Tipologia: CCNL
Data firma: 4 novembre 2005
Validità: 04.11.2005 - 31.12.2005
Parti: Ascotributi e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Dircredito, Snalec, Ugl Esattoriali, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Riscossione tributi

Sommario:

Premessa
Parte generale
Capitolo I Area contrattuale

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 2 - Attività istituzionali
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Art. 5 - Nozione di controllo
Capitolo II Sistema di relazioni sindacali
Art. 6 - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze
Art. 7 - Procedura di rinnovo
Art. 8 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 9 - Osservatorio nazionale
Art. 10 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
• Conciliazione
• Arbitrato
Art. 11 - Incontro annuale
Art. 12 - Incontri semestrali
Art. 13 - Pari opportunità
Art. 14 - Organismo paritetico sulla formazione
Art. 15 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda
Art. 16 - Distacco del personale
Art. 17 - Appalti
Art. 18 - Occupazione
Art. 19 - Procedura in tema di orari di lavoro
Art. 20 - Nuove flessibilità e normative obsolete
Art. 21 - Controlli a distanza
Capitolo III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 22 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate
Art. 23 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali
Capitolo IV Politiche attive per l'occupazione
Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
• Premessa

• Inquadramento
• Durata
• Costituzione
• Periodo di prova
• Anzianità
• Malattia e infortunio
• Raccomandazione
• Formazione
• Documentazione
• Criteri di computo degli apprendisti
• Rinvii
• Chiarimento delle parti
• Norma transitoria
Art. 25 - Somministrazione di lavoro
Art. 26 - Contratto di inserimento
Art. 27 Commissione paritetica in materia di lavoro a tempo parziale e di contratti di lavoro a tempo determinato - Norme di rinvio
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Telelavoro
• Tipologie
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Prestazione lavorativa - Trattamento economico
• Rientri in azienda - Formazione
• Diritti sindacali - Valutazioni e informative
• Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
• Sperimentalità della disciplina
Art. 30 - Periodo di prova
Capitolo V Doveri e diritti del personale - provvedimenti disciplinari
Art. 31 - Obblighi delle parti
Art. 32 - Servizio di cassa e gestione di valori
Art. 33 - Reperibilità e intervento
Art. 34 - Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale
Art. 35 - Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni
Art. 36 - Responsabilità civile verso terzi
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Estinzione dell'azione disciplinare
Capitolo VI Trattamento economico
Art. 39 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
Art. 40 - Tredicesima mensilità
Art. 41 - Premio aziendale
Art. 42 - Indennità modali
Art. 43 - Compensi agli ufficiali
Art. 44 - Compensi ai messi
Art. 45 - Legge 2 aprile 1958, n. 377, art. 13 - Compensi
Art. 46 - Compensi per adibizione alla notifica
Art. 47 - Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali
Art. 48 - Buono pasto
Art. 49 - Sistema incentivante
Art. 50 - Distinzione delle "piazze"
Capitolo VII Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività - Semifestiva
Art. 52 - Ferie
Art. 53 - Permessi per ex festività
Capitolo VIII Politiche sociali e di salute e sicurezza
Premessa
Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
Art. 55 - Malattie e infortuni
Art. 56 - Maternità
Art. 57 - Obblighi di leva
Art. 58 - Lavoratore/lavoratrici studenti
Art. 59 - Borse di studio
Art. 60 - Assistenza sanitaria
Art. 61 - Modalità di attuazione dell'orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale
Art. 62 - Videoterminali
Art. 63 - Pausa per addetti ai centralini
Art. 64 - Indennità per centralinisti non vedenti
Art. 65 - Iniziative sociali
• Volontariato
• Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto
• Rispetto delle convinzioni religiose
• Mobilità nelle aree urbane
• Provvidenze per i disabili
Capitolo IX Missioni
Art. 66 - Missioni
Capitolo X Addestramento - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore/lavoratrice
Art. 67 - Addestramento
Art. 68 - Formazione
Art. 69 - Sviluppo professionale e di carriera
Art. 70 - Criteri di valutazione professionale
Art. 71 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice
Art. 72 - Coinvolgimento sindacale
Capitolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 73 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio
Art. 74 - Preavviso
Art. 75 - Dimissioni
Art. 76 - Rivalsa per danni arrecati al concessionario
Art. 77 - Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro art. 73 lett. a e ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice
Art. 78 - Contestazioni
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto
Parte speciale Quadri direttivi
Capitolo XII Quadri direttivi

Art. 80 - Definizione ed inquadramento
Art. 81 - Fungibilità - Sostituzioni
Art. 82 - Trattamento economico
Art. 83 - Scatti di anzianità
Art. 84 - Formazione e sviluppo professionale
Art. 85 - Prestazione lavorativa
Art. 86 - Trasferimenti
Art. 87 - Legge n. 223/1991
Parte speciale Aree professionali
Capitolo XIII Aree professionali

Art. 88 - Inquadramento del personale
Art. 89 - 1ª area professionale
Art. 90 - 2ª area professionale
Art. 91 - 3ª area professionale
Art. 92 - Trattamento economico
Art. 93 - Scatti di anzianità
Art. 94 - Sviluppo professionale
Art. 95 - Rotazioni
Art. 96 - Sostituzioni
Art. 97 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore
Art. 98 - Assunzioni per la notifica degli atti di riscossione
Art. 99 - Orario settimanale
Art. 100 - Orario giornaliero
Art. 101 - Turni
Art. 102 - Orario di sportello
Art. 103 - Intervallo
Art. 104 - Orario multiperiodale
Art. 105 - Banca delle ore - Lavoro straordinario
• Flessibilità
• Lavoro straordinario
• Criteri di recupero
Art. 106 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività
Art. 107 - Flessibilità individuali
Art. 108 - Orario di lavoro - Ufficiali di riscossione
Art. 109 - Ausiliari - Vigilanza e custodia
Art. 110 - Automatismi
Art. 111 - Trasferimenti
Allegati
Allegato 1 - "Una tantum"
Allegato 2 - Tabelle economiche
Allegato 3 - Indennità e compensi vari
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7 - Missioni e diarie
Allegato 8 - Compensi agli ufficiali della riscossione
Appendici e lettere
Appendice 1 - Contributo di solidarietà generazionale
Appendice 2 - Impegni delle parti nazionali
Appendice 3 - Trattamento di fine rapporto e previdenza
Appendice 4 - Assemblee del personale
Appendice 5 - Raccomandazione
Appendice 6 - Accordo sui permessi sindacali per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri direttivi e personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi

Il 4 novembre 2005, in Roma tra l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi (Ascotributi) e Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio italiani (Falcri), Federazione italiana bancari assicurativi (Fiba-Cisl), Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito (Fisac-Cgil), Sindacato italiano lavoratori credito enti assimilati (Silcea), Sindacato nazionale personale direttivo aziende concessionarie riscossione tributaria (Dircredito), Sindacato nazionale autonomo lavoratori esattoriali e del consorzio (Snalec), Sindacato nazionale lavoratori esattoriali (Ugl Esattoriali), Uil credito, esattorie e assicurazioni (Uilca) si è convenuto: di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro unico per i quadri direttivi e personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi e per i dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
La redazione del testo coordinato del contratto 4 novembre 2005 è stata completata il 19 luglio 2006.

Parte generale
Capitolo I Area contrattuale
Art. 1 Ambito di applicazione del contratto

Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi ed ai dipendenti delle aziende controllate, che svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento e le esigenze del sistema (v. gli articoli che seguono).
Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'art. 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità.
La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 15, che dovrà comunque coinvolgere sia l'azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari, che saranno concordati dalle parti nazionali, che l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto, in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 4.
Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
a) coloro che, per determinazione del concessionario, appartengono alla categoria dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato con separato contratto collettivo;
b) il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi diretta relazione con la funzione di riscossione;
c) il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto del credito che, non addetto al servizio di riscossione, sia incaricato di prestare servizio parzialmente oppure per esigenze di carattere eccezionale presso concessioni gestite in forma diretta o partecipata;
d) il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto del credito destinato a funzioni di sovrintendenza, di ispezione, di controllo amministrativo-contabile delle concessioni gestite in forma diretta o partecipata, nonché quello destinato a funzioni di assistenza e patrocinio legale delle concessioni.
Note a verbale
1) Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio, le mense, le colonie, ecc.
2) In riferimento alla lett. d) del presente articolo, si precisa che la destinazione del personale regolato dal contratto del credito a funzioni di sovraintendenza, ispezione, controllo e di assistenza e patrocinio legale delle concessioni non potrà influire sulla carriera del relativo personale nell'ambito di ciascuna concessione.
3) Le parti, non essendo pervenute ad univoca interpretazione sui criteri di applicazione dell'art. 1, lett. c) del presente articolo stabiliscono, nell'attesa che si pervenga alla suddetta univoca interpretazione delle citate disposizioni, di esaminare congiuntamente, in sede aziendale, le situazioni conseguenti all'applicazione del predetto art. 1, lett. c) del presente articolo, ritenute dalle OO.SS. tali da richiedere una verifica.
Qualora, nella predetta sede aziendale, non si addivenisse ad una interpretazione univoca, si darà luogo ad una riunione in sede Ascotributi ove l'argomento verrà esaminato dall'Ascotributi e dalle Segreterie nazionali delle OO.SS., stipulanti il presente CCNL, con la partecipazione delle parti aziendali.

Capitolo II Sistema di relazioni sindacali
Art. 6 Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze

In relazione a quanto indicato nella premessa, le parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
- un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello.
I contratti di cui al precedente alinea riguarderanno tutte le concessioni conferite al medesimo concessionario.
[…]

Art. 9 Osservatorio nazionale
All'Osservatorio nazionale - composto dai rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 2 per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l'Ascotributi - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro;
b) andamento delle relazioni fra le parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione del sistema nazionale della riscossione dei tributi, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125/1991, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
[…]
m) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
[…]
L'Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l'Ascotributi.
I componenti dell'Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
Nell'ambito dei membri dell'Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall'Ascotributi e viceversa.
Il Presidente e il Vice Presidente dell'Osservatorio nazionale costituiscono l'Ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell'attività dell'Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una "banca dati" gestita operativamente da Ascotributi con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti.
Attraverso la "banca dati" si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l'esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell'Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L'Osservatorio sottopone, di volta in volta, all'approvazione delle parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle parti medesime.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
Nell'ambito dell'Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.

Art. 10 Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa, delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Conciliazione
In caso di controversie individuali di lavoro, le parti interessate, anziché adire la Commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
La segreteria della Commissione ha sede presso l'Ascotributi.
La predetta Commissione è composta:
a) per le aziende, da un rappresentante dell'Ascotributi;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite l'Ascotributi.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l'azienda interessata;
b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; dall'Ascotributi qualora la parte ricorrente sia l'azienda;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l'oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. e degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 cod. proc. civ.

Arbitrato
In via sperimentale, ai sensi degli artt. 412-ter e quater cod. proc. civ., è istituito a cura delle parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.
a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall'Ascotributi e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall'Ascotributi.
b) in caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell'Ascotributi o dell'Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma;
c) alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati;
d) il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile;
e) ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta;
f) ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.;
g) le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell'Ascotributi;
h) espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata;
i) i ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell'eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio;
l) il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
m) il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni;
n) il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura;
o) qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412-quater cod. proc. civ.;
p) durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo;
q) le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
Le parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell'arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.

Art. 11 Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, il concessionario fornisce unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL , entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le parti:
A) Prospettive strategiche
[…]
2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione ed allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
3. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
B) Profilo strutturale
1. numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
2. andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 95;
4. andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto, distinte per singole unità produttive;
5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;
6. previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna.
C) Qualità delle risorse umane
1. modalità applicative di quanto realizzato nell'ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 19), formazione del personale (art. 68), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 72), sistema incentivante (art. 49);
2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.
3. La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:
- livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;
- totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte;
- dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;
- distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti.
Le risultanze dell'informativa di cui al 1° comma della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l'attività dell'Osservatorio nazionale paritetico di cui all'art. 9 del presente contratto.
D) Interventi specifici
1. interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività di riscossione dei tributi, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi;
3. misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge in materia di antiriciclaggio;
4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.
2. All'incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli Organismi sindacali aziendali cui le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
3. Con cadenza semestrale le parti aziendali effettuano - su richiesta degli Organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale.
4. Le aziende fino a 150 dipendenti possono accorpare nell'incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 12 (incontri semestrali), 17 (appalti), 19 (orari di lavoro), 68 (formazione), 72 (valutazione professionale del personale).
Nota a verbale
Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l'azienda suddivide le informazioni - che saranno fornite, ove possibile, anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi. In tutti i casi nei quali è tecnicamente possibile l'Azienda suddivide tutti i dati per genere.
In considerazione di quanto previsto all'art. 85, comma 3, nel corso dell'incontro annuale l'azienda fornisce una informativa, di complesso e a consuntivo sulle proprie determinazioni in ordine all'apposita erogazione ai quadri direttivi.

Art. 12 Incontri semestrali
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale saranno inserite in apposito verbale.
Detti incontri avranno luogo preferibilmente presso la Direzione generale del concessionario in rapporto alla propria organizzazione interna.
Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All'inizio di ogni incontro semestrale le Organizzazioni sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
Le predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti i concessionari accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Nel corso degli incontri semestrali potrà essere effettuata, per quanto di competenza territoriale, una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale.

Art. 14 Organismo paritetico sulla formazione
Le parti aziendali possono istituire un Organismo paritetico sulla formazione che interagisca con l'organismo di cui all'art. 68 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.

Art. 15 Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L'informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al 1° comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l'azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli Organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l'azienda può farsi assistere dall'Ascotributi.
Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda nel senso di trasformazione, nel corso del rapporto di concessione della natura soggettiva del titolare (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli Organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al 1° comma del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

Art. 17 Appalti
All'atto della stipulazione di un contratto di appalto, di opere e servizi, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli Organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
L'azienda che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all'area contrattuale, così come indicato all'art. 4, ne dà comunicazione motivata agli Organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le Organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere ad Ascotributi di esaminare la questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la decisione.

Art. 19 Procedura in tema di orari di lavoro
L'azienda, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli Organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
L'azienda - su richiesta dei predetti Organismi sindacali, da formulare entro tre giorni dal ricevimento dell'informativa avvia una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa, per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici.
Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.

Art. 20 Nuove flessibilità e normative obsolete
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'azienda interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra l'azienda e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'azienda interessata provvederà ad informare le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l'Ascotributi.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al 4° comma. Ove le predette Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale tra le parti aziendali, con l'assistenza di dette Organizzazioni nazionali e dell'Ascotributi, per una preliminare valutazione dell'argomento.

Capitolo III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 22 Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate

[…]
I contratti integrativi intervengono tra l'azienda - che può a tal fine richiedere l'assistenza dell'Ascotributi - e apposite delegazioni sindacali costituite - per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell'Organizzazione stessa, in numero non superiore a due.
Nel caso di organizzazione firmataria del presente contratto che, pur annoverando iscritti nell'azienda, non abbia proprie Rappresentanze sindacali nell'azienda stessa, la delegazione di cui al comma precedente è costituita da dirigenti dell'organizzazione medesima in numero non superiore a tre con la partecipazione, in numero non superiore a due, di lavoratori/lavoratrici dell'azienda iscritti all'Organizzazione interessata.
I nominativi dei componenti le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna Organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell'azienda ad opera delle Organizzazioni stesse.
Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle aziende e/o alle delegazioni sindacali aziendali l'assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all'Ascotributi e/o alle segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio
La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le parti aziendali avranno comunicato ad Ascotributi ed alle Segreterie nazionali dei Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali.
La procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell'ambito dei 3 mesi di cui al 3° comma - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).
Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
[…]
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro;
[…]
Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, l'Ascotributi raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori/lavoratrici dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.

Art. 23 Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati "intuitu personae".
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi del contratto nazionale del 1995 per le quali non venga esercitata, il 28 febbraio 2006, la revoca della predetta opzione.
È comune impegno delle parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede Ascotributi entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni.

Capitolo IV Politiche attive per l'occupazione
Art. 24 Apprendistato professionalizzante
Premessa

In tema di apprendistato, le parti - con il presente articolo e con quanto verrà previsto da un successivo accordo in analogia con quanto sottoscritto nel collaterale settore del credito intendono dare attuazione all'impegno previsto dall'art. 23 del CCNL 12 dicembre 2001, a quanto stabilito dalla L. 24 giugno 1997, n. 196 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come integrato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80) disciplinando prioritariamente l'apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento.

Durata
Il contratto di apprendistato ha una durata di quattro anni.

Costituzione
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.

Raccomandazione
Ascotributi invita le aziende a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all'art. 55 del presente contratto.

Formazione
Nel rispetto delle competenze delle regioni stabilite dall'art. 49, 5° comma, del D.Lgs. n. 276 e fermo restando il raccordo con le relative regolamentazioni, predisposte d'intesa con le parti sociali, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b) per la formazione degli apprendisti le aziende, - in relazione a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della L. n. 196/1997 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuto:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto D.M. 8 aprile 1998 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel D.M. 20 maggio 1999:
- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall'azienda;
c) ai sensi dell'art. 49, 5° comma, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003 è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
d) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali in materia.

Documentazione
Al termine del contratto di apprendistato, l'azienda rilascia ai lavoratori/lavoratrici la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.

Criteri di computo degli apprendisti
Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa sulle libertà sindacali.

Rinvii
Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai commi che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo X (Addestramento - Formazione) e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Le parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.

Chiarimento delle parti
Per i rapporti instaurati a far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto, nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna azienda non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.

Norma transitoria
La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le parti si incontreranno comunque entro il 31 dicembre 2005 per una verifica sullo stato di applicazione e per eventuali coordinamenti normativi.

Art. 25 Somministrazione di lavoro
Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall'azienda non può superare il 5% del personale dipendente dall'azienda medesima con contratto a tempo indeterminato con un numero minimo di 5 dipendenti.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori/lavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all'andamento economico dell'azienda (premio aziendale).
Ai sensi dell'art. 24 della medesima legge i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.

Art. 26 Contratto di inserimento
Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di inserimento utilizzati dall'azienda non può superare il 5% del personale dipendente dall'azienda stessa con contratto a tempo indeterminato con un numero minimo di 5 dipendenti.

Art. 27 Commissione paritetica in materia di lavoro a tempo parziale e di contratti di lavoro a tempo determinato - Norme di rinvio
Le parti esamineranno entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, nell'ambito di una Commissione paritetica, le tematiche del lavoro a tempo parziale e dei contratti a tempo determinato alla luce delle modifiche legislative intervenute dopo la stipulazione del CCNL 12 dicembre 2001.
La Commissione riferirà l'esito dei suoi lavori alle parti nazionali per le conseguenti determinazioni.
Nel frattempo, resta applicabile, in materia di lavoro a tempo parziale, quanto previsto dall'art. 28 del presente contratto.
Le parti stipulanti si riservano di regolamentare nel contratto nazionale, dopo il 31 dicembre 2005, i seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito.

Art. 29 Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.

Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.

Costituzione del rapporto di lavoro
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
Nel primo caso l'azienda deve precisare, all'atto dell'assunzione, l'unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell'unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

Prestazione lavorativa - Trattamento economico
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell'orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l'azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli Organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d'intesa tra l'azienda e il lavoratore/lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda, d'intesa con l'interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
L'azienda deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
[…]

Rientri in azienda - Formazione
L'azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l'unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l'azienda e il lavoratore/lavoratrice rientri periodici in azienda.
L'azienda fornisce al telelavoratore/lavoratrice una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrice.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l'azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.

Diritti sindacali - Valutazioni e informative
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della L. n. 300 del 20 maggio 1970, […]
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l'interessato.
Nell'ambito dell'incontro annuale l'azienda fornisce un'informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, ecc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.

Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'azienda provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del lavoratore/lavoratrice.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d'uso ex art. 1803 e seguenti cod. civ., salvo diversa pattuizione fra le parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 626/1994, tenendo conto delle specificità della prestazione.

Sperimentalità della disciplina
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti e comunque in occasione dell'emanazione della prevista legge in materia anche in vigenza del presente contratto.

Capitolo V Doveri e diritti del personale - provvedimenti disciplinari
Art. 31 Obblighi delle parti

Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare al concessionario, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive del concessionario stesso e le norme del presente contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa. Il lavoratore/lavoratrice è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie al concessionario. Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare al concessionario l'eventuale esistenza di altro suo impiego o incarico.
Il concessionario deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dal concessionario stesso con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l'addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) mediante apposite riunioni nell'ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
[…]
Al personale è vietato in particolare di:
[…]
c) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
d) entrare o trattenersi nei locali dell'azienda fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
[…]

Art. 33 Reperibilità e intervento
Il concessionario ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]
L'azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall'azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 37 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il concessionario, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Capitolo VII Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 Riposo settimanale - Festività - Semifestività

Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]

Capitolo VIII Politiche sociali e di salute e sicurezza
Premessa

Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con un'attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell'ambito delle relative norme di legge e contrattuali.

Art. 56 Maternità
[…]
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.

Art. 61 Modalità di attuazione dell'orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale
Nell'adottare l'orario di lavoro extra standard, le aziende terranno conto dell'eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - del lavoratore/lavoratrice interessato a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra standard, purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l'inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal Capitolo XIII.

Art. 62 Videoterminali
Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d'ora.
I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al 4° comma dell'art. 101.
In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all'adibizione ai videoterminali, l'azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono comunque fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall'art. 104 ultimo comma del CCNL 12.12.2001.
Nota a verbale
Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 63 Pausa per addetti ai centralini
A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall'Azienda una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
Qualora al centralino siano adibiti contemporaneamente più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell'interessato nelle anzidette mansioni.
Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.

Art. 65 Iniziative sociali
Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto

Le parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990, e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, della comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001/2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l'Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
Le parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.

Rispetto delle convinzioni religiose
Le aziende cureranno, nell'applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capitolo X Addestramento - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore/lavoratrice
Art. 67 Addestramento

I concessionari provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.
Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette Organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell'azienda, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna Organizzazione sindacale, mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad Organizzazioni diverse.

Art. 68 Formazione
L'eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell'ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.
Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d'ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
- concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del servizio nazionale di riscossione dei tributi e la valutazione delle risorse umane;
- assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, l'azienda promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2002, delle seguenti previsioni:
a) un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall'azienda, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l'effettuazione.
La formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell'ambito di iniziative promosse tramite le strutture istituzionali esistenti, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
Le eventuali ore di formazione non fruite dal lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno qualora l'azienda apporti sostanziali modifiche in materia. Nell'ambito del medesimo incontro le parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle aziende che per la loro dimensione, per l'appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le aziende organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.

Parte speciale Aree professionali
Capitolo XIII Aree professionali
Art. 95 Rotazioni

I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali possono richiedere all'azienda, dopo tre anni di adibizione alle medesime mansioni (6 per gli addetti alla cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
L'azienda accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio della concessione).
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere all'azienda che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
I lavoratori/lavoratrici di cui al 1° comma del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
L'azienda è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.
Per i lavoratori/lavoratrici adibiti alle mansioni di ufficiale della riscossione o messo notificatore le possibilità di rotazione saranno subordinate alle esigenze di servizio, sempreché sia possibile far ricoprire il posto che si rende vacante e senza che ciò comporti il ricorso a nuove assunzioni.

Art. 99 Orario settimanale
L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai commi che seguono.
Le aziende che alla data di stipula del presente contratto non hanno un orario di lavoro settimanale distribuito su cinque rientri pomeridiani, potranno, a far tempo dal 1° gennaio 2002, ridistribuire in tal senso l'orario di lavoro settimanale.
A far tempo dal 1° gennaio 2002, il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
La riduzione di orario di cui al 2° alinea che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro-quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
A far tempo dal 1° gennaio 2002 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

Art. 100 Orario giornaliero
L'azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari:
- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici;
- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'azienda con un minimo di personale utilizzabile di 10 unità elevabile a 15 con accordo in sede aziendale;
- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 4% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative con intese con gli Organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.
Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni (art. 3 del presente contratto), il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15, (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) ai lavoratori/lavoratrici compete l'indennità giornaliera di € 3,68 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario (All. 3).
Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le 19.15, (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) ai lavoratori/lavoratrici compete la riduzione di un'ora dell'orario settimanale, oltre all'indennità di turno di € 4,30 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario (All. 3).
Relativamente alle attività riguardanti gli ufficiali di riscossione con intese con gli Organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende, il predetto orario extra standard può incrementarsi, nel caso sussistano effettive esigenze operative, fino ad una quota non superiore al 50% del personale addetto alla predetta attività con un minimo utilizzabile di 10 unità.
Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal 1° comma, 2° alinea che precede.
Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, esclusi coloro che espletano le attività in turno di cui all'art. 101 che segue.
Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 4% di cui al 1° comma, 3° alinea) e di quella prevista per l'orario multiperiodale non può risultare "in flessibilità" più del 18% del personale dipendente dall'azienda.
Nota a verbale
In relazione a quanto previsto dal comma 1, 1° alinea, il nastro orario standard può essere anticipato alle ore 7,30 per le aziende che già adottano tale inizio di orario.

Art. 101 Turni
Per le attività appresso indicate l'azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1) distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
b) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
2) distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a) autisti;
b) call center;
c) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
3) distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
a) servizi di riscossione telefonici.
Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno di cui in allegato (All. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard l'azienda potrà adottare - informandone preventivamente gli Organismi sindacali - l'orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l'orario di 37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. c) del punto 2, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
Il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 2, lett. b) e c), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 3, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".
Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l'indennità di turno notturno indicato in allegato (All. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e b) del punto 1 che precede, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l'anno.
L'eventuale effettuazione da parte dell'azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l'azienda stessa e gli Organismi sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, D.Lgs. n. 66/2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2003.

Art. 102 Orario di sportello
La durata dell'apertura dello sportello al pubblico è stabilita in un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri fermo restando che, nel corso dell'anno, l'orario di sportello potrà anche eccedere tale limite per un numero di giornate non superiore a 20. I giorni in cui ricorrono le suddette condizioni - che potranno riguardare anche la giornata di sabato - verranno comunicati dalle aziende alle OO.SS. con un preavviso di almeno 10 giorni.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti.
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere.
In deroga al predetto limite, d'intesa tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Note a verbale
Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui all'ultimo comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.
Presso le concessioni che adottino, in via normale e continuativa, un orario di sportello superiore alle cinque ore giornaliere, fra il termine di adibizione allo sportello e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente, deve intercorrere un periodo minimo di un'ora (30 minuti nel caso di sportello di durata pari a 6 ore e mezzo) e le misure dell'indennità rischio aziendalmente previste devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di cinque ore. Qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Art. 103 Intervallo
Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

Art. 104 Orario multiperiodale
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o 6 giorni) e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
- nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale stesso.
L'azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall'azienda d'intesa con l'interessato.
In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l'azienda deve informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall'azienda con un minimo di 3 addetti.
L'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l'orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto - per le ore eventualmente prestate oltre l'orario settimanale medio di riferimento - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l'interessato può optare, d'intesa con l'azienda, per il meccanismo della banca delle ore).
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti e comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 105 Banca delle ore - Lavoro straordinario
L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.

Flessibilità
Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera - d'intesa fra l'azienda ed il lavoratore/lavoratrice - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.
Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.

Lavoro straordinario
Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore/lavoratrice.
Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato.
Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.

Criteri di recupero
Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l'azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con il lavoratore - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare - che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.
Il concessionario deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell'ambito di ogni singola concessione, suddiviso per sportello, uffici o servizi specificando il numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni.
È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall'azienda e registrate nei modi prescritti dalla legge.
[…]
In considerazione della peculiare struttura delle aziende del settore articolate capillarmente sul territorio, e avuto altresì riguardo alla circostanza che il presente articolo prevede, ai commi 12 e 13, la comunicazione mensile da effettuarsi da parte delle aziende alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici nonché la facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo, le parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio.
Nota a verbale
Le parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:
- adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
- porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le aziende sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.
Le parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi "a recupero" deve tenere conto, in particolari periodi dell'anno, degli standard di operatività.
Dichiarazione delle parti
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.

Art. 106 Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività
Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.
Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo settimanale dà diritto - oltre al riposo compensativo - ad un compenso […]
Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso […]
Nei giorni semifestivi - fermo quant'altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la prestazione di lavoro non può superare le cinque ore per il personale destinatario del presente CCNL, ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le cinque ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con un'indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
Nota a verbale
Presso le concessioni nelle quali la materia dei turni di lavoro per il personale appartenente alla 1ª area professionale sia regolata in base a contratti collettivi di lavoro aziendali, stipulati precedentemente al 1° gennaio 1970, tale regolamentazione aziendale potrà continuare ad essere in vigore e potrà essere rivista in sede di rinnovo di quei contratti aziendali.

Art. 107 Flessibilità individuali
Compatibilmente con le esigenze di servizio il concessionario può accordare:
- al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto a quello fissato per il nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio o (sportello) cui appartiene l'interessato, con correlativo spostamento dell'orario di uscita;
ovvero, d'intesa con le OO.SS. aziendali:
- ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti;
- ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con i contribuenti, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.

Art. 108 Orario di lavoro - Ufficiali di riscossione
Le parti stipulanti convengono sulla opportunità di adeguare la disciplina contrattuale alle mutate esigenze del servizio di riscossione dei tributi, alla necessità dei concessionari di fornire servizi più efficienti e più flessibili nei confronti dei contribuenti e di favorire la più funzionale valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.
Tanto premesso le parti medesime stabiliscono quanto segue.
È in facoltà del concessionario distribuire nei confronti del personale con qualifica di ufficiale della riscossione l'orario giornaliero di lavoro in modo diverso dal restante personale.
Fermo restando la durata dell'orario di lavoro giornaliero in 7 ore e 30 minuti l'orario medesimo può essere determinato con riferimento ai limiti temporali previsti dall'art. 519 cod. proc. civ..
Il predetto spostamento di orario non può superare un periodo massimo di 10 settimane lavorative (da lunedì al venerdì), anche non consecutive, nell'anno solare con un preavviso non inferiore a 7 giorni rispetto ad ogni periodo di spostamento di orario.
[…]
Il concessionario è tenuto a segnalare agli Organismi sindacali aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto gli spostamenti di orario effettuati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 109 Ausiliari - Vigilanza e custodia
In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall'azienda in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d'intesa con gli Organismi sindacali aziendali, l'orario può essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
Tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni - i quali osservano comunque l'orario di cui all'art. 99, 1° comma (fatte salve le riduzioni d'orario di cui all'art. 99, 3° e ultimo comma) - osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.
Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (All. 3).
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.
Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.
[…]
Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'azienda.
Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (All. 3).
Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell'azienda in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 100.
Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.
Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori/lavoratrici.
I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai medesimi lavoratori/lavoratrici in base ai precedenti commi non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.
Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in allegato (All. 3).
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.

Appendici e lettere
Appendice 2 Impegni delle parti nazionali

Sui tempi di seguito indicati le parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.
[…]
Inquadramento del personale
Le parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2006 i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.
Commissione nazionale per la sicurezza - Sicurezza antirapina
È istituita, entro 60 giorni dalla definizione dell'accordo di rinnovo del CCNL, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all'art. 10 dell'accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In sostituzione della Dichiarazione in calce all'art. 12 dell'accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le aziende concessionarie considereranno il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, così come modificato dalla L. n. 39/2002.
[…]
Legge 8 marzo 2000, n. 53 e T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Le parti stipulanti si incontreranno per esaminare le novità introdotte dalle discipline in oggetto.

Appendice 5 Raccomandazione
L'Ascotributi rivolge una raccomandazione alle aziende affinché, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi adibite a sportelli di riscossione, facciano in modo di adottare misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.