Tipologia: CCNL
Data firma: 8 marzo 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca.
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Norma di condizionalità
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Relazioni sindacali
• Esame quadro socio-economico
Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di legge
Art. 4 - Unicità di contratto
Art. 5 - Applicazione del contratto
Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco
Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare
Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
Art. 9 - Sicurezza sul lavoro
Art. 10 - Politiche attive del lavoro
Art. 11 - Formazione permanente e continuativa
Art. 12 - Congedi parentali e permessi brevi
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Art. 15 - Riposo settimanale - Pesca costiera e mediterranea
Art. 16 - Riposo giornaliero
Art. 17 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Art. 18 - Orario di lavoro a terra - Pesca mediterranea
Art. 19 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 20 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 21 - Servizi merci e provviste
Art. 22 - Retribuzioni
Art. 23 - Istituzione di una qualifica contrattuale
Art. 24 - Aiuti al settore
Art. 25 - Premio di produzione
Art. 26 - Secondo livello di contrattazione
Art. 27 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Art. 28 - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti
Art. 29 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 30 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri
Art. 31 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 32 - Giorni festivi
Art. 33 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 34 - Giorni festivi nei porti - Pesca oceanica
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
Art. 37 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
Art. 38 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore - Pesca oceanica
Art. 39 - Assicurazioni
Art. 40 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili - Pesca oceanica
Art. 41 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 42 - Assegni per il nucleo familiare
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Fondo previdenza complementare
Art. 46 - Rientro del marittimo al porto di imbarco
Art. 47 - Vestiario
Art. 48 - Affissione del contratto a bordo
Art. 49 - Riscossione deleghe sindacali
Art. 50 - Controversie sindacali
Art. 51 - Commissioni di lavoro
Art. 52 - Commissione paritetica nazionale
Art. 53 - Contributo per l'assistenza contrattuale
Art. 54 - Agevolazioni allo studio
Art. 55 - Trattamento di miglior favore
Art. 56 - Trattamento di malattia/infortunio sul lavoro
Art. 57 - Convenzioni di imbarco
• Fac-simile
Art. 58 - Osservatorio nazionale della pesca marittima
Art. 59 - Ente bilaterale
Art. 60 - Fondo per l'erogazione di integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio
Art. 61 - Ebi-Form
Art. 62 - Indennità in caso di morte
Art. 63 - Servizio militare
Art. 64 - Rappresentanze e diritti sindacali
Art. 65 - Decorrenza e durata
Art. 66 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 67 - Procedura di rinnovo del CCNL
Art. 68 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto
Allegati
Allegato 1 - Tabelle delle retribuzioni e degli imponibili previdenziali ed assicurativi
Allegato 2 - Avviso comune in materia di organizzazione del lavoro nel settore della pesca marittima
Allegato 3 - Verbale di accordo
Allegato 4 - Regolamento Ebi-Pesca (Ebi-Form)
Allegato 5

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

Roma 8 marzo 2005 tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca) e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila Pesca.


Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 154/2004, Federpesca e Fai, Flai, Uila Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.


Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, assume come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" riportate nell'accordo del 23 luglio 1993, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e il sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolo contrattuale, riportate.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasione di scelte d'intervento quali, ad esempio, il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n. 271/1999, n. 272/1999, n. 298/1999), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc.
In sostanza le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio nazionale della pesca e l'ente Ebi-Pesca (Organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell'occupazione nell'ambito gestionale dell'impresa con criteri di produttività.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" consistenti in via esemplificativa nel:
- attuare una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzare il risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- assicurare un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è pertanto necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle Organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.


Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano inoltre di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione nazionale delle imprese di pesca), in incontri periodici con le rispettive Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di realizzazione delle risorse marine (legge n. 41/1982 e successive modifiche ed integrazioni) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle Organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti s'impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali Comitati, esse s'incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni, per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni su descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.


In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso del primo biennio della vigenza contrattuale, con inizio dal mese di settembre 2005, saranno affrontate e definite in appositi incontri le seguenti materie:
- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione del regolamento attuativo dei decreti legislativi nn. 271/1999, 272/1999 e 298/1999;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali, e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'autorità, in assenza di correlato sostegno.


Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.


Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
È considerato in ogni caso membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato ancorché formalmente assoggettato alla legge n. 250/1958 (la piccola pesca).
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A - costiera locale entro le sei miglia;
B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
C - mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia;
D - oceanica o oltre gli stretti.
Nota a verbale
Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.


Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alla stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca".
Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica, la Convenzione d'imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.
Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La Convenzione d'imbarco, da stipularsi davanti all'autorità marittima o consolare, ai sensi della legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle Convenzioni d'imbarco dovranno essere depositate, a cura degli armatori, presso le autorità marittime competenti: capitanerie di porto, e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di enti ed istituti da esse costituiti.


Le tabelle minime d'armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle d'armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle Organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.


Le tabelle d'armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le Organizzazioni sindacali locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza l'attività medesima.
Su istanza dell'armatore, ed entro tre mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'art. 68 al fine di trovare una soluzione.


L'accordo sottoscritto il 26 luglio 2000 (Allegato 3) è stato recepito dalle parti stipulanti all'interno del presente CCNL
Tale accordo sarà applicato, con le gradualità necessarie, a seguito della sperimentazione effettuata in tre marinerie pilota.
Il tavolo di lavoro congiunto, di cui al successivo art. 68, individua, entro il 31 dicembre 2005, le tre marinerie pilota e coordina il monitoraggio delle azioni e misure intraprese rispetto:
- alla definizione dei bacini;
- all'individuazione dei soggetti interessati;
- al coinvolgimento dei soggetti addetti alle attività di prevenzione (ASL, autorità marittima, Ministero salute);
- al ruolo svolto da ciascuno dei soggetti coinvolti.
I risultati delle attività di monitoraggio saranno implementati, per la parte che riguarda la sicurezza sul lavoro, nella revisione dell'art. 8 del CCNL
Al tavolo di lavoro congiunto spetterà inoltre verificare e proporre eventuali armonizzazioni rispetto alle modifiche subite dalle normative in materia di sicurezza.
Le parti si impegnano ad attivarsi presso le sedi competenti affinché l'accordo sindacale venga recepito in sede legislativa.


Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
Nel contesto più generale della modifica dell'art. 318 del codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da Paesi terzi.
In altre parole, si attiveranno azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo n. 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso lo strumento dell'Avviso comune, allegato al presente contratto (Allegato 2).


Nell'attuale contesto di settore, caratterizzato dalle necessità di innalzare i livelli di competitività, di valorizzare e migliorare le competenze e la professionalità delle risorse umane, anche al fine di aumentarne le potenzialità occupazionali, nonché da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, la formazione permanente e continua assume un ruolo strategico anche al fine di sostenerne e incrementarne le prospettive di sviluppo. In particolare, diventa sempre più inderogabile dare risposte positive e concrete alle esigenze di:
- una efficace esplicitazione di fabbisogni professionali;
- disporre di azioni formative adeguate;
- promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo, inteso nella più ampia accezione di insieme di istruzione scolastica e formazione professionale continua e permanente.
A questo fine, le parti stipulanti individuano in Fondimpresa il Fondo per la formazione continua a cui le imprese associate a Federpesca dovranno aderire, per assolvere gli adempimenti formali in materia di formazione continua previsti dalla vigente legislazione. Le parti, inoltre, individuano in Ebi-Form il soggetto demandato a tenere i rapporti con Fondimpresa per quanto riguarda la formazione continua nel settore di sua competenza. Le parti, inoltre:
- convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nel settore proprio di riferimento; si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di migliorare l'operatività e l'efficacia degli strumenti condivisi già esistenti allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni e iniziative attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del comparto e del suo sviluppo.
A questo scopo, le parti convengono sulla necessità di utilizzare in piena sinergia tutti gli strumenti e le risorse messe a disposizione per la formazione e di istituire momenti di promozione nell'ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità offerte dal settore.
In tale ambito, le parti convengono sulla necessità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui esse stesse siano proponenti o titolari e di portarne a conoscenza aziende e lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
a) iniziative specifiche nei Paesi extraeuropei tradizionalmente dediti alla pesca industriale per far fronte ad esigenze di manodopera da imbarcare, anche attraverso programmi formativi in loco;
b) la prosecuzione delle attività di qualificazione della manodopera al fine di far acquisire i titoli professionali e/o certificazioni attraverso l'Osservatorio nazionale della pesca.
Dichiarazione a verbale
La Federpesca effettuerà specifiche attività di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei propri associati ed attraverso gli studi professionali con i quali è in contatto (per le imprese del loro comprensorio), per fornire la modalità con la quale riportare sul modello di denuncia previdenziale l'attribuzione del contributo disoccupazione da versare obbligatoriamente utilizzando il codice attribuito a Fondimpresa.


Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la Rappresentanza sindacale, all'ufficiale capo servizio o al comandante che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 50.


Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà, prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non abbiano consentito l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, verranno concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.


Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.


Durante la navigazione, l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore, alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il comandante e il direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all'entrata/uscita nel/dal porto e nei casi d'avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le ore 6 anticipazione e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.


Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
[…]
Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.


Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.


L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.
Dovrà altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (Dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria/utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.


Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.


La contrattazione di secondo livello potrà esser svolta, in ambito territoriale, nello spirito dell'accordo 23 luglio 1993, in premessa citato, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente CCNL del lavoro.
L'accordo che avrà durata quadriennale, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL, e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.
[…]
Le parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
- tabelle di armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
[…]
Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del CCNL 22 luglio 1997 dovevano essere notificati alle parti stipulanti entro e non oltre il 31 dicembre 1998. Il tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati dopo il 1° gennaio 1999 e durante il corso di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Norma transitoria
Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.
Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.


I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
L'armatore provvederà a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.


Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.
Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.


[…]
Pesca oceanica: l'armatore dovrà accordare il periodo di ferie al marittimo nel porto nazionale d'armamento o di ultima destinazione o d'imbarco.
[…]
Qualora per ragioni di servizio l'armatore non possa concedere in tutto o in parte le ferie, le stesse saranno liquidate alla fine di ogni campagna di pesca.
Pesca nel Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali, con le OO.SS.
[…]


Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[…]
Le parti convengono di affrontare entro il termine di vigenza contrattuale le problematiche relative alla individuazione dei lavori "usuranti" ed i costi a tale individuazione collegati, tenuto conto che il settore, a causa dell'armonizzazione contributiva prevista per il F.p.l.d., è tenuto ad adeguare il predetto contributo obbligatorio.
[…]


Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio del vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute, ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.


Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che sia prescritta dall'autorità nonché, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.


Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate tra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta ed abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta, per mezzo di lettera raccomandata con A.R.
Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si renderà disponibile entro 10 giorni alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione di cui sarà redatto apposito verbale.
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita Commissione paritetica.
Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo consuete forme sindacali.


La presente regolamentazione viene convenuta tra le parti al fine di consentire l'esercizio delle funzioni previste al precedente art. 50.
Componenti della Commissione paritetica
La Commissione è composta da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 3 nominati da Federpesca e 1 ciascuno da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.
Rappresentanti
I componenti della Commissione sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte della Organizzazione che li ha nominati.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della Commissione, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
Presidenza
La Presidenza della Commissione sarà assunta alternativamente, ogni due anni, da un rappresentante di Federpesca e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Spetta al Presidente la convocazione della Commissione.
Segreteria
La segreteria della Commissione sarà assunta a turno da un rappresentante di Federpesca se la Presidenza è affidata al rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
Sede
La Commissione ha sede e si riunisce presso gli uffici di Federpesca.
Operatività della Commissione
La Commissione è presieduta dal Presidente.
La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti; le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.


Nel caso in cui le Convenzioni di imbarco vengano stipulate non in conformità al presente CCNL il rapporto di lavoro sarà regolato comunque dalle presenti condizioni generali.
Una copia della predetta Convenzione dovrà essere consegnata, subito dopo la stipula, presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera di assunzione.


Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, confermano l'operatività dell'Osservatorio nazionale della pesca marittima (ONP), costituito legalmente il 27 gennaio 1994, al fine di:
- dare risposte adeguate alle sfide del mercato, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, mediante miglioramenti gestionali e dell'organizzazione del lavoro al fine di assicurare la qualità del prodotto pescato nell'ambito dello sviluppo della capacità competitiva dell'impresa;
- salvaguardare lo svolgimento dell'attività di pesca, programmando i periodi destinati alle catture, nell'ottica dei processi di protezione delle risorse alieutiche e del lavoro in mare;
- valorizzare le risorse umane attraverso la qualificazione/riqualificazione degli addetti;
- promuovere il ruolo svolto dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL della pesca marittima nell'ambito del dialogo sociale europeo.
Saranno oggetto d'analisi:
a) il sistema delle politiche sociali del settore in Europa e l'evoluzione della normativa comunitaria con particolare riferimento alle materie sociali;
b) le esperienze di organizzazione del lavoro e d'inquadramento professionale in Europa comparabili con le specificità della pesca italiana;
c) la normativa nazionale in tema dei rapporti di lavoro e delle tutela sociali;
d) il mercato unico europeo ed i rapporti con i Paesi extracomunitari dell'est europeo e del Mediterraneo: prospettive produttive ed occupazionali;
e) gli investimenti globali sulla ricerca applicata:
- al miglioramento del ciclo aziendale;
- allo sviluppo sperimentale dei prodotti e delle catture, teso alla salvaguardia della sostenibilità dell'ambiente in generale;
- alla qualità del prodotto pescato;
- al risparmio energetico;
f) le tematiche della sicurezza del lavoro in riferimento alle leggi ed ai contratti coordinandosi con gli Istituti preposti Inail-Ipsema, al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio, nonché le problematiche di coordinamento nel recepire le direttive UE in materia;
g) le problematiche occupazionali derivanti anche da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Le esigenze delle azioni d'intervento formativo e di riqualificazione con particolare attenzione alle fasce deboli ed ai lavoratori extracomunitari.
Le parti convengono che la gestione delle azioni promosse/sviluppate dalla struttura dell'Osservatorio nell'operatività concreta (rendere operativi i progetti di qualificazione e riqualificazione di qualsiasi natura, monitorare le esigenze di formazione e di informazione con riferimento alla sicurezza del lavoro ed ai conseguenti adempimenti, acquisizione ed elaborazione di dati, produzione di statistiche, ecc.) è affidata all'Ente bilaterale già costituito fra le parti firmatarie del presente CCNL e previsto agli artt. 59, 60, 61.
La gestione delle attività, in via transitoria e sino alla operatività concreta dell'Ente gestore come sopra richiamato, resta affidata al Comitato esecutivo ed al Presidente del costituito Osservatorio.
Il Comitato esecutivo dell'Osservatorio è composto da 6 persone di cui 3 espressione della Federpesca e 3 di espressione sindacali in rappresentanza paritetica per la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila Pesca.
Il Comitato esecutivo avrà fra i compiti, quello di individuare priorità di analisi istruttorie e di eventuali interventi nei confronti di istituzioni, amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle relative possibili soluzioni con particolare riferimento ai fabbisogni formativi.
Ciascuna delle parti potrà richiedere riunioni del Comitato esecutivo qualora ne ravvisi specifiche esigenze.


La Federpesca e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca hanno istituito, quale istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l'Ente bilaterale, denominato Ebi-Pesca.
L'Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:
- rendere operative le intese, convenute tra le parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese armatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi a partire da quanto previsto dai successivi artt. 60 e 61;
- favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima nonchè la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali;
- rendere operative le necessarie attività di formazione, informazione, qualificazione, riqualificazione del personale ed in genere tutto quanto previsto dalle analisi congiuntamente svolte tra le parti;
- rendere operative le ricerche promosse dall'Osservatorio di cui all'art. 58.
Le parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le parti costituenti, che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria.
Le parti hanno definito la composizione degli Organismi del Fondo in forma paritetica.
All'Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o i Fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le parti stipulanti il presente accordo utilizzando le strutture dell'Ente stesso e/o la struttura dell'eventuale Ente esterno convenzionato.
Le parti si danno reciprocamente atto in relazione al 1° comma, che l'Ente bilaterale Ebi-Pesca è costituito con carattere di peculiarità in funzione della Rappresentanza delle imprese di pesca propria della Federpesca.


Le parti stipulanti, con riferimento all'art. 59 del presente CCNL, hanno istituto all'interno dell'Ente bilaterale Pesca (Ebi-Pesca) un apposito strumento denominato "Ebi-Form" che dovrà:
- rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore gestendo i relativi progetti;
- monitorare sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti nel settore relativamente all'applicazione dei decreti legislativi n. 271/1999, n. 272/1999, n. 298/1999;
- gestire le attività collegate al sopra richiamato monitoraggio;
- gestire i progetti relativi all'acquisizione di dati e notizie riferiti al settore attraverso la ricerca e la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi;
- produrre statistiche da utilizzare per conoscenze economico-territoriale;
- gestire tutti i progetti riferiti ad analisi specifiche relative al settore;
- favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente bilaterale definirà il regolamento attuativo di Ebi-Form, le parti, dandosi reciprocamente atto che l'Ente bilaterale della pesca (Ebi-Pesca), ha tra i suoi compiti statutari anche quello di gestire le attività citate in questo articolo, stabiliscono che Ebi-Form deve essere inteso come diretta emanazione dell'Ente bilaterale della pesca (Ebi-Pesca).


Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970.
In sede di tavolo congiunto tenuto conto delle caratteristiche del settore, potranno essere individuate modalità di Rappresentanze unitarie di compartimento o intercompartimentali.


Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie e facenti parte del CCNL:
1) applicazione al settore dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro tenuto conto della legge di orientamento della pesca (art. 6, D.Lgs. n. 226 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni ed art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del Codice della navigazione;
2) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
3) modalità e contenuti delle attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti del settore;
4) rendere operativo l'accordo 26 luglio 2000, Allegato 3, sulla sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente CCNL;
5) modalità ed ipotesi finalizzate al rafforzamento degli Organismi bilaterali in particolare l'Osservatorio nazionale della pesca;
6) possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle autorità;
7) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del CCNL
8) predisporre con nota "ad hoc" la posizione dei membri di equipaggio - ai fini del fermo tecnico e del correlato compenso - coerente con la disciplina dell'articolato contrattuale (art. 2);
9) regolamentare le Rappresentanze sindacali unitarie, i diritti sindacali ed in generale quanto previsto al punto 11 dell'accordo di rinnovo del 13 giugno 2001.


L'anno 2005, il giorno 19 del mese di aprile, in Roma, nell'ambito del tavolo nazionale negoziale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i membri di equipaggio imbarcati su natanti dediti alla pesca marittima, alla presenza dell'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora, sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole e forestali con delega alla pesca;
Tra la Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca) la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila Pesca è stato definito il seguente avviso comune in materia di organizzazione del lavoro a bordo delle navi da pesca marittima.
Premessa
Le parti ritengono che la salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito del settore rappresentato, nonché la tutela della produzione ittica nazionale, stante la specificità del contratto alla parte, siano obiettivi comuni da perseguire rimettendo in moto dinamiche di mercato capaci di rideterminare, nel medio periodo, una situazione di maggiore equilibrio tra domanda ed offerta del prodotto ittico prelevato dalla flotta nazionale, attualmente penalizzato dalle importazioni, capace di assicurare stabilità al sistema pesca nazionale.
È convinzione delle parti che gli elementi di distorsione derivano principalmente:
- dall'eccessiva rigidità della regolamentazione relativa all'organizzazione delle attività di pesca, che peraltro determina una concentrazione dello sforzo di pesca in determinate giornate lavorative;
- dall'inadeguata applicazione al settore degli strumenti concernenti la promozione delle "politiche attive del lavoro" finalizzati ad incrementare l'occupazione nel settore;
- dall'assenza di un sistema di ammortizzatori sociali che fornisca adeguate garanzie sociali ai lavoratori del settore nelle ipotesi di mancata attività per cause di forza maggiore.
Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di consentire alle imprese di pesca una autonomia ed una flessibilità nella gestione della propria attività, nel rispetto dell'invarianza dello sforzo di pesca, delle norme di sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo.
Nel contesto sopra indicato le parti ravvisano inoltre le possibilità di una più adeguata applicazione delle modalità di riposo del personale imbarcato anche in conformità a quanto previsto dalla legge e dagli istituti della contrattazione collettiva in materia di ferie.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
- comune impegno per favorire l'adozione di un adeguato provvedimento normativo che permetta alle imprese di pesca di modulare flessibilmente la propria attività con piani di gestione, fermo restando il numero massimo di giornate pesca annue teoricamente utilizzabili, in modo da non incrementare lo sforzo di pesca, tenendo opportunamente conto dei vari sistemi e dei diversi areali di pesca e per conseguire l'introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali, coerente con l'organizzazione del lavoro sopra indicato, atto a compensare i marittimi imbarcati per mancata attività dovuta a cause di forza maggiore.
In tale contesto operativo, stante la peculiarità del settore della pesca marittima, si potrà realizzare la fruizione delle ferie per i membri d'equipaggio in conformità all'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 e successive modificazioni.
Inoltre le parti concordano e si attiveranno per individuare percorsi idonei finalizzati alla concreta applicazione al settore degli strumenti di politica attiva del lavoro quali l'apprendistato, gli stages formativi, la formazione professionale, nonché per conseguire, nelle forme più semplificate, il permesso d'ingresso e lavoro dei marittimi provenienti da Paesi terzi.
Le parti sollecitano l'introduzione di incentivi economici in favore delle imprese che rinnovano il natante ai fini specifici della sicurezza sul lavoro, evidenziando che l'applicazione delle forme incentivanti in favore delle imprese della pesca deve essere subordinata al rispetto sostanziale, da parte delle aziende, della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, le parti auspicano un riassetto della disciplina sulle attività di vigilanza e controllo al fine di delimitare o coordinare le attività delle autorità competenti, per assicurarne un migliore e razionale svolgimento.