Tipologia: CCNL
Data firma: 16 febbraio 2005
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Unione Artisti Unams, Cgil Snur Afam, Cisl Università, Uil Afam, Confsal, Snals
Comparti: P.A., Alta formazione, Conservatori
Fonte: ARAN

Sommario:

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
Art. 2 - Interpretazione autentica del contratto
Capo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione
Art. 7 - Composizione delle delegazioni
Capo III Norme comuni
Art. 8 - Congedi parentali
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Permessi retribuiti
Art. 11 - Assenze per malattia
Art. 12 - Aspettativa per motivi di famiglia e di lavoro
Art. 13 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
Art. 14 - Trattamento di trasferta
Art. 15 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 16 - Termini di preavviso
Art. 17 - Pari opportunità
Art. 18 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art. 19 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Capo IV Docenti
Art. 20 - Area docenti e contratto individuale di lavoro
Art. 21 - Profilo professionale, funzioni e attribuzioni
Art. 22 - Verifica della produzione didattica e artistica
Art. 23 - Incarichi aggiuntivi
Art. 24 - Incarichi presso altre istituzioni
Art. 25 - Obblighi connessi alla funzione docente
Art. 26 - Attività di direzione in istituti e laboratori di ricerca
Art. 27 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi
Art. 28 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
Art. 29 - Anno sabatico
Capo V Personale amministrativo e tecnico
Art. 30 - Area e contratto individuale di lavoro
Art. 31 - Sistema di classificazione professionale del personale amministrativo e tecnico
Art. 32 - Compiti del personale amministrativo e tecnico
Art. 33 - Mobilità professionale del personale amministrativo e tecnico
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Permessi ed assenze del personale amministrativo e tecnico chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
Art. 36 - Modalità di prestazione dell'orario di lavoro
Art. 37 - Ritardi, recuperi e riposi compensativi
Art. 38 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
Art. 39 - Disposizioni per le ep (elevate professionalità)
Art. 40 - Indennità di amministrazione e sostituzione del direttore amministrativo
Art. 41 - Collaborazioni plurime per il personale amministrativo e tecnico
Art. 42 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 43 - Contratto a tempo determinato per il personale in servizio
Art. 44 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 45 - Restituzione alla qualifica di provenienza
Capo VI Tutela della salute nell'ambiente di lavoro

Art. 46 - Finalità
Art. 47 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Norme di rinvio
Capo VII Norme disciplinari
Sezione I Personale docente

Art. 49 - Obblighi del docente
Art. 50 - Sanzioni
Art. 51 - Codice disciplinare
Art. 52 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 53 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Sezione II Personale amministrativo e tecnico
Art. 54 - Obblighi del dipendente
Art. 55 - Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 56 - Codice disciplinare
Art. 57 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 58 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Capo VIII Normativa vigente, disapplicazioni, norme particolari
Art. 59 - Normativa vigente
Art. 60 - Previdenza complementare
Art. 61 - Ente bilaterale per la formazione
Art. 62 - Personale in particolari posizioni di Stato
Art. 63 - Conciliazione e arbitrato
Capo IX Aspetti economico-retributivi generali
Art. 64 - Struttura della retribuzione
Art. 65 - Aumenti della retribuzione base
Art. 66 - Progressione professionale
Art. 67 - Tredicesima mensilità
Art. 68 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 69 - Compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico
Art. 70 - Retribuzione professionale docenti
Art. 71 - Risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituto
Art. 72 - Criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo d'istituto
Art. 73 - Direttore dei servizi generali e amministrativi
Art. 74 - Professori di seconda fascia
Art. 75 - Direttori amministrativi
Tabelle
Tabella A - Profili di area del personale amministrativo e tecnico
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo e tecnico
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale amministrativo e tecnico
Tabella C1 - Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale amministrativo e tecnico
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3 - Posizioni stipendiali dal 1.1.2003 (valori per 12 mensilità)
Tabella 4 - Aumenti compenso individuale accessorio
Tabella 5 - Aumenti retribuzione professionale docente
Note a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003

Il giorno 16-02-2005, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Unione Artisti Unams, Cgil Snur Afam, Cisl Università, Uil Afam, Confsal, Snals
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002\2005 e il biennio economico 2002\2003.

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato comunque appartenente al comparto di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nelle seguenti aree professionali:
a) area della docenza;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, il presente contratto ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l'indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre me-si dalla data di scadenza della parte economica, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

Art. 2 - Interpretazione autentica del contratto
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

Capo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali di cui al presente capo faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l'intero sistema formativo nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro, nell'ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali, al di sotto del presente CCNL, si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa: si svolge a livello nazionale e a livello di istituzione di alta cultura, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni, in particolare attinenti ai responsabili amministrativi;
b) criteri per l'attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
c) in relazione ai provvedimenti di riforma del comparto e dei corsi di studio, l'orario di servizio per le attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla produzione e alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i criteri per la fruizione di congedi e permessi in coerenza con il predetto orario fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 dell'Accordo 1° agosto 1996;
d) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.

Art. 5 - Partecipazione
1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto dalla L. 508/1999;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività accademica;
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
d) andamento generale della mobilità del personale;
e) stato di attuazione del processo di riforma;
f) i criteri di attribuzione delle risorse alle istituzioni accademiche;
2. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla legge n. 508/1999.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la concertazione deve comunque concludersi entro il 30 luglio.

Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il presidente e il direttore forniscono ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione della didattica, della ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l'utilizzazione del personale docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell' Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale;
g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi amministrativi, con prioritaria attenzione all' utilizzo di parte del fondo per l'erogazione di buoni pasto ove ricorrano specifiche esigenze organizzative;
h) criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo;
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e ammnistrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
k) criteri generali per la fruizione di permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico e amministrativo;
l) criteri generali di individuazione e modalità utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale tecnico e amministrativo e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani;
3. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e),f) limitatamente agli aspetti retributivi, g), h), i) ed m) si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.
6. L' informazione è successiva relativamente alle unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con indicazione degli obbiettivi raggiunti. Essa viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

Art. 7 - Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello nazionale di Amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
-da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II -A livello di Istituzione di alta cultura:
a) Per la parte pubblica:
- dal presidente, con facoltà di delega a trattare al direttore amministrativo per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di cui al comma 2 del precedente art. 6;
- dal Direttore per tutte le altre materie di cui allo stesso comma 2;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

Capo III Norme comuni
Art. 8 - Congedi parentali

1. Al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001.
[…]
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
[…]
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma […]

Art. 9 - Ferie
[…]
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
[…]

Art. 17 - Pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso ciascuna delle istituzioni di alta cultura il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs. n. 165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell'istituzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della normativa citata nel comma precedente.
3. Nell'ambito delle relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- azioni positive, con particolare riferimento all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità;
- interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità.
4. L'istituzione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori nell'Amministrazione, a cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Art. 18 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Ciascuna istituzione dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato l'istituzione dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Art. 19 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

Capo V Personale amministrativo e tecnico
Art. 34 - Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane
2. In sede di contrattazione integrativa locale saranno disciplinate le modalità di articolazione delle diverse tipologie di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi, sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
[…]
5. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle Istituzioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura, all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.

Art. 36 - Modalità di prestazione dell'orario di lavoro
1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singola istituzione:
a. Orario di lavoro flessibile:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione (piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell'istituzione;
Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
I. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può aumentare fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
II. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere preventivamente individuati ogni anno, e, di norma, non possono superare le 13 settimane annue.
Le forme di recupero delle ore di cui al punto I nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c. Turnazioni:
-la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal d.lgs. n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
2. All'inizio dell'anno accademico il direttore amministrativo formula una proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo.
Il direttore, verificatane la congruenza rispetto al piano delle attività accademiche ed espletate le procedure di cui all'art. 6, lo adotta formalmente.
La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore amministrativo.
Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione e previo un nuovo esame con le delegazioni sindacali di cui all'art. 7.

Art. 37 - Ritardi, recuperi e riposi compensativi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del personale, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.
4. Se il personale, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno accademico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno accademico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del personale, le stesse devono comunque essere retribuite.
6. L'istituzione fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Art. 44 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Le istituzioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
[…]
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni di cui al precedente art. 13.

Capo VI Tutela della salute nell'ambiente di lavoro
Art. 46 - Finalità

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. 626/94 come modificato dal D.lgs. 242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle istituzioni accademiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.

Art. 47 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall'Accordo quadro 10-7-1996.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs. 626/94 preveda l'obbligo da parte del presidente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione. È altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.lgs. 626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lett. G) del D.lgs. n. 626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs. 626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D.lgs. 626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 48 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. 626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.

Capo VII Norme disciplinari
Sezione I Personale docente
Art. 49 - Obblighi del docente

1. Il docente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, adeguando il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL, in quanto attinenti e rapportabili alla specificità della funzione.
2. In tale ambito, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità dell'offerta formativa, il docente deve in particolare:
[…]
e) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'istituzione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
i) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
m) avere cura dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
n) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
[…]

Art. 50 - Sanzioni
1. L'azione disciplinare è promossa dal direttore. Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero scritto (censura);
b) sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
c) sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 51 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento e alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- al comportamento complessivo del docente, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente;
- al comportamento verso gli utenti.
b) al docente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica al docente per:
[…]
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti dell'utenza;
c) negligenza nella cura dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali debba espletare azione di vigilanza durante le attività didattiche;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
[…]
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un mese si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l'utenza o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente dell'istituzione.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da oltre un mese fino a sei mesi servizio si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma precedente presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
[…]
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
[…]
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l'utenza o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
8. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei docenti di cui all'art. 49 del presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
[…]

Sezione II Personale amministrativo e tecnico
Art. 54 - Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando questo comporta la violazione della legge penale;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
[…]
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 55 - Sanzioni e procedure disciplinari
1. L'azione disciplinare è promossa dal direttore amministrativo, e per quest'ultimo dal presidente. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dal precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero scritto (censura);
b) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 56 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente;
-al comportamento verso gli utenti.
b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
[…]
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
[…]
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
[…]
e) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]

Capo VIII Normativa vigente, disapplicazioni, norme particolari
Art. 61 - Ente bilaterale per la formazione

1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra il MIUR e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che persegua l'obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto. Tale commissione opererà senza comportare oneri aggiuntivi.

Art. 63 - Conciliazione e arbitrato
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del 24 luglio 2003.