Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 2006
Validità: 19.12.2005 - 31.12.2007
Parti: Aeranti-Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti, Emittenti locali

Sommario:

Art. 1
Art. 2 - Qualifiche e retribuzione
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 - Contratti a termine
Art. 5 - Assunzione e periodo di prova
Art. 6 - Direttore
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Festività
Art. 11 - Lavoro notturno
Art. 12 - Lavoro domenicale, festivo e notturno - Maggiorazioni
Art. 13 - Rapporti plurimi
Art. 14 - Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art. 15 - Lavoro part-time
Art. 16 - Cessione servizi
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Indennità redazionale
Art. 19 - Trasferimento
Art. 20 - Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 21 - Matrimonio e maternità
Art. 22 - Malattia ed infortunio
Art. 23 - Servizio militare
Art. 24 - Risoluzione del rapporto
Art. 25
Art. 26 - Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione
Art. 27 - Indennità in caso di morte
Art. 28 - Limiti di età
Art. 29 - Rappresentanza sindacale
• Comunicati sindacali
• Tutela sindacale
Art. 30 - Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 31 - Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
Art. 32 - Commissione paritetica nazionale
Art. 33 - Collegio per le conciliazioni delle controversie
Art. 34 - Praticanti
Art. 35 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 36 - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - Inpgi
Art. 37 - Assicurazione infortuni
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41 - Prestazioni previdenziali integrative
Art. 42 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 43 - Norme transitorie e di attuazione
Art. 44
Art. 45 - Decreto legislativo 18 settembre 2003, n. 276 (legge Biagi)
Art. 46 - Inpgi e Fondo di previdenza complementare
Art. 47 - Validità e durata
Allegato A - Tabella dei minimi di stipendio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti dipendenti da imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica

L'anno 2006, addì 11 del mese di luglio, in Roma, tra Aeranti-Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e la Federazione nazionale della stampa italiana
Premesso che il contratto collettivo di lavoro sottoscritto tra le parti il 3 ottobre 2000 è scaduto il 2 ottobre 2004 e che in data 19 dicembre 2005 è stato sottoscritto un accordo di proroga che ha previsto adeguamenti retributivi ed integrazioni normative;
Premesso altresì che si rende opportuno procedere alla redazione di un testo contrattuale coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui all'accordo 19 dicembre 2005;
Tutto ciò premesso, si conviene di approvare il seguente testo contrattuale contenente il contratto 3 ottobre 2000 coordinato con le modifiche e le integrazioni del 19 dicembre 2005.

Art. 1
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di informazione radiofonica e televisiva ed i lavoratori di cui all'art. 2 (di seguito denominati per brevità anche "tele-radiogiornalista/i" o "lavoratore/i") che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e con gli obblighi di orario previsti dal successivo art. 7.
L'Aeranti-Corallo, l'Aeranti, l'Associazione Corallo, la Fnsi si danno reciprocamente atto che il presente CCNL è stato stipulato tra le Organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale per quanto riguarda il settore.
Le parti prendono atto che la legge sull'ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".

Art. 4 Contratti a termine
Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parti, avendo con il presente accordo prorogato sino al 31 dicembre 2007 tutta la normativa prevista dal contratto 3 ottobre 2000, convengono che, in relazione alla stipula dei contratti a termine, continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall'articolo 4 del CCNL 3 ottobre 2000 che di seguito si riporta:
"Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento di nuove iniziative;
- per sostituire i lavoratori assenti per ferie;
- per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa;
- per sostituire lavoratori assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido).
L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà avvenire anche con un anticipo di due mesi rispetto al periodo di astensione.
L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi.".

Art. 7 Orario di lavoro
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni, secondo l'organizzazione del lavoro definita all'interno della testata.
[…]

Art. 8 Lavoro straordinario
[…]
Sono pertanto considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
Tali prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall'editore e certificate dal Direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili.

Art. 9 Riposo settimanale
Il giornalista ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al tele-radio giornalista spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana […]
In ogni caso il tele-radio giornalista deve fruire di una giornata di riposo dopo sei giornate di lavoro consecutive.
A tal fine non vengono ricomprese nel calcolo delle sei giornate consecutive lavorative le festività infrasettimanali.

Art. 21 Matrimonio e maternità
[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 29 Rappresentanza sindacale
Nelle aziende che occupano più di cinque tele-radio giornalisti, per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali tele-radio giornalisti è composta con i seguenti criteri:
- un fiduciario di redazione nelle imprese che occupino da oltre cinque fino a undici tele-radio giornalisti;
- un Comitato di redazione composto da due lavoratori di cui all'art. 1 nelle imprese che occupino da dodici a venti tele-radio giornalisti;
- un Comitato di redazione composto da tre lavoratori di cui all'art. 1 nelle imprese che occupino oltre ventuno tele-radio giornalisti.
È compito del Comitato o del fiduciario di redazione:
a) mantenere il collegamento con l'Associazione regionale di stampa e i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti dall'azienda;
b) vigilare sull'applicazione esatta del presente contratto ed intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell'impresa;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Nelle aziende che occupano meno di sei tele-radio giornalisti i compiti di cui ai precedenti punti b) e c) sono affidati su richiesta del singolo lavoratore all'Associazione regionale di stampa competente per territorio, intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell'emittente.
Per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri periodici tra Direttore e Comitato o fiduciario di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il Direttore, un rappresentante dell'azienda ed il Comitato o il fiduciario di redazione si riuniranno per l'esame dei sopra specificati problemi anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei lavoratori allo sviluppo delle imprese.
[…]

Comunicati sindacali
Nell'ambito della funzione informativa delle emittenti radiotelevisive locali si consente all'impegno di diffondere i comunicati ufficiali della Federazione nazionale della stampa italiana, delle Associazioni regionali di stampa e delle rappresentanze sindacali dei giornalisti.
Il Comitato o il fiduciario di redazione possono chiedere almeno 3 ore prima la messa in onda del radio/telegiornale al Direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati. L'eventuale dissenso sull'opportunità della diffusione sarà risolto d'intesa tra l'azienda interessata, eventualmente assistita su richiesta della stessa dall'Aeranti-Corallo, e l'Associazione regionale di stampa competente per territorio, (intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell'emittente) eventualmente assistita dalla Fnsi.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei tele-radio giornalisti. Il Direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.

Art. 32 Commissione paritetica nazionale
Le parti costituiscono una Commissione paritetica nazionale a cui è affidata la gestione applicativa e l'interpretazione del presente contratto.
La Commissione verificherà anche l'andamento dell'occupazione giornalistica nel settore dell'emittenza radiotelevisiva locale. Ad essa, pertanto, saranno comunicate dalle imprese le assunzioni di praticanti, nonché le assunzioni a termine e a tempo indeterminato di giornalisti e praticanti disoccupati.
La Commissione, nell'ambito di una politica di valorizzazione delle energie professionali del settore, potrà, anche in collaborazione con gli Organismi professionali, promuovere iniziative volte all'aggiornamento professionale dei giornalisti occupati nel settore.

Art. 33 Collegio per le conciliazioni delle controversie
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di tre membri di cui uno nominato dall'Aeranti-Corallo, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra l'Aeranti-Corallo e la Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 34 Praticanti
Presso le imprese di cui all'art. 1 possono essere assunti praticanti ai sensi della L. n. 69/1963.
[…]
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi;
- affidato alla guida del Direttore o di altro tele-radio giornalista dallo stesso delegato.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle imprese o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche.
I praticanti hanno diritto al trattamento normativo ed economico previsto dal presente contratto […]

Art. 35 Contratti di formazione e lavoro
Le aziende di cui all'art. 1 del presente CCNL possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni, con soggetti nei limiti di età previsti dalla legge ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 per lo svolgimento del praticantato.
Il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 16 mesi e all'atto della sua stipula dovrà essere rilasciata all'interessato la dichiarazione utile ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti comprovante l'inizio della pratica giornalistica.
Le aziende possono stipulare contratti di formazione lavoro nel rapporto del 10% rispetto all'entità numerica dei tele-radio giornalisti , con il limite minimo di una unità.
Nel computo dell'entità numerica i decimali vanno arrotondati all'unità intera più elevata.
Le assunzioni di praticanti con contratto di formazione e lavoro devono essere comunicate dall'aziende alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 32.
Le aziende che assumano giornalisti disoccupati potranno, in aggiunta all'aliquota sopra indicata, stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.
Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Rientrano nella formazione i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio nazionale dell'ordine.
Al praticante con contratto di formazione e lavoro spetta il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 34 del presente CCNL
[…]

Art. 38
In sede aziendale potrà essere valutata l'opportunità di riconoscere ai tele-radio giornalisti addetti ai servizi di cronaca e ai servizi sportivi, una assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà dell'interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di € 2.065,83) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a € 15,49.

Art. 45 Decreto legislativo 18 settembre 2003, n. 276 (legge Biagi)
Le parti confermano l'impegno, assunto con il punto 7 dell'accordo 3 dicembre 2003, a proseguire nell'esame congiunto delle disposizioni e delle nuove tipologie contrattuali previste nel decreto legislativo 18 settembre 2003, n. 276 per verificarne l'applicabilità al settore per quanto attiene le prestazioni di lavoro giornalistico.
Nello stesso ambito le parti proseguiranno nell'esame della nuova disciplina di legge dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa e nella verifica degli aspetti applicativi del regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti il 3 ottobre 2000.
Le conclusioni della verifica costituiranno oggetto d'intesa tra le parti in sede di rinnovo del contratto quadriennale.