Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 05 luglio 2011 - Sindrome del tunnel carpale e risarcimento danni


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice Dott.ssa Maria Luisa Pugliese

Nel procedimento n. 3137/2007 promosso da

Ra.Lo. avv. A.Ce. come in atti

nei confronti di

Ausl di Bologna avv. A.Ce. come in atti

Regione Emilia Romagna

Gestione Liquidatoria Ausl (...) avv. D.Fa. come in atti

Con la chiamata in causa di

Nu.Ti. S.p.A. avv. F.Co. come in atti

Lo.Lo. avv. S.Tr. come in atti

Co.Un. S.p.A. avv. M.Za. come in atti

In punto a: risarcimento danni.

Fatto

 


Con ricorso depositato in data 21.12.2007, notificato in data 21.12.2007, Lo.Ra. conveniva in giudizio l'Azienda Usl di Bologna, la Gestione Liquidatoria della ex Ausl (...), nonché la Regione Emilia Romagna affinché venisse accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale nell'insorgenza della malattia professionale ampiamente documentata (sindrome del tunnel carpale) contratta quale infermiera presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, essendo incorse le convenute, per i periodi di loro competenza, nella violazione dell'obbligo di protezione previsto dall'art.2087 c.c. e delle norme speciali antinfortunistiche; per l'effetto chiedeva che le stesse fossero condannate al risarcimento, in suo favore, del danno biologico sofferto nella misura di Euro 13.510,34 e del danno morale, nella misura di Euro 6.755,17 ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La ricorrente esponeva altresì che, in separato giudizio promosso nei confronti dell'Inail, n. 26/2003 Rg conclusosi con la sentenza n. 187/2006, era stata riconosciuta l'eziologia professionale della patologia da cui era affetta, era stato accertato che, dal predetto infortunio sul lavoro, era derivato alla ricorrente un'inabilità temporanea assoluta ed era stata liquidata, in suo favore, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, nella misura di 28 giorni, mentre non era stata concessa la rendita richiesta essendo stata accertata un'inabilità permanente parziale al lavoro inferiore al minimo indennizzabile. Si costituiva ritualmente in giudizio Azienda Usl Emilia Romagna eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, contestando i suddetti addebiti e la determinazione del danno svolta dalla ricorrente. Chiedeva, per essere garantita, che fosse disposta la chiamata in causa delle Co.Un. S.p.A.. Nu.Ti. S.p.A. e Ll.Lo..

Si costituiva ritualmente in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex Usl (...) Emilia Romagna eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, contestando i suddetti addebiti quantificazione del danno svolta dall'attrice, prostituiva la Co.Un. S.p.A. eccependo, in via pregiudiziale l'inesistenza di alcun obbligo di garanzia della stessa per i fatti di cui è causa nei confronti della Ausl di Bologna e della Regione Emilia Romagna e/o della Gestione - Liquidatoria, la prescrizione del diritto della ricorrente e, in subordine, la propria eventuale responsabilità nei limiti del massimale previsto in polizza. Nel merito, contestava il ricorso e ne chiedeva l'integrale rigetto.

Si costituiva Ti.As. S.p.A. associandosi alla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione del diritto attoreo, la propria eventuale responsabilità nei limiti del massimale previsto in polizza e l'infondatezza, nel merito, delle pretese attoree, di cui chiedeva l'integrale rigetto. Si costituiva Ll.Lo. rilevando l'insussistenza della copertura assicurativa in relazione ai fatti oggetto di causa, la propria responsabilità nei limiti del massimale previsto in polizza e facendo proprie nel merito nel difese dell'assicurata. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento delle prove testimoniali dedotte dalle parti e ammesse, l'espletamento di una consulenza tecnica medico - legale e l'esame dei documenti.

All'udienza del 7.4.2011, veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.

 


Diritto

 

In relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, l'attrice deduce esclusivamente una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. delle convenute. Ciò premesso, secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, la questione di giurisdizione deve trovare soluzione sulla base della collocazione temporale dell'inadempimento imputato all'Azienda sanitaria e posto a base delle pretese avanzate(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27896 del 2005).

Con principio altrettanto consolidato, le Sezioni unite hanno precisato che "il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto, giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata" (Cass. Sez. U. 2 luglio 2004, n. 12137, 29 aprile 2004, n. 8213). In particolare, la ricorrente prospetta la esistenza di un illecito permanente; la suddetta prospettazione impone di fare riferimento al momento di realizzazione del fatto - dannoso(Cass. S.U. 27 gennaio 2005, n. 1622; 4 marzo 2004, n. 4430; 18 ottobre 2002, n. 14835; 7 novembre 2000, n. 1154; 14 febbraio 2000, n. 41); pertanto, essendo consistito l'inadempimento denunciato nello svolgimento di mansioni incompatibili con l'inidoneità fisica derivante dalla patologia sofferta, l'illecito deve qualificarsi come permanente e, secondo la prospettazione dell'attrice, ancora in essere alla data del deposito del ricorso.

Viene pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere della presente controversia.

Nel merito il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.

Ed invero, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, si deve rilevare che le convenute hanno correttamente assolto all'onere probatorio cui erano tenuto e ai sensi per gli effetti degli artt. 2697 c.c. e 1218 c.c..

Al riguardo, giova osservare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova, incombente sul datore di lavoro, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge, (da ultimo Cass. civ. n. 16003/2007; Cass. civ. 3786/2009), essendo la patologia occorsa al prestatore di lavoro imputabile esclusivamente a quest'ultimo solo ove sia stato generato da un rischio da lui stesso scientemente occasionato (dolo) o da comportamenti del lavoratore abnormi, inopinabili ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, che in quanto tali non sono controllabili dal datore di lavoro (rischio elettivo) (Cass. civ. n. 5493/2006, Cass. civ. 12445/2006).

Nel caso di specie, risulta, in modo certo e non contestato da alcuna delle parti, che la ricorrente presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle convenute dal 1986 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna con mansioni di infermiera professionale presso vari reparti e che da giugno 1999 a tutt'oggi lavora presso il Servizio Trasfusionale; è altresì documentato e non contestato che la patologia da cui è affetta (sindrome del tunnel carpale) si è manifestata verso la metà del 1999; che, dopo lo svolgimento dei necessari accertamenti clinici, la ricorrente si è sottoposta ad intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale sinistra nel maggio 2000 con neurolisi del nervo mediano.

Premesso in primo luogo che non è contemplato alcun protocollo di sorveglianza - sanitaria che preveda controlli periodici volti a monitorare l'insorgere della patologia sofferta dalla ricorrente nell'ambito delle mansioni d'infermiere professionale, è ampiamente emerso dagli esiti dell'istruttoria orale e documentato che la ricorrente è  stata sottoposta a periodiche visite d'idoneità ed è stata assegnata ad attività lavorative compatibili con il suo stato di salute: ed infatti l'attività svolta dall'attrice dal 2005 presso il Centro trasfusionale, reparto ove non si movimentano carichi pesanti, non ha comportato alcun rischio per la salute della ricorrente. Il medico competente si è espresso, emettendo un giudizio di idoneità alla mansione "con limitazione alla movimentazione di carichi del peso superiore agli 8 - 10 Kg" quando la ricorrente è stata trasferita al "centro Dialisi", ove il programma delle attività del personale infermieristico prevede la movimentazione di carichi (doc. 46 ric.); la teste Ci.Lu., responsabile Soter della convenuta, servizio di cui ha fatto parte la ricorrente dal 2005, ha confermato che tutte le prescrizioni e le limitazioni concernenti la ricorrente dettate dal medico competente vennero immediatamente recepite dal servizio, applicate puntualmente e trasfuse nel piano di lavoro. La mancanza di valutazioni del medico competente volte a limitare il lavoro della ricorrente prima del 2005, quando la stessa era adibita al servizio trasfusionale, non era da ricondursi al comportamento negligente dell'Azienda Usl, ma alla circostanza che, presso tale servizio, la ricorrente ha svolto attività lavorativa del tutto compatibile con la propria condizione fisica. Il teste Be., responsabile del servizio trasfusionale nel periodo in cui vi ha lavorato la ricorrente (1999 - 2005) ha chiarito che, nello svolgimento del suddetto servizio, la ricorrente ha trattato esclusivamente soggetti sani, i donatori di sangue, e mai pazienti allettati o, comunque, da sollevare, riferendo altresì che le tasche di sangue prelevato non superavano il peso di 400 grammi.

Si ritiene pertanto che il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le cautele necessarie volte a tutelare l'integrità fisica e psichica della ricorrente, in relazione alle specificità del caso e al tipo di attività lavorativa svolta.

Il ricorso di Lo.Ra. è pertanto integralmente respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le restanti parti in ragione della natura dell'azione, mentre le spese della Ctu sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.


Il Giudice

1. respinge il ricorso;

2. compensa le spese del processo;

3. pone a carico della ricorrente le spese della Ctu già liquidate con separato decreto.