Tipologia: Accordo
Data firma: 11 aprile 1997
Parti: Ascotributi e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, File-Uil, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Riscossione tributi
Fonte: sirsrer.it

Sommario:

Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Dichiarazione di Ascotributi
Art. 13
Dichiarazione di Ascotributi

Accordo Ascotributi e Sindacato sulla Legge [d.lgs.] 626

Il giorno 11 aprile 1997, in Roma tra Ascotributi e Fabi - Federazione Autonoma Bancari Italiani, Falcri - Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani, Fiba-Cisl - Federazione Italiana Bancari Assicurativi, File-Uil - Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, Fisac-Cgil - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Premesso che
le Parti stipulanti intendono dare attuazione, con il presente accordo agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, ed assolvere l'impegno assunto con l'art. 19 dell'accordo 12 luglio 1995 di rinnovo del contratto collettivo nazionale 12 luglio 1991 e con il verbale di accordo 25 giugno 1996, nonché con l'art. 8 dell'accordo 17 luglio 1995 di rinnovo del contratto collettivo nazionale 7 aprile 1992 anche in relazione a quanto disposto dall'art. 79 dello stesso contratto;
le medesime Parti prendono atto che le attività svolte dalle Aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi si caratterizzano per l'assoluta prevalenza di mansioni espletate in ufficio,
si conviene quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2
Presso ogni azienda concessionaria è istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dall'art. 18 del DLgs citato in premessa, quale organismo che ha sede presso la Direzione generale, con le articolazioni territoriali previste dagli artt. 3 e 4.
Ai rappresentanti per la sicurezza (RLS) vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dall'art. 19 del DLgs 626/94.

Art. 3
Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, viene individuato come segue:
A. In applicazione del criterio di cui all'art. 18, comma 6, del DLgs 626/94:
1 componente se il numero di dipendenti occupati nella azienda medesima è sino a 200;
3 componenti se il numero di dipendenti occupati nella azienda medesima è da 201 a 1.000;
6 componenti se il numero di dipendenti occupati nella azienda medesima è oltre 1.000.
B. Il numero dei rappresentanti determinato in base al criterio sub A. è maggiorato di 1 ove l'Azienda operi in più di una Regione.

Art. 4
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori dell'Azienda.
I candidati possono essere presentati dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti i contratti nazionali applicati nelle Aziende interessate: detti candidati vengono prescelti, di norma, fra coloro che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi.
Presso le Aziende ove non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali i rappresentanti per la sicurezza sono eletti fra i lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il cui numero sia stato determinato in applicazione del criterio sub A. dell'art. 3 che precede, vengono eletti, di norma, nella provincia ove prestano servizio.
D'intesa fra l'azienda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate possono essere individuati uno o più ambiti per eleggere il restante RLS, determinato secondo il criterio sub B. del medesimo articolo, in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi, coerente con l'organizzazione aziendale. La votazione avviene a scrutinio segreto.
Ogni lavoratore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto per un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno tre rappresentanti.
Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 4 anni.
Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza viene sostituito dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito provinciale laddove nello stesso ne siano stati eletti almeno tre.
Si procede invece a nuova elezione ove ciò non sia possibile, nonché qualora si tratti di sostituzioni in ambiti provinciali ove sia stato eletto un numero inferiore. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
Ciascuna Azienda si impegna a mettere a disposizione del "comitato elettorale" territorialmente competente i mezzi strettamente necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (quali, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto agli effetti del presente accordo e locali idonei per l'allestimento dei seggi elettorali).
Le elezioni per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori predispongono, nel rispetto del presente accordo, un unico regolamento elettorale che sottopongono a verifica preventiva di congruità da parte dell'Azienda.
La consultazione elettorale si svolgerà in un'unica giornata ed in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro.

Art. 5
L'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni può avvenire, secondo le modalità da concordare in sede aziendale e ferme restando eventuali intese già presenti aziendalmente in materia di aree protette, etc..., previa comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.
Nei confronti dell'Azienda il RLS è tenuto ad indicare - su apposito registro - gli spostamenti necessari all'esercizio del suo mandato.
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 18, comma 4, e 19, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 626/94, le Aziende forniranno ai rappresentanti per la sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo, su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le RSA.
L'Azienda, al fine di favorire l'accesso del RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Art. 6
Per l'espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante per la sicurezza permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del DLgs 626/94, lettere b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lettera l).
Per le incombenze stabilite alla lett. g) del predetto articolo vale quanto previsto al successivo art. 8. Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di norma di 48 ore.

Art. 7
Le Parti stipulanti concordano sulla necessità che ai lavoratori sia fornita la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 22 del DLgs 626/94.
Pertanto a cura delle Aziende viene organizzato un appropriato momento di formazione dei lavoratori in occasione dell'assunzione, dell'insorgenza di nuovi rischi e - in presenza di mutamenti delle specifiche situazioni di "rischio" - del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.
I predetti momenti formativi vengono effettuati per il personale di nuova assunzione nell'ambito dell'addestramento previsto dall'art. 136 del CCNL 12 luglio 1991 e per il restante personale nell'ambito del monte ore di 37 ore e 30 minuti nel biennio previsto dall'art. 25 dell'accordo di rinnovo 12 luglio 1995.
Il personale direttivo riceverà una formazione quantitativamente non inferiore a quella contrattualmente dovuta al restante personale.
In merito alla formazione di cui ai comma precedenti l'Azienda darà un'informativa preventiva alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 8
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà finalizzata all'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti affidati loro dal DLgs 626/94.
A cura delle Aziende verrà, pertanto, organizzato un corso di formazione, con appropriata metodologia didattica (ad es.: tramite strumenti audiovisivi), secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato decreto.
Ai fini della formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà annualmente destinata una giornata lavorativa, con la fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quanto previsto all'art. 6.
Per il primo anno, in considerazione delle necessità connesse alla fase di avvio, detta formazione sarà pari a 3 giornate lavorative e successivamente si procederà in modo analogo a seguito della elezione di nuovi RLS.
Il corso riguarderà sostanzialmente i seguenti punti:
1. Conoscenze delle principali disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/1955, nel D.P.R. n. 303/1956 e nel D.Lgs. n. 277/1991 e nel D.P.R. n. 1124/1965.
2. Conoscenze ai fini della applicazione delle norme contenute nel DLgs 626/94 (e nei successivi provvedimenti di modifica o di rettifica del medesimo) con particolare riguardo: alle disposizioni generali (Titolo I), ai luoghi di lavoro (Titolo II), all'uso dei dispositivi di protezione individuale (Titolo IV), alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), all'uso di attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI).
3. Metodologie di valutazione dei rischi e illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell'Azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.
4. Nozioni sulle norme riguardanti la prevenzione degli incendi e le misure per limitarne le conseguenze, nonché sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio ed in situazioni di emergenza; cognizione dei principali elementi in materia di attrezzature e di organizzazione delle procedure di pronto soccorso.
5. Nozioni sugli Enti di normazione tecnica riconosciuti (Uni, Cei, Imq, etc.) e sulle norme dagli stessi elaborate, nonché sulla "certificazione di qualità" per consentire la conoscenza dei concetti fondamentali sui quali si fonda la "buona tecnica" e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento alle situazioni specifiche del settore della riscossione dei tributi.

Art. 9
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'art. 34 del CCNL 12 luglio 1991, nonché dell'art. 11 del CCNL 7 aprile 1992, i rappresentanti per la sicurezza devono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi ed a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 del DLgs 626/94.

Art. 10
Considerate le specificità del settore della riscossione dei tributi, la sede nazionale risulta quella più idonea per lo svolgimento dei compiti affidati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/94 ad organismi paritetici.
Pertanto verrà costituita - entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo - una apposita Commissione paritetica (per il personale destinatario dell'accordo di rinnovo 12 luglio 1995 con criteri analoghi a quelli stabiliti dal regolamento dell'Osservatorio nazionale ex art. 140 del CCNL 12 luglio 1991).
Alla predetta Commissione competono, ai sensi del citato art. 20, le seguenti funzioni:
orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 11
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 12
Le Parti stipulanti si danno atto che in tema di "sicurezza antirapina" il vigente CCNL 12 luglio 1991 contiene previsioni ad hoc agli artt. 151, 152 e 155, resta fermo quanto stabilito dall'art. 79 del CCNL 7 aprile 1992.
Le Aziende concessionarie si impegnano ad informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi di installazione di misure antirapina.

Dichiarazione di Ascotributi
In relazione a quanto previsto dal presente articolo Ascotributi dichiara di considerare la materia della "sicurezza antirapina" come tale estranea all'ambito di applicazione del DLgs 626/94.

Art. 13
Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque dopo due anni dalla data di stipula del medesimo. Per quant'altro non disciplinato dal presente accordo si applicano le previsioni del menzionato D.Lgs n. 626 del 1994 (e successive modificazioni).
Le Parti stipulanti si riservano, altresì, di verificare la congruità delle previsioni, contenute nel presente accordo in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle previste intese sulle rappresentanze sindacali unitarie, nonché nell'ambito dell'esame di cui all'art. 11 dell'accordo di rinnovo del 17 luglio 1995.

Dichiarazione di Ascotributi
Ascotributi prende atto che le Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti da aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi hanno convenuto, nella medesima data di sottoscrizione del presente accordo, sull'allegato documento - che fa parte integrante del presente accordo - riguardante le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 e successive modificazioni.
Considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è unitaria per tutto il personale dell'Azienda e che comunque il numero complessivo dei rappresentanti deve essere quello derivante dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 11 aprile 1997 in sede aziendale, al momento della definizione del regolamento elettorale, dovranno intervenire, fra gli organismi sindacali facenti capo alle Organizzazioni stipulanti i contratti collettivi della categoria, intese tali da consentire che nella predetta rappresentanza sia presente nella misura dell'85% il personale destinatario dell'accordo nazionale 12 luglio 1995 e nella misura del 15% il personale direttivo, nel rispetto di quanto successivamente specificato e, fermo restando che quanto convenuto opera su tutte le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza - comunque costituite - nelle Aziende con oltre 1.000 dipendenti ed almeno 6 RLS da eleggere.

Tutti i sindacati stipulanti di cui sopra concorderanno, a livello aziendale, il regolamento elettorale.
Tale regolamento dovrà, in riferimento al personale direttivo, assicurare attraverso candidature concordate le seguenti condizioni:
1. le candidature - così come previsto dalla premessa - dovranno esprimere (nelle aziende oltre 1.000 dipendenti) il rappresentante per il personale direttivo indicato dalle sopra citate OO.SS.LL. della categoria;
2. specifici accordi aziendali dovranno garantire - attraverso espressa previsione - l'elezione del candidato di cui al precedente punto 1.

Le OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo sulla sicurezza e salute nel lavoro (DLgs 626/94) si impegnano ad applicare quanto sopra nel rispetto dei seguenti criteri:
1. saranno presentati tanti candidati quanti sono i posti da coprire;
2. nel caso vi sia da eleggere il delegato per il personale direttivo, il candidato potrà essere presentato solo dalla O.S.L. (o dalle OO.SS.LL. che agissero unitariamente) che ha/hanno, come iscritti, la maggioranza del personale direttivo in servizio;
3. la rappresentatività del personale direttivo in ogni singola Azienda sarà definita sulla base degli iscritti ad ogni O.S.L., rapportati all'organico dello stesso personale direttivo, risultante:
al 31 dicembre 1996, in riferimento alle elezioni istitutive dei RLS;
al 31 dicembre dell'anno antecedente alla data in cui si terranno i successivi rinnovi elettorali. Tale soluzione realizza esclusivamente le specifiche previsioni del DLgs 626/94, senza possibilità, quindi, di alcuna applicazione analogica al di fuori di questo campo e cioè della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Le sottoscritte Organizzazioni si impegnano ad intervenire sulle rispettive strutture sindacali aziendali al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere fra queste ultime in tema di definizione dei regolamenti elettorali concernenti l'applicazione del presente accordo.

Roma, 11 aprile 1997