Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n. 32142 - Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione


 

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per aver cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore dipendente di un'impresa individuale che aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione di una serie di fabbricati.
Era accaduto che l'operaio specializzato P.G., mentre stava lavorando alla realizzazione di un solaio operando all'altezza di circa tre metri di altezza dal suolo, tenendo i piedi appoggiati sulle pignatte (mattoni forati impiegati nella costruzione dei solai), perdeva l'equilibrio cadendo nel vuoto per la rottura di una pignatta.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

"Si osserva che, in materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente." ...


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
G.F. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1080/2010 della Corte di Appello di Milano in data 07/07/2010;
udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Gaibiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha  concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to DI VALENTINO GIOVANNI.
 

Fatto


1. G.F., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso il cantiere di (OMISSIS), veniva tratto a giudizio per rispondere del reato ex art. 590 c.p., per avere cagionato per colpa e inosservanza della p ,p gpp normativa antinfortunistica lesioni personali gravi (frattura del cranio e rachide dorsale) al lavoratore P.G., dipendente della ditta C., con conseguente malattia giudicata guaribile in mesi due e giorni diciotto (fatto del (OMISSIS)).
In fatto, era emerso che l'Impresa individuale C.G. aveva ottenuto in appalto i lavori di ristrutturazione di una serie di fabbricati siti in (OMISSIS). L'operaio specializzato P.G., il giorno (OMISSIS), stava lavorando alla realizzazione di un solaio operando all'altezza di circa tre metri di altezza dal suolo, tenendo i piedi appoggiati sulle pignatte (mattoni forati impiegati nella costruzione dei solai) e sui travetti già posati e stava posando le successive pignatte per completare la soletta, allorchè una pignatta si era frantumata facendo perdere l'equilibrio al lavoratore che era caduto nel vuoto riportando le indicate lesioni.


2. Il Tribunale di Pavia - Giudice monocratico -, con sentenza in data 24/09/2009, dichiarava l'imputato colpevole per il reato ascritto. Lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di mesi uno di reclusione, sostituita con quella di Euro 3.000,00 di multa. Lo condannava pure al risarcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi in separata sede.
Il Giudice metteva in rilievo che l'Incaricato della ASSL, intervenuto nelle immediatezze del fatto, aveva riferito che innanzi al fabbricato in ristrutturazione era stato collocato un ponteggio perimetrale, sia pure parziale ed incompleto, ma mancava qualsiasi riparo per evitare il pericolo di caduta dall'alto degli operai. Al riguardo, risultava che l'imputato G.F., il quale rivestiva anche la qualifica di direttore del lavori ed aveva svolto pure il compito di coordinatore per la sicurezza in sede di progettazione, in tale ultima veste aveva, in sede di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, correttamente individuato il rischio di caduta dall'alto nel corso della posa di elementi del solaio in laterizio. In particolare, era stata prevista la collocazione di un ponteggio esterno, nonchè di impalcati intermedi sotto il piano di posa ovvero in alternativa l'utilizzazione di cinture di sicurezza. Peraltro, al momento dell'infortunio non risultavano approntati nè le impalcature intermedie nè erano in uso le cinture di sicurezza.
Il Giudice riteneva responsabile dell'occorso innanzitutto il datore di lavoro, quale soggetto obbligato ad attuare le misure di sicurezza, ma riteneva pure responsabile in concorso (cooperazione) il G., quale coordinatore in fase di esecuzione, per avere omesso di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza da lui redatto da parte dell'impresa; sottolineava che l'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa in questione ad opera della parte offesa P.G. sarebbe stata in concreto prevedibile per cui l'imputato avrebbe dovuto effettuare una più tempestiva ed attenta opera di vigilanza in loco.
 

3. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 07/07/2010, confermava la decisione di primo grado.
Ribadiva che la presenza in cantiere di G.F., nella sua qualità di coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto essere più attentamente modulata in riferimento all'avanzamento dei lavori ed alla concreta previsione di realizzazione di opere presentanti situazioni di pericolosità, per le quali sarebbe stata necessaria la verifica dell'applicazione delle misure contemplate nel piano di sicurezza.


4. L'imputato avanzava ricorso per cassazione.
Rappresentava che egli non era venuto meno agli incombenti di sua competenza, stabiliti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, avendo correttamente predisposto il piano di sicurezza con la previsione delle misure antinfortunistiche idonee ad evitare infortuni. D'altro canto, non spettava a lui di essere presente In cantiere in via continuativa; nel caso di specie, egli aveva visitato il cantiere il martedì senza essere messo a conoscenza che il venerdì successivo sarebbero state eseguiti i lavori al solaio.
Chiedeva l'annullamento della decisione.

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.


Si osserva che, in materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Nel caso in esame, l'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza. Nella fattispecie, la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, avrebbe richiesto la specifica verifica da parte del G. della effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti.
 

 

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.