Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 27 novembre 1996
Parti: Uncem, Anca Lega, Federlavoro e servizi, Agica-Acgci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Forestazione, Cooperative

Sommario:

Art. 1 Realtà lavorative
Art. 2 Modalità di elezione
Art. 3 Permessi retribuiti
Art. 4 Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Art. 5 Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Art. 6 Riunioni periodiche
Art. 7 Comitato paritetico nazionale
Art. 8 Comitato paritetico regionale
Art. 9 Uso di attrezzature munite di videoterminale
Art. 10 Norme di rinvio

Accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994

Il giorno 27 novembre 1996 presso la sede dell'Uncem - Via Palestro, 30 in Roma tra Uncem Federazione nazionale Consorzi forestali e collettività locali, Anca Lega Federazione nazionale cooperative agricole e agro-alimentari e Federlavoro e servizi, Agica-Acgci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil si è stipulato il seguente accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Considerato che in base al 1° comma dell'art. 18 del succitato decreto "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante per la sicurezza" le parti convengono quanto segue.

Art. 1 Realtà lavorative
Le parti convengono che il Rappresentante per la sicurezza viene eletto dai lavoratoti all'interno di ciascuna realtà lavorativa.
Per realtà lavorativa si intende ciascun cantiere od impianto fisso.
È comunque demandato alle parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo il compito di definire forme diverse, anche per più realtà lavorative, di individuazione del Rappresentante territoriale alla sicurezza.

Art. 2 Modalità di elezione
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi anche nell'ambito di più realtà lavorative e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.
La riunione è convocata dalle RSA o dalle RSU, ove esistenti, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nel cantiere, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio al momento dell'elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente accordo.
L'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di apertura dei cantieri.
Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la RSU, il RLS viene nominato all'interno della stessa. In caso di elezione della RSU successiva alla firma del presente accordo il RLS verrà espressamente indicato tra i candidati sulle liste per la elezione medesima.

Art. 3 Permessi retribuiti
Ai Rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 12 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
- 30 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue da 1.351 a 4.050;
- 40 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiore a 4.050.
Ai Rappresentanti territoriali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola unità produttiva dovrebbe concedere; in tal caso le singole unità produttive concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare dalle parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o alle RSU, ove esistenti.
Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono assorbibili da quelle previste dal presente accordo.

Art. 4 Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato;
b) nei casi in cui il decreto legislativo n. 626/1994 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del Rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale;
c) il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994. Lo stesso Rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del Rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alla singola realtà lavorativa.

Art. 5 Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9) del decreto legislativo n. 626/1994.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei Rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

Art. 6 Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.

Art. 7 Comitato paritetico nazionale
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, composto da un rappresentante effettivo ed un supplente di ogni Organizzazione firmataria il presente accordo. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo n. 626/1994, in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee-guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo n. 626/1994;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee-guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle Associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori ed imprenditori;
- promuovendo indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i Rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori; eventuali altre attività concordate tra i soggetti firmatari del presente accordo.
Il Comitato avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla Commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Art. 8 Comitato paritetico regionale
È istituito, a livello regionale, un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, composta da un rappresentante effettivo ed uno supplente di ciascuna Organizzazione firmataria il presente accordo.
Tale Comitato avrà i seguenti compiti: raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla sicurezza; promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i Rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori; eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo. Il Comitato regionale avrà inoltre il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Dichiarazione a verbale
I Comitati di cui agli artt. 7 e 8, per l'espletamento delle loro funzioni possono avvalersi delle collaborazioni del Coopform, Ente bilaterale per la formazione e l'ambiente.

Art. 9 Uso di attrezzature munite di videoterminale
Fermo restando quanto previsto al Titolo VI del decreto legislativo n. 626/1994, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Art. 10 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.