Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 2006
Validità: 01.01. 2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cida, Cgil-Snur, Cisl-Fir, Uil-Pa-Ur, Cisal-Ricerca, Anpri
Comparti: P.A., Enti art. 70, D.Lgs. n. 165/2001, ENEA
Fonte: ARAN

Sommario:

Titolo I Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
Art. 5 - Integrazione alla disciplina sulla contrattazione integrativa
Art. 6 - Integrazione alla disciplina sulla informazione
Art. 7 - Integrazione alla disciplina sulla consultazione
Art. 8 - Integrazione alla disciplina sulla concertazione
Art. 9 - Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing"
Capo II Prerogative e diritti sindacali
Art. 10 - Norma di rinvio
Titolo III Sistema di classificazione del personale
Art. 11 - Definizioni di base del sistema di classificazione
Art. 12 - Modalità di accesso dall'esterno
Art. 13 - Progressione di livello economico
Art. 14 - Progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 15 - Mobilità tra profili professionali a parità di livello
Art. 16 - Incarichi di elevata responsabilità
Art. 17 - Indennità di responsabilità e indennità di risultato
Art. 18 - Clausola di primo inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione
Art. 19 - Disapplicazioni
Titolo IV Rapporto di lavoro
Capo I Norme disciplinari

Art. 20 - Clausola generale
Art. 21 - Modifiche all'art. 52 del CCNL del 4 agosto 1997
Art. 22 - Modifiche all'art. 55 del CCNL del 4 agosto 1997
Art. 23 - Modifiche all'art. 56 del CCNL del 4 agosto 1997
Art. 24 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 25 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 26 - Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
Art. 27 - Norma di rinvio
Art. 28 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Titolo V Trattamento economico
Capo I Istituti di carattere generale

Art. 29 - Stipendio tabellare
Art. 30 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 31 - Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
Capo II Benefici economici particolari
Art. 32 - Buono pasto
Art. 33 - Attività per prestazioni a committenti esterni
Art. 34 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Titolo VI Disposizioni finali
Capo I

Art. 35 - Personale a tempo determinato
Art. 36 - Integrazioni o modifiche a discipline precedenti
Art. 37 - Conferma discipline precedenti
Tabelle
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Allegati
Allegato A - Profili professionali
Allegato B - Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 Definizione
Art. 2 Principi
Art. 3 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
Art. 4 Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
Art. 5 Denuncia formale
Art. 6 Attività di sensibilizzazione
Allegato C - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente dell'ENEA

Parti stipulanti
Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cida, Cgil/Snur, Cisl/Fir, Uil/Pa-Ur, Cisal/Ricerca, Anpri

Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti "ENEA").
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 Relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'ENEA costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione sindacale prevista dall'art. 12, comma 2, lettera a), del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
[…]
4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. L'ENEA è tenuto a trasmettere all'Aran, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), che è, pertanto, disapplicato.

Art. 5 Integrazione alla disciplina sulla contrattazione integrativa
1. Le materie di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3 (contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica di ente) del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), sono integrate come segue:
"- articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro".

Art. 6 Integrazione alla disciplina sulla informazione
1. All'art. 6, comma 4, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
"i) attuazione delle procedure per le progressioni di livello economico e per le progressioni verticali.".

Art. 7 Integrazione alla disciplina sulla consultazione
1. All'art. 7 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"4. I soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, vengono informati sullo stato dell'occupazione nell'ENEA. A tal fine l'ENEA predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui si articola l'ENEA, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il termine eventualmente previsto, il profilo professionale ed il livello economico cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale".

Art. 9 Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing"
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del "mobbing", inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) è, pertanto, istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato paritetico presso l'ENEA con i seguenti compiti, da svolgere in parallelo:
a) indagine conoscitiva relativa all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) elaborazione e formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta, con particolare riferimento al codice di cui al successivo art. 28 (codice contro le molestie sessuali che rimanda all'allegato codice tipo).
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato valuta l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 42 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche relazionali.
5. Le proposte formulate dal Comitato sono presentate all'ENEA per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di qualificati sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, con funzioni di primo ascolto, raccolta delle domande, predisposizione delle istruttorie locali sul fenomeno denunciato, nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'ENEA. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ENEA ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
7. L'ENEA favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Capo II Prerogative e diritti sindacali
Art. 10 Norma di rinvio

1. In materia di prerogative e diritti sindacali, si rinvia al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai precedenti CCNL

Titolo IV Rapporto di lavoro
Capo I Norme disciplinari
Art. 20 Clausola generale

1. È confermata la disciplina contenuta nella Parte VII del CCNL del personale ENEA "Area tecnico-amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4 agosto 1997, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al comma 1, come modificata ed integrata dagli articoli seguenti si applica anche al personale inquadrato nei profili professionali di ricercatore ENEA e di tecnologo ENEA. Di conseguenza sono disapplicate le disposizioni contrattuali contenute nelle Parti VII ed VIII del CCNL ENEA "Area Dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4 agosto 1997.

Art. 21 Modifiche all'art. 52 del CCNL del 4 agosto 1997
1. All'art. 52 del CCNL del 4 agosto 1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato" (Allegato C);
[…]

Art. 27 Norma di rinvio
1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 CCNQ del 23 gennaio 2001, e successive modificazioni, integrazioni o proroghe.

Art. 28 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. L'ENEA nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL adotta, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo (Allegato B).

Titolo VI Disposizioni finali
Capo I
Art. 37 Conferma discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti CCNL nelle parti non disapplicate.

Allegati
Allegato B Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 Definizione

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2 Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165/2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.

Art. 3 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della consigliera/del consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato nazionale di parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.