Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 1 marzo 2006
Parti: Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi - Confetra, Aite, Asstri, Ecotras, Claai, Fai, Federlogistica, Federtraslochi, Fiapl, Unitai - Conftrasporto, Anita, Ancst-Legacoop, Confartigianato trasporti, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Fiapm, Fita-Cna, Produzione e serv.lav.-Agci, Sna-Casartigiani e Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Logistica, Magazzini generali

Sommario:

Premessa
Art. 44 - Previdenza complementare
Assemblea
Art. 7 - Mutamenti di mansioni e trasferimenti collettivi
Nuovo articolo - Distacco
Nuovo articolo - Molestie sessuali
Nuovo articolo - Mobbing
Nuovo articolo - Rappresentante per la sicurezza
Art. 47 - Secondo livello di contrattazione
Nuovo articolo (ex art. 54-bis CCNL trasporto merci ed ex art. 2 CCNL Assologistica) Cambi di appalto
Art. 1 - Assunzione
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art. 18 - Lavoro straordinario
Art. 28 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza, etilismo
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Art. 37 - Trasferimenti
Rinvio al CCNL
Nota a verbale per il settore artigiano

Accordo per i lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio

Addì, 1 marzo 2006 tra Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi assistite dalla Confetra, Aite, Asstri, Ecotras, Claai, Fai, Federlogistica, Federtraslochi, Fiap/L, Unitai assistite dalla Conftrasporto, Anita, Ancst-Legacoop, Confartigianato trasporti, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Fiap/M, Fita-Cna, Produzione e serv.lav.-Agci, Sna-Casartigiani e Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

Le Parti hanno inteso con il presente rinnovo dei CCNL autotrasporto merci-spedizioni e Assologistica dare vita al contratto unico della logistica, autotrasporto e spedizione.
A tal fine hanno valore generale tutti gli articoli nuovi, le novazioni parziali sostituiscono i commi degli articoli individuati.
In sede di stesura le parti individueranno le modalità ed i tempi per la completa unificazione contrattuale. In particolare risultano per Assologistica novati gli artt. 1, 12, 53, 63, 64, 65, 67, 68 e modificati parzialmente gli artt. 2, 9, 16, 28, 51.
Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del testo del CCNL. Il costo della stampa del CCNL sarà a carico delle imprese.

Assemblea
Aggiungere all'art. 52 (art. 9 per CCNL Assologistica), Parte 1ª il seguente comma:
Le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20.5.1970 potranno essere convocate con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o dalle RSU/RSA nei limiti di quanto previsto alla parte prima, art. 4, lettera a) dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Nuovo articolo - Distacco
Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 276/2003 al lavoratore distaccato, sia all'interno del territorio nazionale che dall'estero, si applicano tutte le disposizioni economiche e normative del presente CCNL.

Nuovo articolo - Molestie sessuali
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, Dlgs n. 145 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU/ RSA e alla Direzione del Personale, per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.

Nuovo articolo - Mobbing
Le Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di
lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui al capitolo 1° del presente CCNL il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Nuovo articolo - Rappresentante per la sicurezza
1. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall'art. 18 del Dlgs n. 626/1994, in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall'accordo interconfederale 24.6.1996.
2. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi del citato art. 18 del Dlgs n. 626/1994, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli osservatori regionali.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno.
4. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
5. Per quanto riguarda il comparto artigiano trova applicazione l'accordo sottoscritto in materia il 3.9.1996 tra le confederazioni artigiane e quelle sindacali e le relative intese attuative regionali.

Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Al comma 9, il 3° periodo è sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le Parti".

Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Al personale viaggiante non si applicano le norme dell'art. 18 - lavoro straordinario - commi 1 e 9 del presente CCNL".

Le Parti convengono altresì di rinviare alla fase di stesura del nuovo testo coordinato del CCNL, l'approfondimento delle seguenti materie:
- decorrenza del termine per l'invio del certificato medico (articolo 28, lettera a), comma 3);
- individuazione delle malattie particolarmente gravi (art. 28, lettera a), comma 8);
- base di calcolo dell'indennità di malattia (articolo 28, lettera d) - Disposizioni economiche comuni - comma 4);
- tutela della maternità (art. 29);
- carta tachigrafica;
- carta di qualificazione del conducente.

Nota a verbale per il settore artigiano
In relazione alle specificità del comparto artigiano in tema di relazioni sindacali, rappresentanza sindacale ed assetti contrattuali, in sede di stesura definitiva verranno armonizzate le disposizioni contrattuali concernenti tali materie (in particolare, gli artt. 47 - Secondo livello di contrattazione - e 52 - Diritti sindacali del Contratto collettivo nazionale del lavoro) con quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia sottoscritti dalle Confederazioni artigiane con Cgil, Cisl e Uil.
In attesa dell'armonizzazione trova applicazione il vigente sistema di rappresentanza sindacale ed assetti contrattuali per le imprese artigiane.