Tipologia: Accordo in materia di salute e sicurezza del lavoro
Data firma: 28 gennaio 2005
Parti: Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Sada-Fast-Confsal, Snala-Cisal, Ugl
Settori: Edilizia, Cantieri stradali, Anas
Fonte: FILT-CGIL


Accordo in materia di salute e sicurezza del lavoro
Il giorno 28 gennaio 2005 i Rappresentanti dell’Anas spa e le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa Anas, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, Ugl
- Considerando che la realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nell’azienda impone la necessità di attuare una serie di iniziative volte ad attuare un sistema efficace, moderno ed integrato per il raggiungimento degli obiettivi fissati nello spirito partecipativo previsto e contenuto anche dalle Direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale che le ha recepite;
- Ritenendo di dover attuare quanto disposto dall’art. 70 del CCNL anche in considerazione del principio fondamentale che la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’Azienda.
le parti concordano che:
1) Entro 60gg. dalla data del presente accordo verrà convocata apposita riunione, sulla base di una proposta programmatica aziendale volta all’introduzione delle linee guida Uni/Inail del 28/9/2001, diretta ad orientare il sistema complessivo della 626/94 e di gestione della qualità a tale modello di riferimento.
2) A sostegno dell’Ufficio centrale per la materia di salute e sicurezza del lavoro, opererà un’adeguata struttura organica, coadiuvata da un gruppo di monitoraggio e consulenza composto da RSPP ed esperti nella materia, che opererà in stretto raccordo con l’Organismo paritetico centrale; operando un efficace distinzione organizzativa di tali ruoli da quelli
assegnati al Servizio di prevenzione e protezione di supporto al datore di lavoro della Direzione Generale.
3) Nomina, entro 15 giorni dal presente accordo, del Presidente dell’Organismo Paritetico nazionale previsto dal CCNL.
Inoltre, in attuazione di quanto già previsto anche da accordi specifici, si concorda altresì:
a) Di provvedere all’emanazione del Regolamento per la fornitura dei DPI e degli indumenti di lavoro secondo quanto scaturirà dal confronto con le OO.SS. anche partendo dal risultato del tavolo tecnico all’uopo costituito, con definizione di una procedura di fornitura di indumenti di lavoro e di DPI che tenga presente le esigenze di omogeneità e uniformità delle caratteristiche degli stessi, oltre che di convenienza economica, nel rispetto delle esigenze di tempestività di prevenzione dei rischi lavorativi e di responsabilità attribuite ai Datori di lavoro territoriali.
b) Entro 30 giorni dal presente accordo verrà presentato il programma di formazione aziendale all’Organismo paritetico nazionale secondo l’art. 69 del CCNL e finalizzato alla formazione di cui al D.lgs 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso periodo verranno avviati direttamente da parte aziendale i relativi corsi per il ruolo di Datore di lavoro e di Dirigente anche secondo l’accordo del 5 giugno 2002.
c) Per lo sviluppo della materia della formazione, informazione ed addestramento, verranno stipulate apposite convenzioni con gli Istituti operanti nel campo della prevenzione e sicurezza (Inail, Ispesl, ecc.)
d) Sarà costituita una banca dati centralizzata finalizzata a raccogliere i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali del personale con possibilità di elaborare statistiche sull’intero territorio;
Roma, 28 gennaio 2005