Tipologia: CCNL
Data firma: 12 aprile 2005
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Fenascop e Uil-Flp
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Fenascop

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Art. 10 - Appalti - cambi di gestione
Art. 11 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 12 - Attività di volontariato
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicaps
Titolo III Diritti sindacali
Art. 14 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 15 - Assemblea
Art. 16 - Diritto di affissione
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali
Art. 18 - Aspettativa sindacale
Art. 19 - Contributi sindacali
Art. 20 - Licenziamento e trasferimento di dirigente sindacale
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione del personale
Art. 22 - Documenti di assunzione
Art. 23 - Visite mediche
Art. 24 - Periodo di prova
Art. 25 - Preavviso
Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 28 - Indennità in casi di decesso
Art. 29 - Lavoro a tempo parziale
Art. 30 - Contratto di inserimento
Art. 31 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 32 - Lavoro temporaneo
Art. 33 - Apprendistato
Art. 34 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 35 - Doveri del personale
Art. 36 - Ritardi ed assenze
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 39 - Tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro
Art. 40 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 41 - Facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria
Art. 42 - Patrocinio legale delle dipendenti o dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 43 - Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 44 - Ritiro patente
Art. 45 - Copertura assicurativa nell'utilizzo dei mezzi propri di trasporto
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 46 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 47 - Declaratoria delle singole categorie
Art. 48
Art. 49 - Passaggio di posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale
Personale in servizio
"Una tantum"
Trattamento economico a regime
Titolo VII Retribuzioni
Art. 50 - Posizioni economiche
Art. 51 - Paga giornaliera e oraria
Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 52 - Orario di lavoro
Art. 53 - Riposo settimanale
Art. 54 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Servizio militare e chiamata alle armi
Art. 57 - Gravidanza e puerperio
Art. 58 - Congedo matrimoniale
Art. 59 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 60 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 61 - Permessi e recuperi
Titolo IX Permessi
Art. 62 - Donazione di sangue o emoderivati
Art. 63 - Aspettativa non retribuita
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 64 - Diritto allo studio
Art. 65 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Art. 66 - ECM
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 67 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 68 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 69 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 70 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 71 - Divise ed indumenti di servizio
Titolo XII Retribuzione
Art. 72 - Corresponsione della retribuzione
Art. 73 - Scatti di anzianità
Art. 74 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 75 - Cumulo delle mansioni
Art. 76 - Passaggio ad altra funzione per idoneità fisica
Art. 77 - Tredicesima mensilità
Art. 78 - Quattordicesima mensilità
Art. 79 - Trattamento di famiglia
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto
Art. 81 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 82 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 83 - Uso della mensa e dell'alloggio
Art. 84 - Servizio di reperibilità
Art. 85 - Pronta disponibilità
Titolo XIII Mobilità missioni e trasferimenti
Art. 86 - Mobilità
Art. 87 - Trasferimento
Art. 88 - Trattamento di missione
Art. 89 - Attività di soggiorno
Art. 90 - Trasferimenti di residenza
Art. 91 - Condizioni di trasferibilità
Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 92 - Commissione paritetica nazionale e provinciale
Previdenza complementare
Allegati
Allegato 1 - Tabelle di riconduzione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione
Allegato 2 - Tabelle di calcolo economico dell'"una-tantum" e del reinquadramento del personale in servizio Fenascop

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle istituzioni aderenti alla Fenascop

Il giorno 12.04.2005 presso la sede della Fenascop si sono incontrati Fenascop e Uil - Flp Nazionale
I quali
- considerato che il CCNL sottoscritto tra le parti è scaduto e necessita di essere rinnovato
Concordano
- di sottoscrivere l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle strutture associate alla Fenascop e di sottoscriverlo in seguito alla consultazione dei rispettivi organismi e dei lavoratori
- L'allegato contratto avrà decorrenza dal1/1/2002 al 31/12/2005, allineato alle scadenze degli altri CCNL vigenti nel più vasto settore socio - sanitario - educativo- assistenziale
- Le parti si impegnano ad un confronto diretto per facilitare l'applicazione del CCNL.
- Le parti si impegnano a reincontrarsi tra 6 mesi per valutare l'andamento complessivo dell'applicazione contrattuale e del settore.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, si applica a tutto il personale dipendente da imprese private o sociali, fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, nel seguito definite istituzioni, aderenti alla Fenascop. Tali iniziative organizzate sono strutture intermedie extraospedaliere ed erogano in regime residenziale o semiresidenziale, prestazioni di tipo terapeutico, relazionale, riabilitativo ed ambientale a soggetti con problematiche psichiatriche.
Tali strutture si differenziano da quelle ospedaliere in quanto non sono rivolte a soggetti in fase acuta, per i quali sono titolate ad intervenire le strutture sanitarie-ospedaliere. Le strutture elencate nella sfera di applicazione del presente CCNL ospitano persone in situazione di post-acuzie e/o cronicità, per le quali anche il termine "riabilitazione" può assumere tanto il significato di "reinserimento nel normale contesto di vita", quanto quello di "riduzione del livello di dipendenza" ed "acquisizione e mantenimento del massimo grado di autonomia possibile".
Queste strutture si caratterizzano pertanto per un alto livello socio-assistenziale e per interventi sanitari e riabilitativi di base, anche di tipo sanitario che si possono definire ad alta specialità e tecnologia "umana".
Le operatrici e gli operatori impegnate/i nei servizi, pur avendo per alcune figure lo stesso titolo professionale di quelle operanti nelle strutture sanitarie, debbono essere in possesso di una professionalità caratterizzata anche e soprattutto da un alto livello socio-assistenziale essendo il loro intervento improntato prevalentemente ad attività di nursing e relazioni, oltre che in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel campo dell'assistenza psichiatrica.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire l'instaurarsi di corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli, anche al fine di realizzare la miglior gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL, anche nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi difficoltà di applicazione, vengono concordati appositi protocolli allegati al presente accordo, per farne parte integrante, in cui si individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente contratto.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello di istituzione
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste garantiranno, ove richiesto, alle OO.SS. firmatarie del CCNL ed alle RSU o in loro assenza alle RSA una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- decentrata: regionale, provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le rappresentanze territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dagli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Qualora la contrattazione dovesse concretizzarsi a livello di singola organizzazione dovrà coinvolgere anche l'RSU o, in loro assenza, le RSA Le RSU sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale
- trattamento economico.
In ciascuna organizzazione, o a livello territoriale, le parti potranno stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
- i criteri relativi:
[…]
e) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
- le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- implicazioni in ordine alle qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda dei servizi;
- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ogni altra materia espressamente demandata, dal presente contratto.

Art. 9 - Commissione paritetica nazionale e regionale
La Commissione paritetica nazionale è composta da 4 membri dei quali 2 designati dalla Fenascop e 2 designati dalle OO.SS firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore socio-sanitario-assistenziale educativo, in materie di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
Entro 3 (tre) mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento sulla base del quale far funzionare la Commissione paritetica nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie alla stessa demandate nonché quant'altro necessario.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali con le medesime finalità.

Art. 10 - Appalti - Cambi di gestione
In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto ed è quindi, soggetto, a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, pur nella distinzione dei ruoli, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, al fine di perseguire la continuità e la qualità del servizio, concordano quanto segue:
- la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte di questi, ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell'istituzione ed alle OO.SS territoriali;
- con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento, è tenuta a dare formale informazione alle OO.SS territoriali circa l'inizio della nuova gestione; si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del presente CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità e gli eventuali accordi integrativi.
In caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o dell'organizzazione dei servizi o ancora delle tecnologie produttive adottate, anche per intervento da parte del committente, che potessero comportare ripercussioni sul dato occupazionale, le parti attiveranno un confronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.

Art. 13 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicaps
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicaps si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 14 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. e dalla Fenascop, che è parte integrante del presente accordo.
[…]
Qualora e fino a quando non siano elette le RSU le funzioni saranno svolte dalle RSA.

Art. 15 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante lo stesso, nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 14 del presente CCNL e nella misura di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza. Andrà altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 16 - Diritto di affissione
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Istituzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Documenti di assunzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla dal D.Lgs. n. 196/2003, dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni all'atto dell'assunzione le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare, o consegnare, o autocertificare laddove consentito, i documenti di seguito elencati, a prendere visione del CCNL e del regolamento interno dell'istituzione ove esistente, ed a darne accettazione integrale di quanto in essi contenuto:
[…]
- certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;
- libretto di idoneità sanitaria, ove richiesto, a norma di legge;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell'Istituzione, potranno essere attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse a rischi professionali, il personale è tenuto a sottoporvisi.
[…]

Art. 23 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore), l'Associazione potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti ad opera delle strutture sanitarie pubbliche; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione, ove previsti dalla legge vigente, saranno a carico dell'Istituzione.

Art. 30 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato in predette fonti, valgono le norme del presente articolo contrattuale nonché quelle di cui all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento, allegato al presente CCNL, o, in carenza, quelle relative al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli indicati all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.
All'atto dell'assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto compatibili, richieste per la generalità del personale, di cui all'art. 18.
La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi nè superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima non potrà superare i 12 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto di inserimento/reinserimento dovranno essere indicati:
a) la durata del contratto;
b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato dell'art. 19 per lo specifico livello di appartenenza del lavoratore;
c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di due livelli, ai livelli retributivi di cui alle declaratorie dell'art. 33;
e) il progetto individuale di inserimento;
f) il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, disciplinato come per i dipendenti e le dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella qualifica di riferimento.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore nel contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
- la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo;
- la durata e le modalità della formazione.
La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 16 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo e a richiesta ne rilascerà relativo attestato.
Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento/reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato nel periodo susseguente.
[…]

Art. 31 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art. 1) del presente CCNL, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico, produttive, organizzative o sostitutive di cui al D.Lgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e all'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1993, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
b) attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la pubblica amministrazione;
c) sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
e) sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%.
Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all'art. 5, comma 6 del presente CCNL
Le politiche adottate dall'azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, di cui all'art. 4, punto c).
[…]

Art. 32 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Istituzione e/o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i dalla Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Istituzione.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono anche oggetto delle erogazioni derivanti dalla contrattazione a livello di Istituzione ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L'Istituzione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti convengono altresì di promuovere su tale tema un confronto allargato ai diversi soggetti interessati.

Art. 33 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 276/2003.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età.
Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del presente CCNL
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate, preso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell'azienda.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) categoria A-B-C: durata 32 mesi;
b) categoria D-E-F: durata 40 mesi.
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
[…]
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994 dev'essere sottoposto alle visite mediche preventive e a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi.
[…]
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato dall'art. 22, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall'art. 36 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore non quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato può essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguata che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo e alla struttura pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
[…]
La disciplina dell'apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l'approvazione delle leggi regionali in materia.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale, convengono di costruire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.
In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costruire un Osservatorio atto a monitorare futuri sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste.
Qualora intervenissero sulle materie indicate e su altri titoli del D.Lgs. n. 276/2003 accordi interconfederali le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi degli stessi per la introduzione nell'articolo contrattuale.

Art. 34 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati avverrà secondo le norme di legge vigenti.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 35 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'istituzione ed alle regole della stessa, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Sono obblighi della lavoratrice o del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
[…]
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle proprie mansioni e che possano compromettere la sicurezza della lavoratrice o del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Il regolamento interno, ove esistente, predisposto dall'Istituzione deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all'atto dell'assunzione od al momento della successiva stesura ed affisso in luogo pubblico per la sua consultazione.
Esso non potrà contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituzione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e nel pieno rispetto delle procedure ivi […]
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di tre ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni;
5) licenziamento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che:
a) […] abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Istituzione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti; compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempre che si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nella sede stessa senza permesso dell'Amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 38 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dalle rappresentanti o dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori e delle datrici o datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 39 - Tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere le lavoratrici e i lavoratori interessati nel tentativo di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533).

Art. 40 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà della lavoratrice o del lavoratore o dell'Istituzione di adire l'Autorità giudiziaria.
Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o uomini, in numero di tre saranno nominate o nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisce la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno su nomina dell'Istituzione;
c) una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui all'arbitrato irrituale.
Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisca la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b) una o uno su nomina dell'Istituzione;
c) una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina ad un ordine professionale alla Presidente o al Presidente del Tribunale.
La decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolate dalle Istituzioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

Art. 41 - Facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al precedente art. 40.

Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 52 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutto il personale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario giornaliero, di norma, non può superare le otto ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle Amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza all'utenza e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con la stessa.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo del presente contratto.
All'interno della stessa istituzione e/o nelle singole unità operative potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario di lavoro secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, anche in fasce orarie differenti.
Nell'organizzazione del lavoro si tenderà al superamento dell'orario spezzato, fermo restando che non dovrà derivarne un maggior onere a carico dell'Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano la compensazione tra le diverse misure di orario settimanale, rispetto a quello ordinario di cui al 1° comma.
Conseguentemente, se il maggior orario effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore non dovrà comportare a compenso per lavoro straordinario, per le settimane con orario di durata ridotta, rispetto a quella prevista dal comma 1 del presente articolo, non si darà luogo a riduzione della normale retribuzione.
Il numero di settimane consecutive per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore alle 38 ore non può superare le cinque, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverso da 38 ore con le adeguate compensazioni ed inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1997, n. 54 ed al D.P.R. 28 gennaio 1985, n. 792 sono state assorbite nell'orario di lavoro di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le parti firmatarie convengono che le singole istituzioni siano tenute ad inviare alla Direzione provinciale del lavoro, settore Ispezione del lavoro competente per territorio, la comunicazione dell'avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, calcolato con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi.
Secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene di riprendere a riferimento la media di 8 ore di lavoro notturno nell'arco di 4 settimane lavorative.
[…]

Art. 53 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità prevista all'art. 68.
Qualora il giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno, il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore dallo smonto turno dell'ultimo servizio prestato.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 55 - Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.

Art. 57 - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario dell'effettuazione degli esami.
Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Per un ulteriore periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]
L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 61 - Permessi e recuperi
A richiesta la lavoratrice o il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l'Istituzione, con altrettante ore di lavoro.

Titolo IX Permessi
Art. 62 - Donazione di sangue o emoderivati

La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 65 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio.
A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili.
Nelle Istituzioni o Unità operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto, ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori non contemporaneamente, nel corso dell'anno.
In ogni Unità operativa e nell'ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessato dovranno presentare la domanda scritta all'Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi.
Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all'Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Qualora la dipendente o il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l'ultima retribuzione.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli Organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l'effettiva frequenza.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 68 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 69 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive integrazioni e/o modificazioni, entro nove mesi dalla stipula del presente CCNL, le parti costituiranno apposito protocollo, che sarà parte integrante del presente CCNL

Art. 70 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le singole sezioni valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità i singoli interventi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla concessione edilizia.

Art. 71 - Divise ed indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Il lavaggio di dette divise o indumenti è a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti. Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Istituzione.

Titolo XII Retribuzione
Art. 76 - Passaggio ad altra funzione per idoneità fisica

Le Istituzioni, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente non venga riconosciuta l'idoneità fisica in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzativo delle sezioni, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità residuali, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Art. 81 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
[…]
Il lavoro straordinario diurno, festivo notturno, potrà anche essere retribuito, in accordo con la dipendente o il dipendente, con riposo sostitutivo, salvo la corresponsione della sola maggiorazione prevista dal contratto di cui all'articolo successivo.

Art. 84 - Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione territoriale o di Istituzione in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture.

Art. 85 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede decentrata.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 45 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 20,66 lordi per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 92 - Commissione paritetica nazionale e provinciale

È istituita in Roma presso la Fenascop la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
I corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche provinciali aventi il compito di:
- definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo;
- con riferimento alla Legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.