Categoria: Giurisprudenza civile di merito
Visite: 7738

Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. Lav., 31 marzo 2011 - Mobbing e risarcimento danni: carenza di elementi fattuali e di diritto


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE



Il Giudice del lavoro dott. Francesco Ruggiero ha pronunziato alla udienza di discussione del 31.3.2011 la seguente

SENTENZA



nella causa iscritta al n. 816/10 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: mobbing e risarcimento danni vertente:

TRA

C. L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Nicola Abate, Marianna Amore e Raffaele Chirico ed elett.te dorn.to presso quest'ultimo in Nocera Inferiore, alla Via G. Cucci, n. 46.

Ricorrente

E

P. I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa, giusta procura per atto per Notar Giovanni Floridi Ioli in Roma dell'1.12.2008 (rep. 23669, racc. 16302), dal prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo ed elettivamente domiciliata, unitamente allo stesso, presso lo studio dell'avv. to Giulio Giuliano, in Nocera Superiore, alla Via Matteotti, 18.

Resistente

Conclusioni: come in atti.

Fatto

 


Con ricorso depositato in data. 2.3.2010 C. L. (nato a Bracigliano il --Omissis--), premesso che esso ricorrente, dipendente di P. I. s.p.a. dall'anno 1984, "dopo vari trasferimenti, nell'anno 1996, veniva trasferito presso l'Ufficio di Castel San Giorgio" ove veniva "adibito a compiti marginali ed inferiori per professionalità e rilevanza rispetto a quelli svolti da altri dipendenti"; che "fino al luglio dello stesso 1996, in plurime occasioni, veniva distaccato presso vari uffici limitrofi"; che, in data 27.7.1996, veniva "distaccato all'Ufficio di Lavorate di Sarno"; che "per tale situazione, subiva una vera e propria catastrofe emotiva"; che, in data 7.1.1998, "poteva rientrare nella propria sede di appartenenza di Castel San Giorgio"; che "veniva nuovamente chiamato a svolgere solo mansioni marginali ed inferiori"; che "con disposizione del 10/07/2002, P. I. comunicava" ad esso ricorrente "il suo licenziamento"; che "con sentenza n. 337/05" veniva dichiarata la illegittimità del "licenziamento"; che, "sempre in ragione degli eventi verificatisi il 15/05/2002, nei confronti" di esso ricorrente veniva financo intentato procedimento panale, conclusosi con la sentenza n. 137/06, con la quale il Collegio del Tribunale di Nocera Inferiore mandava pienamente assolto" esso attuale ricorrente; che "le due cause comportavano gravissime conseguenze"; che nella "illegittima e del tutto ingiustificata condotta dell'amministrazione datrice di lavoro, protrattasi per un lungo periodo", erano ravvisabili gli estremi del "mobbing"; che "il protrarsi della condotta vessatoria" aveva "determinato anche un evidente demansionamento"; che esso ricorrente, "a causa della mancata crescita professionale", aveva "ricevuto un danno grave ed irreparabile, all'immagine, alla professionalità"; che il "danno biologico permanente" era "valutabile nella misura del 30%"; tanto premesso, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, onde sentir "dichiarare" che esso ricorrente era stato "sottoposto a mobbing" e, quindi, "sentir condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni", con vittoria di spese, con attribuzione (cfr. ricorso introduttivo; cfr., altresì, documentazione allegata).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva (in data 19.4.10 a fronte dell'udienza fissata per il giorno 29.4.10 e, quindi, tempestivamente) la parte resistente, ossia P. I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, la quale deduceva, tra l'altro, che era "sconcertante" che "il ricorrente" non avesse allegato "in ricorso neppure il suo inquadramento" e che nulla avesse dedotto ne in ordine alle "mansioni normalmente svolte", ne in ordine ai "compiti di minore contenuto professionale cui, sarebbe state invece adibito" e che, comunque, "tutte Le pretese del ricorrente" erano "destituite di qualsivoglia fondamento" non senza evidenziare, tra l'altro, che "gli episodi posti a fondamento" della "domanda risarcitoria" erano "assolutamente infondati e carenti sul piano delle allegazioni in fatto". Concludeva come in atti (cfr. memoria difensiva; cfr., altresì, documentazione allegata). In corso di lite le parti svolgevano le deduzioni di cui in atti. All'odierna udienza la causa veniva discussa e, quindi, subito dopo decisa, come da dispositivo e (ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c., cosi come sostituito dall'art. 53, 2° comma, del D.L. n. 112/08, conv. in L. n, 133/08) motivazione di cui si dava lettura in udienza.

 

Diritto

 


Una evidente priorità logica riveste nella specie la questione relativa alla validità del ricorso introduttivo, peraltro sollevata, evidentemente, dalla parte resistente, avendo, invero, la stessa (come accennato) espressamente lamentato tra l'altro, la esistenza nel suddetto atto di gravi carenze "sul piano delle allegazioni in fatto" (cfr. memori a difensiva), e, comunque, rilevabile (come è ben noto) d'ufficio. Nell'avviare, quindi, le relative indagini, va ante omnia osservato come costituisca (come è ben noto) ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui nel rito del lavoro, ai sensi della normativa all'uopo applicabile (cfr., in particolare, sul punto, il combinato disposto degli artt. 156 segg., 164 e 414, n. 3 e 4, c.p.c.), per aversi nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non e (di per se) sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, essendo, invero, all'uopo necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che e di competenza del giudice del merito: cfr., in tal senso, fra Le tante, Cass., sez. lav., 16.2.10, n. 3605; Cass., sez. lav., n, 13989/08; cfr., altresì, sempre fra le tante, Cass., sez. lav., 16.1.07, n, 820; Cass., sez., lav., 13.6.05, n, 12636; Cass., sez. un,, 17.6.04, n. 11353; Cass., sez. Lav., 13.11.01, n, 14090; Cass., sez. lav., 25.7.01, n, 10154; Cass., sez. lav., 7.3.00, n. 2572; Cass., sez. lav., 1.3.00, n, 2257; Cass., sez. lav., 1.7.99, n. 6714; Cass., sez. lav., 18.3.99, n, 2519; Cass., sez. lav., 29.1.99, n, 817; cfr., infine, fra le più risalenti, Cass., 14.4.82, n. 2242).

Laddove, per contro, per carenza di elementi fattuali e di diritto, si verifichi la sostanziale impossibilita di individuare i suddetti elementi attraverso, per l'appunto, l'esame complessivo del ricorso, non può non delinearsi (argomentando a contrario) una ipotesi (non già di improcedibilità bensì) di nullità, peraltro (in via di principio) insanabile (cfr., sul punto, fra le tante, in particolare, Cass., sez. un., n. 11353/04, cit., secondo cui la nullità si sana ove il convenuto non l'abbia eccepita ed il giudice non l'abbia rilevata fissando un termine per la rinnovazione del ricorso o per la integrazione della domanda, fermo restando che l'eventuale intervenuta sanatoria non determina in ogni caso una rimessione in termini del ricorrente rispetto alla decadenza cui da luogo la mancata indicazione da parte dello stesso in ricorso dei mezzi di prova; cfr., altresì, fra le tante, in particolare, Trib. Bolzano, 29.5.09; in Guida al Lav., 09, 35, 47 segg.; Trib. Venezia, 2.5.06, n. 414, in Guida al Lav., 06, 43, 41 segg.; Trib. Napoli, 17.10.03, in Guida al Lav., 04, 7, 40 segg.; Cass., sez. lav., n. 7089/99, cit.; Cass,, sez. lav., n. 4 2519/99, cit.) dello stesso. Nel rito di cui innanzi, d'altronde, sussiste (come evidenziato da una autorevole giurisprudenza) una necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova dalla quale discende la impossibilita di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr., in tal senso, in particolare, Cass., sez. un., 17.6.04, n. 11353).

Tanto premesso, sulla scorta dei rilievi che precedono, va ora osservato come, nella specie, nell'atto in esame non appaiano rinvenibili (per quanto ovviamente consta) elementi fattuali idonei ad individuare, tra l'altro, i "compiti marginali ed inferiori per professionalità" (cfr. ricorso introduttivo) espletati dall'attuale ricorrente, secondo quanto dallo stesso apoditticamente dedotto, "nell'anno 1996" (cfr. ivi), nonché in periodi successivi, nei quali, sempre a suo dire, sarebbe state "nuovamente chiamato a svolgere solo mansioni marginali ed inferiori" (cfr. ivi). Appare conseguentemente preclusa, per lo solo, la possibilità di individuare precisi elementi idonei a confortare l'assunto incentrato sul lamentato "demansionamento" (cfr. ivi) assertivamente patito, in non meglio (per l'appunto) precisate circostanze temporali e spaziali, dalla detta parte. A conclusioni non dissimili, d'altronde, si deve pervenire in ordine all'assunto attoreo relativo al lamentato "mobbing" (cfr. ivi).

Ed invero, a tacer d'altro, va osservato come l'attuale ricorrente si sia (sempre ovviamente per quanto consta e per quanta e dato di intendere) limitato a dedurre, in particolare, di essere state destinatario di un provvedimento di "licenziamento" (cfr. ivi) e di essere state sottoposto "sempre in ragione degli eventi verificatisi il 15/05/2002 (cfr. ivi) ad un "procedimento penale, conclusosi con la sentenza n. 137/06" (cfr. ivi) e, quindi, di aver patito, per effetto delle. "due cause" (cfr. ivi), "gravissime conseguenze" (cfr. ivi), ivi comprese la "perdita di autostima" e la "decisa alterazione del carattere" (cfr. ivi). Estremamente generiche, pertanto, si appalesano le "circostanze descritte" (cfr. ivi), apoditticamente ritenute dall'attuale ricorrente "manifestazioni di una perdurante ed intenzionale volontà del datore di lavoro alla vessazione ed alla persecuzione" (cfr. ivi) e, quindi, come tali, rivelatrici, per l'appunto, di una "condotta integrante mobbing" (cfr. ivi).

Anche sotto il profilo in esame, dunque, l'atto de quo appare in ogni caso caratterizzato da una grave ed insanabile carenza di elementi fattuali. Non può conseguentemente revocarsi in dubbio, alla stregua dei preliminari ed assorbenti rilievi che precedono, la nullità del ricorso introduttivo. Si impone, quindi, nella specie, in definitiva, la relativa declaratoria, la quale, ovviamente, preclude, per ciò solo, la possibilità di svolgere qualsiasi ulteriore indagine: L'esito del presente giudizio legittima la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

 


Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da C. L. nei confronti di P.I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, con ricorso depositato in data 2.3.2010, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:

1) dichiara la nullità del ricorso introduttivo;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Nocera Inferiore, 31.3.2011.

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2011