Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 28 luglio 2005
Validità: 01.08.2005 - 31.07.2009
Parti: Fise e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilpost, Ulitrasporti
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto

Sommario:

Dichiarazione delle parti
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 7 - Cessazione di appalto
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 17 bis - Orario di lavoro discontinuo
Art. 35 - Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati
Art. 44 - Indennità di trasferta
Art. Nuovo - Ritenute per quote associative ed assicurative
Art. 10 - Contratti a termine
Art. 14 - Somministrazione di lavoro
Art. Nuovo - Apprendistato professionalizzante
Art. Nuovo - Contratti di inserimento
Articolo Nuovo - Contratti di apprendistato, di inserimento, di somministrazione e a termine - Percentuali di utilizzo
Previdenza complementare
Decorrenza e durata
Parte economica

Accordo di rinnovo per i dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto

Addì 28 luglio 2005 in Roma, tra Fise e Slc-Cgil Nazionale, Slp-Cisl Nazionale, Uilpost Nazionale, Uiltrasporti Nazionale è stato rinnovato il CCNL 18 luglio 2001 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto.

Dichiarazione delle parti
Le parti convengono che l'attuale situazione del mercato dei servizi postali in appalto è caratterizzata dalla rilevante presenza di numerose irregolarità di vario tipo, che vanno dalle evasioni contributive al lavoro sommerso, dall'incompleta applicazione delle norme contrattuali collettive a ribassi in sede di gare di appalto significativamente al di sotto delle tabelle di costo del lavoro di cui alla legge n. 327/2000 ed ai relativi decreti ministeriali attuativi.
Ciò naturalmente determina situazioni dannose per le imprese del settore in regola con leggi e contratti nonché per i lavoratori del comparto.
Conseguentemente le parti, ciascuna nell'interesse dei propri rappresentati, convengono di promuovere idonee azioni di difesa, nei confronti della situazione sopra indicata, e di inversione delle accertate tendenze negative onde restituire al settore una più ampia correttezza, incontrandosi con il fine di individuare congiuntamente le soluzioni più idonee ai problemi evidenziati, ogni qual volta si presentassero.
Per il raggiungimento di tali fini, le parti opereranno senza l'osservanza di forme particolari, salvo quanto potrà essere stabilito d'intesa tra le parti per una migliore efficacia delle iniziative, a condizione dell'accordo, di volta in volta, delle due parti, datoriale e sindacale.
Le parti stipulanti il presente CCNL pertanto sono abilitate a rappresentare le problematiche del settore ed a proporre soluzioni di interesse comune nei confronti di tutti gli enti e le istituzioni interessate alle attività del settore.
Periodicamente inoltre le parti si incontreranno per gli opportuni monitoraggi del settore, ed effettuare le valutazioni relative.

Art. 17 - Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 40 ore settimanali, di norma su sei giorni.
2. La durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di 4 mesi.
[…]
4. L'azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
5. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
6. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
7. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
8. Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con due riprese, dopo l'inizio dell'orario di lavoro, nell'ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di una interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
L'esigenza di riprese in numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresentanza sindacale.
9. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003, il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato da necessità tecniche e organizzative dell'azienda, previo confronto, qualora possibile, con le RSA ovvero con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
[…]
Dichiarazioni a verbale
A livello aziendale o territoriale potranno essere concordate tra le parti deroghe al presente articolo, fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
Le parti stipulanti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di primo livello.

Art. 17 bis - Orario di lavoro discontinuo
Le parti convengono di avviare entro il 31 dicembre 2005 un tavolo tecnico con il fine di esaminare gli aspetti relativi a nuove attività nel settore, il cui svolgimento richiede prestazioni aventi carattere di discontinuità, e di procedere ad una complessiva intesa sull'argomento.

Art. 10 - Contratti a termine
1. Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo Unice - Ceep - Ces del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi per l'avvio di un nuovo servizio. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale.
3. Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nella misura di cui all'articolo ... (Percentuali di utilizzo) in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- imprevista intensificazione di attività;
- esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
- esecuzione di un'opera o di un servizio non predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale;
4. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001.
5. L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare.
[…]

Art. 14 - Somministrazione di lavoro
Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, oltre che in tutti i casi in cui sia possibile l'assunzione a tempo determinato a norma dell'articolo 10 del presente CCNL, a fronte di ragioni tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo quali:
- punte di più intensa attività, dovuta ad incremento di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali;
- assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
- sostituzione di una posizione vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
- esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
- esecuzione di attività o servizi che richiedano impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
I prestatori di somministrazione di lavoro impiegati per le fattispecie contrattuali di cui sopra non potranno superare in media annuale la percentuale di cui all'articolo à.. (percentuali di utilizzo).
Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui sopra dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.

Art. Nuovo - Apprendistato professionalizzante
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2005 con il fine di definire una completa regolamentazione, inclusi i piani formativi, in materia di apprendistato professionalizzante; nel periodo transitorio, le parti confermano la piena validità della disciplina contrattuale di cui all'articolo 13 del CCNL 18/7/2001.

Art. Nuovo - Contratti di inserimento
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. In relazione ai soggetti di cui al punto b) del comma precedente, si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata, per un massimo di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata di trentasei mesi;
- il periodo di prova, previsto per il livello di inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento / reinserimento;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento, inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto di inserimento / reinserimento oggetto del contratto.
4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
6. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di settanta giorni; qualora il contratto di inserimento preveda una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un massimo di ottanta giorni.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico Inps, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal presente CCNL per il livello assegnato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
9. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

Articolo Nuovo - Contratti di apprendistato, di inserimento, di somministrazione e a termine - Percentuali di utilizzo
I contratti di apprendistato, di inserimento, di somministrazione e a termine di cui al terzo comma dell'articolo 10 del presente CCNL possono essere stipulati complessivamente nella misura del 20% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 10% per ciascuna tipologia contrattuale.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.
A livello aziendale o territoriale potranno essere concordate tra le parti deroghe ai limiti sopra individuati.