Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Corte di appello di Roma, Sez. 3, 12 luglio 2011 - Incarichi gravosi e stressanti e risarcimento danni


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE D'APPELLO DI ROMA

 

TERZA SEZIONE CIVILE

 

Composta dai signori magistrati

 

Dr. Giuseppe Lo Sinno - Presidente/Relatore

 

Dr. Angelo Martinelli - Consigliere

 

Dr. Maurizio de Stefano - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

 

nella causa civile di II grado iscritta al n. 4509/2007 del Reg. Gen. Affari Contenz. posta in decisione all'udienza del 18 marzo 2011 e vertente

 

tra

 

MA.CA., c. fisc. (...), rapp.to e difeso dagli avv.ti Ga.Le., Ca.Le. e Ma.Vi. del foro di Roma ed elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv.to Ga.Le. in Roma, via (...), giusta delega in atti;

 

appellante

 

ed

 

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, ed in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lu.Vu. dell'avvocatura Generale Inail e dall'avv. An.Ro. del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via (...), presso lo studio del secondo avvocato, per delega in atti;

 

appellato

 

Oggetto:  Appello a sentenza del Tribunale di Roma - n. 16776/06 (risarcimento danni).

 

 

 

Fatto

 

 

Con citazione notificata in data 23.07.2007 Ma.Ca. ha proposto appello avverso la sentenza emessa in data 14.7.2006 dal Tribunale di Roma nel giudizio promosso con citazione notificata il 12.3.2005 nei confronti dell'Inail, con la richiesta del Ma. di condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni patiti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente avuto con lo stesso convenuto ed in conseguenza degli incarichi gravosi e stressanti a cui era stato adibito presso la sede Inail di Imperia.

 

Il primo giudice (nel contraddittorio del convenuto che aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., la prescrizione del diritto e, nel merito, l'infondatezza della domanda) aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la materia oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il relativo rapporto di lavoro era cessato nel 1997 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/1998; condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.

 

L'appellante deduce e sostiene l'erroneità della sentenza chiedendo la riforma della medesima e, nel merito, l'accoglimento della domanda proposta; ed in subordine instando per la compensazione delle spese del giudizio.

 

Si è costituito l'appellato per contestare l'appello proposto perché infondato e per chiederne il rigetto.

 

Quindi precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.03.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con riserva del deposito della sentenza allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

 

 

 

Diritto

 

 

 

Con il 1° e principale motivo di appello si censura la sentenza ritenendo erronea la decisione di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia sollevata nei confronti dell'Inail perché la domanda proposta non si basava su alcuna violazione di una specifica obbligazione contrattuale ma, esclusivamente, sul pregiudizio alla salute dall'attore cagionato per fatto illecito dell'istituto ex art. 2043 c.c.

 

L'appellato INAIL ha contestato le doglianze del Ma. ribadendo, sulla scorta della motivazione del tribunale, che le violazioni di cui si lamentava l'ex dipendente rientravano nell'ambito della responsabilità dal datore di lavoro ex art. 2087 c.c. oggetto della giurisdizione del G.A.; rifacendosi al "testo inequivocabile dell'atto di citazione nel quale le violazioni allegate e, cioè, "l'eccessivo stress derivante dal nuovo e maggior gravoso compito svolto in qualità di preposto all'Area Assicurativa della sede Inail di Imperia, con conseguente modifica delle abitudini e dei ritmi di lavoro cui lo stesso era dedito da anni in qualità di preposto all'Ufficio Infortuni e Rendita, ha influito sulle condizioni generali di salute dell'attore e sulla patologia psoriasica di base da cui risultava affetto, aggravandosi, ha determinato l'insorgere delle patologie di artropatia e di eritrodermia".

 

Ritiene la Corte che occorre tener conto della posizione assunta, in ordine alla tematica del "risarcimento danni nell'ambito del rapporto di lavoro e giurisdizione", dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. un., 06-03-2009, n. 5468; "nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, ratione temporis, il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario"; nella specie, la suprema corte ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente a controversia promossa, dinanzi al Tar nel 1995, da un netturbino comunale, dispensato dal servizio nel dicembre 1989 per inidoneità fisica, che lamentava un danno biologico in conseguenza dell'assegnazione di mansioni inadatte alle sue condizioni fisiche e, quindi, illegittime); si veda anche Cass. civ., sez. un., 24-08-2007, n. 17953: "la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario").

 

Come è stato osservato in Cassazione (sez. un. 5468/2009) l'orientamento giurisprudenziale che legava la giurisdizione della g.o. al titolo giuridico della domanda (v. Cass. Sez. un. 22.05.2002 n. 7470) è stato superato e quindi può dirsi che non è esatto affermare che se il pubblico dipendente, nel regime antecedente al D.Lgs. n. 80 del 1998, domandava il risarcimento del danno biologico l'azione esercitata era sempre extracontrattuale e quindi sussisteva sempre la giurisdizione del Giudice ordinario; infatti "occorre invece - anzi occorreva, trattandosi di un regime di riparto della giurisdizione poi superato dal cit. D.Lgs. n. 80 del 1998 - verificare se il fatto illecito violi il generale divieto di nemmem laedere e segnatamente il divieto di non ledere il bene della salute psico - fisica dell'individuo (art. 32 Cost.) - responsabilità extracontrattuale - ovvero violi le regole del rapporto di impiego tra cui quella che prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di non adibire il dipendente a mansioni incompatibili con le sue condizioni psico - fisiche, nel qual caso la responsabilità è contrattuale".

 

In proposito la Suprema Corte (Cass. sez. un., 8 luglio 2008, n. 18623) ha affermato che, ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psico - fisica (i.e. danno biologico), non rileva, ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043 c.c. e ss., e art. 2087 c.c.), indizi di per se non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.); nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all'esito dell'indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione come di responsabilità extracontrattuale (conf. Cass. sez. un., 4 marzo 2008, n. 5785, che ha ribadito che la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto alla privatizzazione, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario).

 

Nella specie il danno biologico lamentato dall'appellante è - nella sua prospettazione difensiva - conseguenza dell'assegnazione di mansioni asseritamente inadatte alle sue condizioni fisiche e quindi illegittime. Egli pertanto allega una specifica violazione delle regole del rapporto impiego come fonte del danno patito sub specie di danno biologico, sicché si tratta di tipica responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

 

Infatti il dr. Ma., con la sua azione di 1° grado, pur avendo qualificato la sua domanda come basata sull'art. 2043 c.c. con l'intenzione di far valere una responsabilità extracontrattuale dell'Inail un "colpevole comportamento" apprezzabile sotto il profilo della responsabilità aquiliana prevista dall'art.2043 c.c., di fatto aveva richiamato una tipica ipotesi di responsabilità contrattuale evidenziando come: "infatti l'inerzia dell'Ente convenuto, il quale per ben 4 anni ha obliterato la richiesta dell'attore di essere sollevato dagli incarichi aggiuntivi" ha comportato l'insorgenza di gravi patologie ala salute dell'attore, come accertato dal Collegio medico d'appello il carattere vessatorio e finanche persecutorio di tale comportamento è palese e non può trovare alcuna attenuante né tantomeno giustificazione in presunte carenze di organico. Pertanto è evidente, da un lato, l'illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) perpetrato dall'Ente nella determinazione dell'evento lesivo e, dall'altro, il diritto del dott. Ma. al risarcimento del danno alla propria integrità psico fisica (danno biologico) a titolo di invalidità permanente... (pag. 8/9 citazione).

 

Risultava evidente che si controverteva su violazioni di specifiche obbligazioni contrattuali (avendo l'appellante censurato il potere direttivo del suo datore di lavoro con riferimento alla scelta di come far eseguire la prestazione gravante sul dipendente), e non di un illecito aquiliano del datore di lavoro posto in essere contro i diritti della persona spettanti all'appellante in quanto tale e non quale controparte del rapporto di lavoro dipendente; infatti "ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge" (così Cass. civ., sez. un., 04-03-2008, n. 5785; nella specie, la suprema corte ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente a controversia promossa da un sottufficiale della marina militare per ottenere il risarcimento del danno che asseriva esser derivato dalla patita dequalificazione nel posto di lavoro, a seguito di comportamenti vessatori, con conseguente pregiudizio alla sua integrità psico-fisica).

 

Sussisteva pertanto - ratione temporis - la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo come correttamente affermato dal primo giudice e, quindi, l'appello proposto va respinto.

 

Sull'Onere delle spese del Giudizio -" seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. III, 07-01-2004, n. 58: "in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di mento adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite"), così si statuisce.

 

Per quelle di I grado, che il tribunale aveva posto a carico dell'attore qui appellante, ritiene la Corte d'appello che possono essere compensate poiché sussistono i giusti motivi di cui all'art. 92 c.p.c. desumibili dalla natura e dalla opinabilità della decisione di primo grado (relativa alla sola questione delle giurisdizione) in relazione alle ragioni sottese alla domanda proposta dall'attore (come emergente ad un esame sommario della documentazione prodotta dai medesimo).

 

Per quelle di II grado - l'esito del giudizio d'appello, al contrario, legittima la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, a favore dell'appellato, con liquidazione effettuata d'ufficio (in mancanza della notula del difensore) tenuto conto dell'effettivo valore e della natura della controversia e delle attività compiute dal procuratore.

 

 

P.Q.M.

 

 

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

 

Terza Sezione Civile

 

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 14.07.2006 (depositata il 26.07.2006 con il n. 16776/2006) proposto da Ma.Ca. nei confronti dell'INAIL:

 

a) in parziale accoglimento dell'appello proposto - compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio; confermando, nel resto, la sentenza appellata circa la dichiarazione che sulla controversia iniziata da Ma.Ca. nei confronti dell'I.N.A.I.L., con citazione in data 14.01.2005, ha giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo;

 

b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'Inail nel presente grado di giudizio liquidandole in Euro 900,00 per diritti e Euro 1.150,00 per onorari (oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge).