all'accordo del 17.4.1997, punti 4, 5 e 6.