Tipologia: Accordo
Data firma: 19 novembre 2005
Validità: 01.12.2005 - 31.12.2008
Parti: Fise e Ancp, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas Orsa, Ugl
Settori: Trasporti, Attività ferroviarie

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Art. 1 - Modello relazioni industriali
A) Osservatorio nazionale
B) Livelli e fasi delle relazioni industriali
C) Procedura negoziale
D) Procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificato dalla legge n. 83/2000
Art. 2 - Appalti
Art. 3 - Costituzione del rapporto di lavoro
• Contratto a tempo parziale
• Contratto di apprendistato
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Orario di lavoro
• Disciplina speciale per il pulitore viaggiante
Art. 6 - Ferie e permessi
Art. 7 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 8 - Pasti aziendali
Art. 9 - Retribuzione
Art. 10 - Salario professionale
Art. 11 - Formazione dei minimi contrattuali, salario professionale e elemento retributivo individuale - E.r.i. - Scatti di anzianità
Art. 12 - Indennità
Art. 13 - Premio di risultato
Norme finali e transitorie
• Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro

• Fondo pensione complementare
Aumenti contrattuali
Una tantum

Accordo per il personale dipendente dalle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti

Note
Con il presente accordo il settore indotto ferroviario e dei trasporti è confluito nel settore attività ferroviarie.

Il giorno 19 novembre 2005 tra Fise e Ancp, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas Orsa, Ugl
Si è convenuto l'accordo relativo all'applicazione del CCNL delle attività ferroviarie 16.04.2003 ai dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti.

Campo di applicazione
Il presente accordo, che costituisce le modalità applicative del CCNL delle Attività Ferroviarie 16 aprile 2003, si applica alle imprese fornitrici di servizi in appalto, ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti ferroviari comunque gestiti. In detto contratto confluiranno i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi direttamente o indirettamente, per conto delle imprese che esercitano le attività ed i servizi connessi al trasporto dì persone e merci su ferrovia ed i servizi alle imprese di trasporto ferroviario, ivi compresi i lavoratori dipendenti e i, soci-lavoratori delle società cooperative.

Art. 1 - Modello relazioni industriali
In applicazione di quanto stabilito al punto 3 dell'art. 1 (sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie, il sistema della partecipazione, come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni fra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, potrà essere ulteriormente articolato per il settore con la costituzione di uno specifico osservatorio.

A) Osservatorio nazionale
Al fine di monitorare l'andamento del settore le parti convengono di costituire a livello nazionale, un osservatorio formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte datoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sulle seguenti aree tematiche:
[…]
- Andamento delle imprese e dei servizi;
- Evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie;
[…]
- Tipologia e volume dei servizi dati in appalto;
- Andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro;
- Andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale.

B) Livelli e fasi delle relazioni industriali
Le parti, coerentemente con i principi affermati in premessa, convengono di sviluppare un sistema di relazioni industriali articolato su due livelli, uno nazionale ed uno aziendale, che prevedono momenti di informazione e contrattazione.
Informazione
A livello nazionale:

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni industriali di secondo livello dell'art. 1, CCNL delle Attività Ferroviarie, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:
[…]
- Volume complessivo delle attività assunte e/o date in appalto;
- Tipologia dei rapporti di lavoro;
- Andamento generale dell'orario di lavoro;
- Percorsi formativi;
- Dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- Progetti di azioni positive;
- Iniziative in tema di sicurezza del lavoro.
A livello aziendale:
[…]
- Obiettivi di produzione e di produttività;
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- le ricadute relative alla modifica della struttura organizzativa.
Contrattazione
A livello nazionale:

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato dal CCNL delle Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo come regolata dall'art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro nel presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:
- Procedure e modalità di gestione dei cambi appalto;
- Norme applicative della disciplina del lavoro;
- Disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- Ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative di lavoro;
- Promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- Formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie;
- Modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- Modifiche dei modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- Programmi di riequilibrio delle risorse umane.
A livello aziendale:
- Premio di risultato;
- Ferma restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta da esigenze di servizio, saranno contrattate le eventuali modifiche della distribuzione;
- La turnazione delle ferie;
- L'equa distribuzione del lavoro notturno;
- Il lavoro straordinario;
- Le caratteristiche, la tipologia e la qualità degli indumenti di lavoro;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative;
- Linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

D) Procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificato dalla legge n. 83/2000
Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 marzo 2006 al fine di definire e armonizzare le procedure di raffreddamento di cui alla legge n. 146/1990 con gli accordi vigenti nel settore.

Art. 2 - Appalti
In applicazione dell'art. 11 del CCNL delle Attività Ferroviarie e del modello relazionale previsto dal presente accordo, le parti convengono di dare piena applicazione, in caso di cambio di appalto, alla normativa contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie come disciplinate e integrate dalla presente intesa.
Tali normative si applicano oltre che ai lavoratori delle imprese affidatarie, dirette o indirette, anche ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative che acquisiscono o subentrano negli appalti.
In caso di cambio appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante all'impresa subentrante. In occasione di tale passaggio diretto saranno garantiti i trattamenti normativi, retributivi e le anzianità possedute dai singoli lavoratori all'atto del passaggio. Nell'eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni di appalto l'impresa subentrante e le OO.SS. si incontreranno per concordare le soluzioni possibili.
I cambi di appalto si realizzeranno senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Costituzione del rapporto di lavoro
Contratto di apprendistato

In applicazione dell'art. 18 le Parti convengono di incontrarsi entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo al fine di istituire la normativa relativa alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante. Le situazioni attualmente in essere relative agli apprendisti restano confermate secondo le modalità e le discipline autorizzate.

Art. 5 - Orario di lavoro
Le Parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL delle Attività Ferroviarie e del presente accordo sono confermati gli orari di lavoro attualmente in vigore nonché le modalità relazionali in essere in materia di modifiche dell'orario di lavoro e di utilizzazione del personale, ove non espressamente modificate dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo.

Disciplina speciale per il pulitore viaggiante
Fermo restando che per orario di lavoro si intende l'intero tempo in cui il lavoratore è a disposizione dell'impresa e stante la particolarità dell'attività del personale viaggiante, le parti concordano la seguente disciplina speciale in applicazione di quanto stabilito nell'art. 22, punto 2 del citato CCNL 16 aprile 2003:
in relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli lavorativi" che potranno essere articolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché nell'ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale normati dal CCNL delle Attività Ferroviarie e la durata dell'orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore. L'orario settimanale di 38 ore dovrà comunque essere garantito come media su base mensile. In considerazione della complessità dei "giri" del materiale rotabile e dell'orario ferroviario la prestazione si intende completamente resa anche se la durata effettiva del turno predisposto raggiunga le 36 ore su base settimanale.

Norme finali e transitorie
Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro

Al fine di applicare correttamente la materia regolata dall'art. 44 CCNL Attività ferroviarie, tenuto conto delle specificità del settore, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 marzo 2006 al fine di concordare le necessarie procedure.

[…]
Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena applicazione la disciplina del CCNL Attività ferroviarie.