Tipologia: Accordo dlgs. 271/1999
Data firma: 26 luglio 2000
Parti: Federpesca, Federcoopesca, Legapesca, Aicp e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima


L'anno 2000 addì 26 del mese di luglio in Roma, si sono incontrate la Federazione nazionale delle imprese della pesca (Federpesca), le Centrali cooperative della pesca (Federcoopesca, Legapesca e Aicp) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.
Le parti si sono riunite per continuare l'esame delle questioni applicative poste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 271 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 185 del 9 agosto 1999), recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

Le parti

Premesso che:
- il D.Lgs. n. 271/1999 ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati su tute le navi da pesca;
- l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 271/1999 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;
- l'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 271/1999 affida alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità per l'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza a bordo di ogni nave;
- l'art. 16, comma 5 del D.Lgs. n. 271/1999 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il Rappresentante alla sicurezza può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;
- il Rappresentante alla sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;
- l'art. 27, comma 5 del D.Lgs. n. 271/1999 dispone che il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d'intesa con le Organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;
- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 271/1999, le Organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi da pesca;
Affermano che:
- tale materia è fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse dell'armamento e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e in tal senso;
Si impegnano:
- al rispetto della legislazione vigente in materia;
- a regolamentare, entro il mese di ottobre 2000, tutti questi aspetti che il D.Lgs. n. 271/1999 demanda alla contrattazione fra parti datoriali e parti sindacali e, in tale ambito, convengono di voler perseguire i seguenti obiettivi:
- sviluppo dell'attuale modello di relazioni sindacali;
- stipula di uno specifico accordo quadro finalizzato a disciplinare compiutamente le problematiche connesse alla prevenzione degli infortuni attraverso un monitoraggio di verifica della sicurezza del lavoro a bordo;
Tenuto conto della specificità del settore ed, in particolare, della ridotta consistenza numerica degli addetti delle imbarcazioni da pesca, si rende necessaria l'istituzione di un modello di gestione della sicurezza del lavoro, incentrato sull'azione di Organismi, territoriali e centrali, caratterizzati dalla partecipazione paritetica di rappresentanti dell'armamento e dei lavoratori, che svolgano le proprie funzioni con riferimento ad una pluralità d'imbarcazioni, per le attività ad essi Organismi delegabili ai sensi dell'articolato di cui alla premessa;
- la costituzione di tali Organismi sarà attivata su designazione paritetica delle parti sindacali e delle parti datoriali. La designazione dei sopra richiamati soggetti avverrà, per le parti datoriali, dopo una verifica che le stesse attiveranno al proprio interno. I membri designati devono, in ogni modo, essere in possesso di una predisposizione potenziale per la materia. Deontologicamente dovranno svolgere la propria attività con le caratteristiche della terzietà. Dovranno essere disponibili a ricevere la formazione ritenuta necessaria ed essere formatori potenziali;
- elaborazione di un disciplinare del servizio di prevenzione e protezione su base territoriale che definisca: struttura, funzioni e collocazione territoriale degli Organismi bilaterali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
Fermo restando che l'onere del finanziamento della sicurezza è a carico del sistema delle imprese, le parti si impegnano ad individuare eventuali e specifiche modalità di finanziamento al progetto che converranno.