Tipologia: Avviso comune
Data firma: 16 settembre 2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Agci-Agrital e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura
Fonte: ADAPT
Sommario:
Premessa Ambito di applicazione Sorveglianza sanitaria |
Informazione e formazione Lavoro occasionale accessorio per attività agricole stagionali Impegno a verbale |
Avviso Comune Recante indicazioni per l'attuazione dell'art. 3, c. 13, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Agci-Agrital e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Premesso
• che l'art. 3, e. 13. del d.lgs. 9 aprile 2008. n. 81 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole ambientali e forestali, l'emanazione di disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative;
• che la medesima norma prevede che le disposizioni di semplificazione debbono essere emanate nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che il relativo decreto ministeriale attuativo deve essere emanato sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;
• che le Parti sociali del settore agricolo hanno ritenuto di addivenire col presente documento alla definizione di proposte condivise
tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali e datoriali in epigrafe indicate
Convengono
Ambito di applicazione
• Le imprese agricole possono applicare le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria di cui all'art. 3. c. 13. del d.lgs. 9 aprile 2008. n. 81 nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Sorveglianza sanitaria
• Gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal d.lgs. 81/2008, possono essere assolti mediante visita medica preventiva, nei limiti della normativa vigente ed in rapporto alla mansione svolta ed ai rischi connessi, da effettuarsi presso la ASL o il medico competente senza aggravi di costi per i lavoratori:
• la visita medica è finalizzata ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni normalmente ricomprese nell'ambito del lavoro stagionale agricolo di cui al paragrafo precedente;
• la visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale, per le lavorazioni di cui al paragrafo precedente, nel limite di 50 giornale fanno presso altre imprese agricole senza la necessità di ulteriori accertamenti medici;
• l'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione;
• il lavoratore è tenuto a rilasciare copia della certificazione alle imprese assuntrici:
• gli culi e gli organismi bilaterali del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, anche mediante convenzioni con le ASL o con i medici competenti.
Informazione e formazione
• Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente accordo, possono essere assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli enti e dagli organismi bilaterali del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per 1"identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed all'identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.
• ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzala nei documenti relativi a formazione e informazione.
Lavoro occasionale accessorio per attività agricole stagionali
• Le indicazioni del presente Avviso comune possono trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
Impegno a verbale
Le Parti, sempre al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro in agricoltura, inoltre:
• si impegnano ad adeguare i Protocolli d'intesa richiamati dai CCNL vigenti e l'annesso libretto sanitario individuale aggiornandoli alla legislazione successivamente intervenuta, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al T.U. sulla sicurezza in materia di libretto formativo, anche al fine di renderli maggiormente fruibili per le imprese e i lavoratori.
• si impegnano a definire, entro sei mesi, un accordo specifico, come previsto dall'art. 48 del D.lgs. 81/2008. per disciplinare le modalità di elezione o designazione degli RSL e degli RSLT.
• invitano il Governo e gli enti previdenziali ed assicurativi a dare attuazione all'art. 1. c. 60. della legge n. 247/2007 che prevede lo sgravio dei contributi antinfortunistici in misura non superiore al 20 per cento in favore dei datori di lavoro agricolo che rispettano la normativa in materia di sicurezza e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente.
Roma, lì 16 settembre 2011