Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 26 luglio 2005
Validità: 01.01. 2004 - 31.12.2007
Parti: Assaeroporti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale, PP.SS.

Sommario:

Ambito di applicazione
Art. ... - Orario di lavoro
Art. ... - Mercato del lavoro
Art. ... - Lavoro a tempo parziale
Art. ... - Contratto a tempo determinato
• Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato
Art. ... - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. ... - Contratto di inserimento/reinserimento
Art. ... - Telelavoro
Art. ... - Apprendistato
• Apprendistato professionalizzante
• Formazione
Clausola sociale
Art. ... - Ferie
Clausola di salvaguardia
Trattamento economico
Decorrenza e durata
Tabella A - Evoluzione dei minimi tabellari 2001-2005
Allegati
Allegato 1
Allegato 2

Accordo di rinnovo per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti (ex Aigasa)

Il giorno 26 luglio 2005 tra Assaeroporti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta è stato convenuto quanto segue relativamente al rinnovo delle parti economica e normativa del CCNL 17-06-2002.
La presente intesa esplica effetti nei confronti del personale con categoria di operaio, impiegato e quadro in forza, sulla base di un contratto di lavoro subordinato, presso le aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Le parti espressamente riconoscono che il presente rinnovo contrattuale è stato perfezionato sul presupposto della identificazione del CCNL Assaeroporti/Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta con il "tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra", di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 18/1999.

Ambito di applicazione
Le parti, in considerazione della continua evoluzione del settore aeroportuale e delle costanti spinte che ne derivano in coerenza con l'avanzamento dei processi di liberalizzazione, ritengono sia interesse comune rendere gli assetti contrattuali e normativi sempre più in linea con la realtà esistente.
In tale quadro, nel confermare congiuntamente che elemento fondamentale di riferimento in relazione all'ambito di applicazione del presente CCNL debbano essere gli Allegati A e B del D.Lgs. n. 18/1999, nonché il D.M. n. 85/1999 sul tema della sicurezza aeroportuale, le parti hanno ritenuto opportuno procedere ad una risistemazione dell'articolazione del CCNL attraverso la ripartizione dello stesso in 4 raggruppamenti di attività omogenee all'interno di un'unica, nuova scala parametrale, che possano anche essere caratterizzate da specifici e differenti trattamenti normativi e retributivi, coerentemente con le peculiarità delle rispettive attività e che tengano conto della comparazione con gli assetti contrattuali dei settori e, ove esistenti, dei contratti di riferimento specifico come peraltro già sancito negli accordi del 16 marzo 1999 e 11 luglio 2001.
Le sezioni sono le seguenti:
1) Gestione aeroportuale.
2) Handling.
3) Catering e ristorazione aeroportuale.
4) Attività diverse e servizi.
Tale volontà trova corpo nella presente stesura attraverso un processo di attribuzione a ciascuna di dette aree delle figure professionali che, rinvenibili nell'art. 11 - Inquadramento del CCNL del 13 marzo 1988, sono state quindi oggetto di comune ripartizione provvedendo ad un aggiornamento complessivo della materia che, senza prefigurare ripercussioni sugli attuali assetti produttivi, ha consentito però l'eliminazione delle posizioni non più ricomprese nell'attuale regolamentazione.
L'Allegato 1 viene fornito, quale riferimento, al gruppo di lavoro.
In ragione della specifica volontà che ha portato le parti a condividere questa nuova articolazione contrattuale che, si ribadisce, prende origine dalla considerazione di fornire al settore una strumentazione che sia in linea con le esigenze di mercato, si conviene di dare immediatamente luogo ad un approfondimento realizzato da un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale, con il compito di produrre, entro il 31 dicembre 2005, uno specifico protocollo da recepire nella presente intesa contenente le idonee condizioni economiche e normative che realizzino la necessaria convergenza.
Al contempo le parti, prima del prossimo rinnovo, procederanno ad un più complessivo riequilibrio dell'intera materia contrattuale riformando gli istituti.
Nota a verbale
In considerazione di quanto sopra definito relativamente alle attività di catering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti E Ugl-Ta considerano che le clausole sottoscritte con la associazione datoriale del settore catering vengono qui recepite costituendo parte integrante del presente CCNL, ferma restando la piena titolarità contrattuale in capo alla suddetta associazione datoriale.

Art. ... - (Orario di lavoro)
Premesso che le attività di gestione ed assistenza aeroportuale sono comprese nel più ampio settore del trasporto aereo e tenuto conto del D.Lgs. n. 66/2003 di recepimento della normativa comunitaria, le parti, concordando sulla necessità di ottimizzare i processi produttivi attraverso un'organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del mercato e alle esigenze della clientela, convengono sull'opportunità di adottare, oltre ad una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro ed il dimensionamento quantitativo e qualitativo delle risorse necessarie, idonee articolazioni dell'orario di lavoro e della sua distribuzione.
Le parti ritengono che la diversificazione della distribuzione temporale dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di molteplici regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla peculiarità dei servizi di gestione ed assistenza aeroportuale, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza.
La flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo all'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell'attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.
A) Regimi di orario
Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo. Conseguentemente, previo confronto a livello aziendale, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro contemplata nel presente CCNL
B) Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è fissato dalla direzione. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della società.
Avuto riguardo all'istituto della riduzione dell'orario di lavoro (R.O.L.), la durata normale dell'orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di:
- 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore;
- 38 ore per il restante personale.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
In ogni caso, la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
Con riferimento alla comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le parti concordano che, per effetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. n) dello stesso D.Lgs., tale comunicazione non debba essere effettuata con riferimento alle prestazioni rese dal personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, stante l'esclusione del medesimo dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 66/2003.
Anche avuto riguardo al successivo punto 5, il personale operante in turni avvicendati nelle 16 ore o nelle 24 ore matura, su base annua, una giornata di riduzione dell'orario di lavoro.
2. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito.
4. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
5. Per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si potrà derogare a fronte di situazioni di criticità, a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 66/2003 attraverso idonea comunicazione e con un monitoraggio su tale materia a livello locale.
6. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.
[…]
C) Articolazione dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello locale, le parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.
In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:
1) al fine di favorire una sempre maggiore corrispondenza delle prestazioni orarie a quelle che sono le punte di attività giornaliere riscontrate in molteplici realtà aeroportuali, garantendo nel contempo prestazioni orarie a tempo pieno, le parti convengono di intervenire sull'attuale istituto, di cui al verbale di accordo 16 marzo 1999 - Orario di lavoro - punto B2, della interruzione dell'orario di lavoro cosi da consentire, attraverso l'introduzione di elementi di contemperazione alle esigenze di sistema e di valorizzazione dei possibili disagi derivanti, anche attraverso momenti di verifiche programmate, l'effettiva esigibilità dell'istituto.
Pertanto, a fronte della esigenza di fornire un adeguato servizio all'utenza si conviene che il periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui al punto 2, lett. B) del presente articolo, possa essere superato purché non diventi inferiore alle 2,5 ore e superiore alle 6 ore
Negli aeroporti con un traffico passeggeri annui inferiore a due milioni di unità il limite minimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore;
2) considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di straordinario, viene introdotto l'istituto della flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A fronte di variazioni di intensità dell'attività lavorativa di carattere congiunturale, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento del normale orario settimanale di lavoro di cui al par. B, punto 1, del presente articolo entro il limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito nel programma di flessibilità.
A fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Il mancato godimento delle ore di riduzione, darà luogo al pagamento delle ore residue con l'aliquota prevista dall'art. ... (rif. art. 3, lett. a) e b). La erogazione avverrà nel mese successivo al termine dell'arco temporale preso a riferimento.
L'effettuazione dei regimi di orario flessibile non comporterà variazioni della retribuzione mensile, di cui all'art. ... (rif. art. 7, Parte specifica B, vigente CCNL), sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.
Per le ore prestate oltre il normale orario settimanale di lavoro di cui al par. B, punto 1, del presente articolo, verrà corrisposta la maggiorazione del 15% per le prime 60 ore di supero e del 25% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi.
Tali maggiorazioni hanno natura omnicomprensiva, essendo state calcolate comprendendovi l'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il t.f.r.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma di flessibilità;
3) nell'ottica di coniugare i regimi di flessibilità con strumentazioni che, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, favoriscano anche l'adozione di elementi premianti tramite l'utilizzo di orari di lavoro ridotti senza decurtazioni retributive, si potranno localmente prevedere prestazioni lavorative diversamente articolate con mantenimento della retribuzione relativa al normale orario settimanale di lavoro di cui al par. B, punto 1, del presente articolo, pur in presenza di una differente prestazione lavorativa, fornendo l'usufruizione del servizio mensa eventualmente istituito o soluzioni equivalenti al di fuori dell'orario di lavoro assegnato.
Con riferimento ai punti 1, 2 e 3 della presente lett. C), le parti, consapevoli che l'introduzione di opportuni elementi di flessibilità costituisca fattore rilevante per le aziende, allo scopo di realizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto all'operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento di soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, attraverso la negoziazione di livello locale, volta alla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi incentivanti.
L'attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle modalità applicative degli istituti di cui ai punti 1, 2 e 3 potrà avvenire, su istanza delle aziende interessate, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Al fine di favorire il rinvenimento di soluzioni di comune soddisfazione, viene inoltre istituita una Commissione nazionale chiamata ad individuare idonee soluzioni, qualora il confronto in sede locale si esaurisca senza aver raggiunto la condivisione.
Detta Commissione sarà costituita da Assaeroporti, in assistenza dell'azienda interessata, e dalle Federazioni nazionali firmatarie del presente CCNL, in assistenza delle rispettive Rappresentanze locali interessate;
4) articolazione dell'orario di lavoro su più turni giornalieri: in particolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente intensificazione delle presenze, in relazione all'andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, ecc.;
5) tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine alla disciplina di cui alla presente lett. C), punti 4, 5, 6 trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3, punto 3, dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966.
[…]

Art. ... - (Mercato del lavoro)
Le parti, considerato che le profonde trasformazioni in atto nel settore della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, impongono la costante ricerca di adeguati livelli di produttività, efficienza e competitività, ritengono utile procedere verso una maggiore flessibilità nell'impiego del personale, al fine di consentire alle aziende di rispondere con tempestività ed efficacia alla variabilità delle esigenze dei mercati ed alla loro velocità di sviluppo, fattori, questi, cui le parti attribuiscono il significato preminente di ragioni di carattere tecnico-organizzativo-produttivo meritevoli, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti contrattuali, di adeguata e tempestiva considerazione.
Conseguentemente, viene riconosciuta l'opportunità di fare ricorso agli strumenti che la normativa prevede sul mercato del lavoro, con l'obiettivo di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nonché di assicurare modalità della prestazione lavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo nell'intento di perseguire da un lato il rafforzamento della capacità competitiva delle aziende e, dall'altro, condizioni di lavoro che valorizzino il contributo delle risorse umane.
Pertanto, attribuendo particolare significato a quegli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela, anche in considerazione di quanto previsto nel Protocollo d'intesa 13 novembre 1996 sottoscritto tra le parti, nel Protocollo del 23 luglio 1993, nell'accordo del 24 settembre 1996 in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché in applicazione di quanto statuito dalla normativa tutta in materia di occupazione e mercato del lavoro (a titolo indicativo e non esaustivo: L. n. 196/1997; D.Lgs. n. 61/2000; D.Lgs. n. 368/2001; D.Lgs. n. 276/2003), le parti riconoscono nel contratto di lavoro a termine, nel contratto di inserimento, nel contratto a tempo parziale, in quello di somministrazione di lavoro e nell'apprendistato, così come regolamentati nei punti successivi, le tipologie contrattuali idonee a soddisfare le dichiarate esigenze, conseguentemente sviluppando comportamenti atti a coglierne appieno le intrinseche potenzialità.
Le parti ritengono che nel presente capitolo sia stata data attuazione alle forme contrattuali in uso nel settore di cui alla L. n. 30/2003 cosi come convertita dal D.Lgs. n. 276/2003.
L'eventuale introduzione di ulteriori strumenti previsti da detta normativa sarà oggetto di confronto preventivo a livello locale.
Al contempo le parti condividono l'esigenza di una accorta gestione nel caso di utilizzo contemporaneo di tali strumenti al fine di favorire una corretta comprensione dei fenomeni occupazionali in essere.
In particolare, in un'ottica condivisa di sviluppo dell'occupazione stabile, in caso di compresenza tra lavoro a termine/somministrato ed apprendistato/inserimento, le parti convengono che, a livello locale, verranno trovate misure comuni atte a superare l'insorgere di criticità derivanti dall'introduzione delle nuove modalità di questi ultimi istituti rispetto alla situazione pregressa.
Inoltre, in caso di contemporaneo utilizzo degli istituti di cui agli articoli "contratto a tempo determinato" e "contratto di lavoro somministrato a tempo determinato" le percentuali ivi indicate non dovranno complessivamente superare il 16% e il 21% rispettivamente negli aeroporti con traffico superiore e inferiore ai (2.000.000) di passeggeri.
Una volta l'anno, l'azienda fornirà alle strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, le informazioni sull'utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro sopra indicati.
Parimenti le Associazioni datoriali stipulanti forniranno analoga informativa a livello nazionale.

Art. ... - (Contratto a tempo determinato)
Fermo restando il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 "Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali" che regola, in via non esclusiva, le strutturali esigenze stagionali dei settori interessati, il ricorso all'istituto del contratto a tempo determinato è ammesso in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostituivo riferite alla normale attività aziendale, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e precisate nella lettera di assunzione.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001 in ordine all'eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a termine, si conviene che le assunzioni con contratto a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua, il 10% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola azienda:
- lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
- copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
- attività non programmabili e non riconducibili all'attività ordinaria dell'impresa;
- adempimenti relativi ad attività amministrative o tecnico-procedurali aventi carattere saltuario e/o straordinario.
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene elevata al 15%.
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive od organizzative.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 368/2001, si concorda che la fase di avvio di nuove attività/servizi debba essere riferita ad un periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento dell'effettivo start-up dell'attività/servizio in questione, dovendosi intendere per tale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio di nuovi impianti e/o infrastrutture.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
Con le modalità di cui all'art. ... (Mercato del lavoro), l'azienda informerà annualmente la RSU, ove costituita, o le RSA delle OO.SS. stipulanti, sulle dimensioni quantitative del ricorso all'istituto del contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
Su richiesta, l'azienda fornirà alle strutture sindacali, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio mensa/trasporto, ove esistenti.

Art. ... - (Contratto di somministrazione a tempo determinato)
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, riscontrabili alla data della stipula del contratto e da valutarsi secondo criteri di normalità tecnico-organizzativa.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all'eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione di detta tipologia contrattuale, si conviene che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua, il 8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola azienda:
- lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
- copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
- attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa;
- adempimenti di attività amministrative o tecnico-procedurale aventi carattere saltuario e/o straordinario.
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%.
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive o organizzative.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L'azienda informerà preventivamente la RSU, ove costituita, o le RSA delle OO.SS. stipulanti, sulle dimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle motivazioni. Ove peraltro ricorrano motivate ragioni di urgenza, tale informazione potrà essere fornita entro i cinque giorni successivi.
Annualmente, con le modalità di cui all'art. ... (Mercato del lavoro), anche per il tramite della Associazione dei datori di lavoro cui aderisce o conferisce mandato, l'azienda fornirà alla RSU, ove costituita, ovvero alle RSA delle OO.SS. stipulanti, il numero e motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio mensa/trasporto, ove esistenti.

Art. ... - (Contratto di inserimento/reinserimento)
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente CCNL per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore, che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto o addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento;
- con esclusivo riferimento al reinserimento di lavoratori con competenze professionali analoghe a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un livello a quella spettante ai lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto o addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento;
- il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, è determinato ai sensi del successivo punto 7.
4. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/ reinserimento oggetto del contratto
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata del contratto non potrà eccedere i 10 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento; in tale caso la formazione teorica di cui al punto 6 non potrà essere inferiore a 16 ore.
6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.
7. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il
[…]
Le aziende forniranno annualmente alle RSU, ove costituite, o alle RSA delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di inserimento/reinserimento.

Art. ... - (Telelavoro)
1. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
2. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico - operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare (o home working): l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
3. Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi attività già presenti nelle aziende, l'adesione allo stesso da parte dei lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative.
Le aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.
In caso di riassorbimento della attività in seno all'organizzazione aziendale le aziende provvederanno al reinserimento in azienda dei suddetti lavoratori.
Le aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già, prestatore di lavoro interno, di interruzione dell'attività di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.
4. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
5. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente CCNL
6. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/ settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7. Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto/danneggiamento. […]
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/1994 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai video terminali e della L. n. 300/1970.
[…]
9. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
10. Le parti invitano le aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; ecc.
Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. n. 300/1970.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Art. ... - (Apprendistato)
Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui esso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a facilitare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, mentre il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni; in via transitoria, fino all'emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, si applicherà quanto di seguito convenuto.
Il contratto di apprendistato può riguardare operai ed impiegati ed avere ad oggetto ciascuna delle qualifiche inerenti i livelli inquadramentali non superiori al 2°A.
L'istituto dell'apprendistato trova applicazione per tutte le mansioni previste nei livelli inquadramentali sopra indicati ad eccezione delle figure di "operatore unico aeroportuale" e di "addetto di scalo" per le quali l'utilizzo dell'istituto potrà avvenire previa intesa a livello aziendale con le competenti strutture locali delle OO.SS.LL. stipulanti.
La durata dei contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.
La durata del periodo di prova non può superare i due mesi di effettiva presenza al lavoro.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori specializzati e qualificati con contratto a tempo indeterminato negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità e un apprendista ogni tre negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità.
L'assunzione dell'apprendista avverrà nel livello iniziale stabilito dal vigente CCNL, fermi restando i relativi iter di carriera.
L'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e produttive dell'azienda.
Il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definito secondo quanto appresso specificato per l'apprendistato professionalizzante, avuto riguardo della diversa durata.
[…]

Apprendistato professionalizzante
Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante le parti convengono che lo stesso potrà avere una durata massima di 60 mesi, in funzione del tipo di qualificazione da conseguire, come espressa dai livelli inquadramentali di seguito indicati:
- livelli 2°A - 2°B durata massima 36 mesi
- livelli 3°- 4° - 5° durata massima 60 mesi
- livello 6° durata massima 48 mesi
Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili, […]
Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di lavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contatto potrà essere ridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata massima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del lavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze acquisite.

Formazione
Ferma restando la competenza regionale in materia di regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, ed in attesa che si completi il processo di emanazione di tale normativa, le parti individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti aree tematiche sulle quali potrà vertere la predetta formazione:
- prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (che sarà erogata all'inizio del rapporto);
- disciplina del rapporto di lavoro;
- organizzazione del lavoro.
La formazione da impartire all'apprendista potrà essere svolta sia in azienda sia all'esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica capacità formativa dell'impresa.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne all'azienda.
Le ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Il numero minimo di ore destinate annualmente alla formazione esterna all'azienda degli apprendisti è stabilito, in base al titolo di studio ovvero ad attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, nella misura che segue:
a) scuola dell'obbligo 120 ore;
b) scuola professionale 100 ore;
c) scuola media superiore 80 ore;
d) diploma universitario/laurea 60 ore.
Per i corsi di cui alle lett. b), c) e d), il 50% delle ore di formazione esterna sarà riservato alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
Le aziende forniranno annualmente alle RSU, ove costituite, o alle RSA delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.