Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Unicem, Federforeste, Legacoop agroalimentare, Fedagri-Confcooperative, Federlavoro e servizi - Confcooperative, Agrital-Agci e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Cooperative

Sommario:

Premessa - Stato e prospettive del sistema forestale nazionale
Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Struttura della contrattazione
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Art. 4 - Diritti sindacali
A) Riunioni in azienda

B) Rappresentanze sindacali aziendali
C) Permessi sindacali
D) Contributi sindacali
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
Art. 7 - Apprendistato
• Formazione
• Disposizioni transitorie
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Festività
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Aspettativa
Art. 14 - Mensilità aggiuntive - 13ª e 14ª
Art. 15 - Mezzi di trasporto
Art. 16 - Missioni e trasferte
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Diritto allo studio
Art. 19 - Pari opportunità
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati
Art. 21 - Contratto formazione-lavoro - Formazione professionale
Art. 22 - Ambiente, salute, sicurezza
• Modalità di intervento sui rischi
• Esposizione ai fattori di rischio
• Dispositivi di protezione
• Rischi per l'apparato muscolo-scheletrico
• Rischio chimico
Art. 23 - Servizio di leva
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Norme in materia disciplinare
• Ammonizione, multa, sospensione
• Licenziamento per cause disciplinari
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Preavviso
Art. 28 - Controversie
Art. 29 - Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale
Art. 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale
Art. 31 - Condizioni di miglior favore
Art. 32 - Previdenza complementare - Assistenza complementare integrativa
Parte impiegati
Art. 33 - Assunzione
Art. 34 - Periodo di prova
Art. 35 - Classificazione
Art. 36 - Quadri
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 38 - Permessi straordinari
Art. 39 - Retribuzione
Art. 40 - Indennità di cassa
Art. 41 - Scatti di anzianità
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Malattia ed infortunio
Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari
Parte operai
Art. 46 - Assunzione
Art. 47 - Periodo di prova
Art. 48 - Riassunzione
Art. 49 - Classificazione degli operai
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 51 - Permessi straordinari
Art. 52 - Retribuzione
Art. 53 - Indennità per lavori disagiati
Art. 54 - Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico
Art. 55 - Indennità attrezzi
Art. 56 - Reperibilità
Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali
Art. 58 - Mensa
Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore
Art. 60 - Assicurazioni sociali
Art. 61 - Integrazioni Fimif
Art. 62 - Conservazione del posto
Allegati
Allegato A - Tabella minimi retributivi nazionali conglobati mensili
Allegato B - Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Allegato C - Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Allegato D - Accordo indennità vacanza contrattuale
Allegato E - Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo determinato
Allegato F - Accordo per la costituzione delle RSU
Allegato G - Accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza
Allegato H - Contratto di formazione e lavoro
1. Contrattazione
2. Progetto di formazione e lavoro
3. Altre disposizioni
4. Periodo di prova
5. Inquadramento e trattamento retributivo
6. Malattie e infortunio non sul lavoro
7. Assenze
8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
Allegato I - Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale nazionale e per il contributo al fondo di gestione del CCNL
Allegato L - Regolamento contribuzione Fimif
Allegato M - Verbale di accordo sulle modalità di fruizione delle ferie per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno 2 agosto 2006, in Roma, tra Unicem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), Federazione italiana comunità forestali - Federforeste, Legacoop agroalimentare, Fedagri-Confcooperative e Federlavoro e servizi - Confcooperative, Agrital - Agci e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil si è rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 1° agosto 2002 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.

Parte comune
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i Consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Dichiarazione a verbale di Centrali cooperative - Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.

Art. 2 Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
[…]
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CC.II.RR.L. si fonda.
[…]
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL
Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continua - Foncoop. In alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
[…]
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
[…]
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL;
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il "turnover", le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CC.II.RR.L.
L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.
[…]

Art. 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore, con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato paritetico nazionale composto da 6 rappresentanti delle Associazioni datoriali e 6 delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Comitato paritetico ha il compito di acquisire informazioni e dati su:
- le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
- piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
- flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
- dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di secondo livello;
- fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
- igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
- evoluzione delle tecnologie di processo.
Per particolari indagini il Comitato paritetico ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato paritetico nazionale è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle Associazioni o enti datoriali stipulanti.
Analoghi Comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato paritetico nazionale.
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle regioni che investono significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL affinché il predetto Comitato sia trasformato in Osservatorio regionale relativamente al settore.
Del predetto Osservatorio, il cui coordinamento viene individuato nel competente Assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico rappresentanti delle parti datoriali e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Impegno a verbale
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore delle cooperative e dei consorzi agricoli, di cui le stesse parti sono, seppure non tutte firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CC.CC.NN.L., con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'art. 3.
Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un'organica riforma del mercato del lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti di legge per concordare gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le modifiche e/o integrazioni necessarie.
[…]

Art. 4 Diritti sindacali
A) Riunioni in azienda

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

B) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, Rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
Le RSA/RSU riceveranno informazioni dagli enti e dalle imprese cooperative sui lavori da assegnare in appalto e sui relativi capitolati.
[…]

Art. 7 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso.
Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento finale dal 6° al 3° livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6° (sia degli impiegati che degli operai).
La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:

Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi
24 6 18 -
36 6 14 16
42 12 14 16
48 14 16 18
60 18 18 24

[…]

Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi contenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avvenuto si prenderanno a riferimento i profili formativi contenuti nell'allegato da definire.
Le parti si danno atto che dalla data di entrata in vigore del presente contratto l'apprendistato professionalizzante sarà applicabile in tutte le regioni.
Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente da un amministratore.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Disposizioni transitorie
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Fino alla piena attuazione dell'apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196/1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo.
Salvo quanto previsto da specifici accordi per l'attuazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 12 Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di due settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l'anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento.
[…]

Art. 19 Pari opportunità
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna (leggi n. 903/1977 e n. 125/1991), attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
A tal fine si impegnano a costituire una Commissione nazionale paritetica composta da 6 rappresentanti. Analoghe Commissioni potranno essere costituite a livello regionale in sede di contrattazione integrativa.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo unico D.Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche).
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.
[…]

Art. 21 Contratto formazione-lavoro - Formazione professionale
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie, da un lato, al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro, alla tutela ed alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne la formazione in alternanza che la formazione continua il Comitato paritetico nazionale e l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3 valuteranno ed individueranno fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua.
Le indicazioni che emergono dalle predette Commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad Enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle regioni.
Ai fini di favorire il finanziamento dei progetti formativi le parti si impegnano a promuovere l'adesione degli enti e delle imprese al Fondo per la formazione continua - Foncoop.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale regionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, si impegnano a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Art. 22 Ambiente, salute, sicurezza
Le parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio ed al pericolo di incendi boschivi.
I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo, ove necessario, specifiche attività formative.
Le parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.

Modalità di intervento sui rischi
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono quanto segue:

Esposizione ai fattori di rischio
I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama il dispositivo previsto dal D.Lgs. n. 25/2002 applicativo della direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.
Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario.
I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.

Dispositivi di protezione
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CC.II.RR.L.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.

Rischi per l'apparato muscolo-scheletrico
Fermo restando quanto disposto dal punto 4 dell'art. 22 del CCNL 1998-2001 per quanto compatibile, le parti concordano di assumere il formale impegno di applicare nelle aziende del settore le modalità previste dal manuale europeo, pubblicato in Italia dall'Ispesl, in materia di procedure per la riduzione dei rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Il manuale sarà utilizzato ai fini formativi e distribuito a tutti i RSL, previa adeguata informazione sulle modalità d'uso dello strumento.
Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei materiali informativi sul manuale, le parti possono avvalersi della collaborazione del Coopform.

Rischio chimico
Per tutto quanto attiene l'uso di sostanze chimiche nel lavoro o l'eventualità di incorrere in attività di emergenza nelle quali si venga a contatto con tali sostanze, si applicano le modalità di cui alla precedente lett. a), sottopunto 1.

Art. 25 Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
[…]

Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5) che sia trovato addormentato;
6) che si presti a diverbio litigioso, senza vie di fatto;
7) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
10) che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
1) rissa o vie di fatto nel luogo di lavoro;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di rilevante entità;
5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
13) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 28 Controversie
Individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
[…]
Collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Parte impiegati
Art. 35 Classificazione

[…]
Commissione su classificazione
In relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale, una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese ed i datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.
Le parti si impegnano a costituire la suddetta Commissione entro il 31 dicembre 2007 ed a finire i lavori entro il 30 giugno 2009.

Art. 37 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione.
[…]
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per talune figure impiegatizie soggette a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in determinati periodi dell'anno, potranno essere superati i limiti di cui al 2° comma del presente articolo previo accordo a livello aziendale (art. 2).

Art. 44 Malattia ed infortunio
[…]
Qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore, allo stesso non sarà conservato il posto.
[…]

Parte operai
Art. 49 Classificazione degli operai

[…]
Commissione su classificazione
In relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese ed i datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.
Le parti si impegnano a costituire la suddetta Commissione entro il 31 dicembre 2006 ed a finire i lavori entro il 30 giugno 2009.

Art. 53 Indennità per lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1.500 metri; 10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10%, oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'art. 57.

Art. 56 Reperibilità
I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
In tale caso il lavoratore ha diritto ad una indennità […]
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CC.II.RR.L.

Art. 57 Indennità antincendio e calamità naturali
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti.

Art. 58 Mensa
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai CC.II.RR.L.

Art. 60 Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[…]

Allegati
Allegato H - Contratto di formazione e lavoro
1. Contrattazione

1.1. Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con gli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti stipulanti, ciascuna per la propria competenza, convengono di attivare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle attività produttive di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
1.2. Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia ai fini dello sviluppo dell'impresa che al fine di assicurare occupazione, le parti discuteranno annualmente il quadro delle esigenze formative del settore ed i programmi di formazione teorica presentati da attivare per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro, di cui alla legge n. 863/1984 e successive.
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttive del settore.
1.3. A norma del decreto-legge n. 572/1994 convertito in legge n. 451 del 19 luglio 1994 fermo restando il diritto dei datori di lavoro del settore di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territoriale competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del lavoro, le imprese associate, tramite le proprie Associazioni presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle tre Organizzazioni sindacali regionali di settore, le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti si incontreranno a livello regionale per concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle Organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti alle parti datoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, 3° comma, legge n. 863/1984) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego o del Ministro del lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'ispettorato del lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute.
1.4. Le aziende associate si impegnano a tenere in particolare considerazione gli iscritti da almeno un anno alle liste di collocamento, nonché l'inserimento lavorativo di invalidi e di portatori di handicap.
Nei progetti di formazione-lavoro le aziende terranno conto dei livelli di disoccupazione femminile nel territorio.
1.5. Le parti confermano l'intendimento di finalizzare i contratti di formazione-lavoro sia all'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 16 ed i 32 anni (in quanto tali contratti non rappresentano una surroga di quanto previsto dalla legge n. 230/1962), sia alla creazione di nuove forme di lavoro associato.
Le Organizzazioni e gli enti datoriali del settore pubblicizzeranno con modalità idonee le opportunità di introduzione dei giovani nel mondo del lavoro tramite il contratto di formazione-lavoro.
Le parti convengono, altresì, che le aziende, entro un mese dalla scadenza comunichino, tramite gli enti e le Associazioni cui aderiscono, al Comitato bilaterale o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti, il numero dei contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo indeterminato.
Della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o della cessazione l'azienda deve darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego.
1.6. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente accordo le Organizzazioni stipulanti convengono di esaminare l'andamento globale delle assunzioni e l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti, dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni sei mesi.
1.7. Il presente accordo, a valere per le aziende aderenti agli enti o Associazioni stipulanti, scade il 31 dicembre 1997. Qualora non disdettato 3 mesi prima di tale termine, esso si intende prorogato di anno in anno.
Le parti si incontreranno comunque entro tale termine per verificarne comunque l'attuazione e le eventuali modifiche da apportare.
Il presente accordo sarà notificato a cura delle parti al Ministero del lavoro, ai competenti Uffici provinciali e regionali del lavoro, alle Agenzie regionali per l'impiego, alla Commissione centrale e alle Commissioni regionali per l'impiego.

2. Progetto di formazione e lavoro
2.1. Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al fac-simile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo.
2.2. La qualifica di ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quella finale.
2.3. Il contratto di formazione e lavoro col quale possono essere aggiunti soggetti in età compresa tra i sedici e trentadue anni è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie (liv. 4° e 3° impiegati; operai specializzati); 2) acquisizione di professionalità elevate (liv. 6° e 5° impiegati; specializzati super);
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore ai 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lettera a), nn. 1 e 2 del 1° comma del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore.
I contratti di cui alla lettera b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
Alla scadenza dei contratti di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b), il datore di lavoro deve inviare alla circoscrizione territoriale per l'impiego idonea certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato.
Alla scadenza di quello di cui alla lettera b), il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sulla esperienza svolta.
2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la regione (come previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà del settore e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle Associazioni stipulanti.

3. Altre disposizioni
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore idraulico-forestale ed idraulico-agrario.
Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
[...]

7. Assenze
Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate - quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuni sul lavoro - può pregiudicare il conseguimento dei risultati programmati nel contratto di formazione e lavoro, le parti interverranno congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per promuovere l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il 50% della durata complessiva del rapporto pattuito del contratto individuale, la scadenza del termine venga prorogata, su richiesta del datore di lavoro, per un periodo di durata equivalente a quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.

8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita [...]