Tipologia: CCNL
Data firma: 19 ottobre 2006
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Angaf e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza antincendio, Cooperative

Sommario:

Premessa
Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Informazione in sede nazionale
Art. 3 - Informazioni in sede aziendale
Art. 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello
• Premessa
• Materie della contrattazione aziendale di secondo livello
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Diritto di assemblea
Art. 7 - Diritto di affissione
Art. 8 - Rappresentanze sindacali
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Contributi associativi sindacali
Art. 11 - Affissione del contratto
Sezione seconda - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Classificazione del personale
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Orario lavoro personale imbarcato
Art. 18 - Flessibilità
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Anzianità del lavoratore
Art. 21 - Retribuzione
Art. 22 - Indennità di funzione quadri
Art. 23 - Maggiorazione per lavoro a turni
Art. 24 - Maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo
Art. 25 - Festività
Art. 26 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 27 - Trasferimenti
Art. 28 - Trasferte
Art. 29 - Fine turno
Art. 30 - Sicurezza
Art. 31 - Rapporti in azienda
Art. 32 - Norme disciplinari
• Richiamo verbale
• Ammonizione scritta
• Sospensione
• Licenziamento con indennità di preavviso
• Licenziamento senza indennità di preavviso
Art. 33 - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Reperibilità
Art. 36 - Tredicesima mensilità
Art. 37 - Quattordicesima mensilità
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 39 - Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 40 - Trattamento di malattia
Art. 41 - Congedo matrimoniale
Art. 42 - Assenze e permessi
Art. 43 - Aspettativa
Art. 44 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 45 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Contratti particolari
Art. 48 - Contratto a termine
Art. 49 - Apprendistato
Art. 50 - Minimo conglobato ex minimo tabellare + E.d.r. ex prot. 31 luglio 1992 + contingenza
Art. 51 - Decorrenza e durata
Sezione terza - Parti generali
Art. 52 - Previdenza complementare
Art. 53 - Lavoro usurante
Allegati
Allegato A - Mansioni del personale guardiafuoco
Allegato B - Verbale
Allegato C - Verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle società/cooperative di vigilanza antincendio

Il giorno 19 ottobre 2006, in Roma tra l'Associazione nazionale imprese e cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (Angaf) e le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti ed i soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio che sostituisce a tutti gli effetti il precedente CCNL del 22 luglio 2003.

Premessa
Ente bilaterale
Allo scopo di perseguire l'obiettivo del riconoscimento ed ampliamento del ruolo della Angaf e del servizio di prevenzione antincendio nei porti, così come alla L. n. 850/1973, art. 20, fuori dall'ambito portuale e ovunque la propria azione sia richiesta, le parti convengono di istituire a livello centrale un Organismo paritetico (Ente bilaterale), composto da 3 rappresentanti Angaf e 3 rappresentanti OO.SS. stipulanti il presente CCNL (Filt-Cgil-Fit-Cisl-Uiltrasporti).

Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica, esclusivamente ai dipendenti delle aziende che svolgono il servizio integrativo e di vigilanza antincendio nei porti sulla base della legge n. 690 del 13 maggio 1940, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 850 del 27 dicembre 1973.

Art. 2 Informazione in sede nazionale
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, ferme restando le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
- L'Angaf fornirà annualmente, generalmente entro il primo semestre, alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto (Filt, Fit, Uiltrasporti) informazioni globali riferite al settore riguardanti:
a) aspetti generali di ordine strutturale istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi, a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità.

Art. 3 Informazioni in sede aziendale
Le aziende interessate forniranno, a richiesta delle RSA o delle RSU, ove costituite, di norma semestralmente, nei limiti di opportuna e necessaria riservatezza informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le RSA o RSU verranno inoltre informate sulla consistenza degli organici, sulle varie tipologie dei servizi resi e, fermo restando l'autonomia decisionale delle aziende, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Art. 4 Contrattazione aziendale di secondo livello
Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:

a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari, rotazione del personale tra i vari tipi del servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, D.Lgs n. 626/1994, D.Lgs. n. 271 e n. 272/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) vestiario e dotazione sicurezza personale;
d) varie indennità speciali (es. mancata mensa);
e) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente;
f) verifica inquadramento personale.
La contrattazione aziendale di secondo livello potrà essere esplicata una sola volta nel corso della vigenza del presente CCNL
Fermo restando quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.

Art. 5 Formazione professionale
Al fine di favorire e di promuovere corsi di formazione professionale le parti si impegnano a presentare congiuntamente specifici programmi formativi aventi contenuti teorici e pratici.
Le parti convengono altresì sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale del settore, funzionale alla qualificazione e alla riqualificazione del personale ed al conseguimento di una ottimizzazione del servizio reso dalle guardie ai fuochi. I costi della formazione sono a carico dell'azienda.

Art. 6 Diritto di assemblea
Nelle aziende che occupano più di quindici maestranze vengono riconosciute a titolo di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
[…]
L'assemblea potrà svolgersi anche all'interno dei locali di lavoro previ accordi con il datore di lavoro.
[…]

Art. 7 Diritto di affissione
Le Rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS nazionali (Filt, Fit, Ultrasporti) stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi (bacheche) accessibili a tutti i lavoratori, all'interno delle unità produttive, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale del lavoro.

Art. 8 Rappresentanze sindacali
[…]
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
[…]

Sezione seconda - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 13 Documenti, residenza e domicilio

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[…]
4) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalle Autorità competenti in medicina del lavoro;
[…]

Art. 16 Orario di lavoro
L'orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali, sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti distribuite di norma su 5 o 6 giorni settimanali.
L'azienda potrà derogare dalle otto ore dell'orario giornaliero. Resta inteso che le ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro giornaliero saranno considerate straordinarie e retribuite con le relative maggiorazioni previste dall'art. 24 e non assorbibili.
Per prestazioni inferiori alle 4 ore saranno retribuite al lavoratore 4 ore di lavoro; per prestazioni superiori alle 4 ore ma inferiori alle otto ore saranno retribuite al lavoratore otto ore di lavoro, la maggiorazione turno sarà riconosciuta solo sulle ore effettivamente lavorate.
Le ore effettivamente lavorate saranno retribuite come previsto al successivo art. 21.
In considerazione della atipicità del servizio, in quanto non preventivamente programmabile perché riferito a richieste di servizi che alle aziende pervengono quotidianamente, i lavoratori per essere avviati al lavoro sono tenuti a mettersi in contatto con la sede aziendale con orari e modalità da concordare con la RSU o RSA delle OO.SS nazionali (Filt, Fit, Ultrasporti) stipulanti il presente CCNL
In relazione alla insostituibilità del personale, i lavoratori turnisti potranno essere avviati al turno anche dopo otto ore dalla fine del turno precedentemente lavorato, intendendo le 8 ore come orario minimo tassativo di riposo. A tal fine ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti espressamente concordano che in deroga all'art. 10 del medesimo D.Lgs., il riposo continuato minimo e tassativo tra un turno e l'altro sia di 8 ore.
Per esigenze di servizio l'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni eccedenti l'orario ordinario entro il limite di 250 ore annuali.
I lavoratori saranno avviati in servizio secondo criteri di equità.
[…]
L'eccedenza oraria massima settimanale potrà essere di 12 ore.
Ai fini del raggiungimento delle 48 ore legali settimanali medie, compresi gli straordinari, l'arco temporale su cui calcolare la suddetta media al netto delle giornate non lavorate, sarà di 6 mesi.
A far data dal 1° luglio 2007 l'orario ordinario settimanale sarà pari a ore 39.

Art. 17 Orario lavoro personale imbarcato
Per il personale imbarcato eventuali avvicendamenti ed orario di lavoro saranno determinati tenendo conto delle capacità tecniche del personale e della tipologia del servizio da effettuare. Resta sottinteso che gli equipaggi ed il servizio terranno conto delle tabelle e dei regolamenti previsti dalla Autorità marittima. Quanto sopra va concordato tra le parti a livello locale.

Art. 18 Flessibilità
Le aziende potranno operare in regime di flessibilità previo accordo con la RSU o RSA delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL

Art. 19 Riposo settimanale
Il giorno di riposo settimanale coincide generalmente con la domenica. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, in relazione alla tipologia ed alla peculiarità dell'attività espletata in turni, il riposo settimanale può essere fissato in altro giorno della settimana.
Il lavoratore può essere chiamato, per esigenze di servizio, a prestare la sua opera nei giorni di riposo settimanale; in caso di sua accettazione avrà diritto ad un compenso pari alle percentuali di cui all'art. 24 ed al recupero del riposo non effettuato, tenendo conto delle esigenze aziendali e in data che va concordata tra le parti.

Art. 23 Maggiorazione per lavoro a turni
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni, per ogni turno effettivamente lavorato, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Per lavoro notturno si intende, solo ai fini retributivi, quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 06.00
Detta indennità non verrà corrisposta nei casi in cui il lavoratore turnista, per esigenze aziendali, venisse avviato al lavoro con orario giornaliero spezzato. L'orario di lavoro nel turno giornaliero spezzato deve esaurirsi nell'arco di 10 ore, inclusa pausa pranzo, eventuali ore in eccedenza saranno considerate straordinarie.
L'avviamento giornaliero dovrà iniziare nell'arco di tempo che va dalle ore 07.30 alle ore 09.00, in caso contrario al lavoratore sarà corrisposta l'indennità di turno prevista al 1° comma del presente articolo.
Eventuali variazioni all'orario di inizio dell'avviamento giornaliero saranno definite in accordo con RSA o RSU delle OO.SS stipulanti il presente CCNL
[…]

Art. 29 Fine turno
Il lavoratore a fine turno, qualora per motivi non programmabili non dovesse ricevere il cambio turno, dovrà rimanere al suo posto di lavoro finché l'azienda non avrà provveduto all'invio di un sostituto entro e non oltre 2 ore dalla fine del turno precedentemente effettuato, salvo casi di emergenza e/o diversa disposizione delle autorità competenti.

Art. 30 Sicurezza
Vista la peculiarità del servizio, che attiene alla sicurezza di persone e/o cose, in caso di sciopero e/o assemblea i lavoratori devono assicurare in accordo con le RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il presente contratto e l'azienda una sorveglianza minima suoi luoghi di lavoro.

Art. 31 Rapporti in azienda
Nello svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori e tra i superiori e subordinati saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
[…]
Il lavoratore ad inizio turno deve prendere consegne verbali o scritte dal collega smontante ed informarsi sul servizio da svolgere.
Il lavoratore deve indossare la divisa sociale ed i D.P.I. forniti dall'azienda (che sono a carico della stessa), senza nulla aggiungere alla divisa sociale di sua iniziativa.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la massima diligenza, osservare disposizioni del presente contratto nonché impartite dai superiori. […]
Dovrà inoltre osservare quanto stabilito dai regolamenti per la disciplina della vigilanza antincendio a bordo delle navi e nelle zone portuali e limitrofe emanate dalle Autorità competenti, nonché i regolamenti interni. Avere cura dei locali e di tutte le attrezzature a lui affidate, rispondendo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
[…]

Art. 32 Norme disciplinari
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti le sue mansioni nell'ambito delle disposizioni previste dalle legge e dal contratto.
Le mancanze del lavoratore sono passibili di punizione in relazione alla loro gravità, con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
Fermo restando condizioni di miglior favore a livello locale, eventuali provvedimenti disciplinari dovranno tenere conto delle norme previste dalla L. n. 300 del 30 maggio 1970, dal Codice della navigazione, nonché dal codice civile.

Richiamo verbale
Il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente in caso di infrazione di lieve entità.

Ammonizione scritta
[…]
- non si attenga ai regolamenti interni se scritti ed ai regolamenti delle autorità competenti.

Sospensione
Incorre nei provvedimento di sospensione il dipendente che:
[…]
- per incuria arrechi danno al materiale o alla merce che abbia in consegna;
- esegua con provata negligenza il lavoro affidatogli;
- ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- si trovi sul luogo di lavoro senza indossare (parzialmente o totalmente) la divisa e i mezzi di protezione individuale, e/o prima di aver ricevuto il cambio dal collega montante e prima che lo stesso non abbia indossato la divisa e i mezzi di protezione individuale;
- al momento del cambio con altro collega non dà o non richiede informazioni, verbali o scritte, sul servizio da svolgere (accertata);
- sia recidivo, nel termine di due anni dal primo provvedimento, nelle mancanze contemplate per il provvedimento di ammonizione scritta;
- atti o comportamenti indesiderati, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
[…]

Licenziamento con indennità di preavviso
Vi incorre il dipendente che:
- si trovi un servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
- addivenga a diverbio litigioso seguito a via di fatto sul posto di lavoro;
- sia recidivo nei termini di due anni dal primo provvedimento, nelle mancanze contemplate per il provvedimento di sospensione;
- rifiuti in modo manifesto di eseguire direttive impartite dai superiori, attui gravi atti di insubordinazione o determini incitamento alla insubordinazione grave;
[…]
- venga trovato addormentato sul posto di lavoro;
- si allontani dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del suo diretto superiore o si dia il cambio con il collega montante non sul luogo di lavoro al quale è avviato;
[…]
- volontariamente danneggi gravemente il materiale e/o la merce che abbia in consegna.

Art. 33 Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Le parti stipulanti il presente contratto hanno il comune interesse all'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro, pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro trovi applicazione anche nell'ambiente di lavoro delle guardie ai fuochi.
Il personale dipendente è soggetto all'obbligo delle visite mediche periodiche di prevenzione e controllo.
Sarà effettuato un calendario delle visite che saranno effettuate fuori dall'orario di lavoro.
Il costo delle visite e di eventuali accertamenti diagnostici relativi al protocollo sanitario sarà a completo carico del datore di lavoro.
Nel caso di presidio sanitario mobile od organizzato nell'ambito delle strutture aziendali si dispone che i locali e le attrezzature siano consoni ed idonei allo scopo.
Vengono assunti come parte integrante i contenuti dei D.Lgs. n. 626/1994, n. 271/1999 e n. 272/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'esercizio delle funzioni previste per il RLS, oltre a quanto già stabilito dai D.Lgs. n. 626/1994, n. 271 e n. 272/1999, verranno riconosciute un minimo di 32 ore annue retribuite di permessi.
Il numero dei RLS varia a secondo delle dimensioni dell'azienda o unità produttive:
- fino a 100 dipendenti: 1 rappresentante;
- da 101 in poi: 3 rappresentanti.

Art. 34 Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui ciò non avvenisse l'azienda provvederà ad inviare in ferie i lavoratori interessati tenendo conto delle esigenze operative aziendali e delle qualità individuali rimanenti.
[…]

Art. 35 Reperibilità
Le modalità e la relativa indennità per tale istituto saranno definite in ambito di contrattazione locale con le RSA o RSU delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL

Art. 39 Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda deve:
- sottoporre i lavoratori a visita medica prima della loro assunzione, al fine di accertarne l'idoneità fisica ai lavori a cui sarà preposto;
- dotare il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti, che per loro specifica natura, possono risultare nocivi alla salute dei lavoratori;
- il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni previste dalle leggi, in particolare dalla legge n. 33/1980, D.Lgs. n. 626/1994 e 271, 272/1999.
[…]

Art. 47 Contratti particolari
Alla luce dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal D.Lgs. n. 276/2003 sul mercato del lavoro, in considerazione della specificità del settore ed in base al presente contratto, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le parti convengono che, per far fronte alle esigenze di assunzione a carattere temporaneo o a causa mista lavoro/formazione professionale, si farà ricorso esclusivamente alle tipologie di lavoro previste dal presente contratto agli artt. 48 (contratto a termine) e 49 (apprendistato).

Art. 48 Contratto a termine
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dal D.Lgs. n. 297/2002 e dal D.Lgs. n. 368/2001.
È prevista l'assunzione con contratto a termine anche per sostituzione di lavoratori in ferie.
I contratti a termine per i quali il datore di lavoro darà preventiva informazione alle RSU/RSA non supereranno il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell'impresa. Per la vigenza del presente contratto eventuali assunzioni già effettuato in soprannumero alla % sopra indicata resteranno in vigore. In caso di assunzioni a tempo determinato i lavoratori hanno comunque diritto di dimettersi con un preavviso come stabilito dall'art. 45 del vigente contratto.
Per corrispondere ad esigenze eccezionali tale limite può essere superato di intesa con le RSU/RSA con le OO.SS. territoriali stipulanti il presente contratto.
[…]

Art. 49 Apprendistato
Il contratto di apprendistato viene integralmente ridefinito dal D.Lgs. n. 276/2003.
In attesa di disposizioni normative di attuazione continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla L. n. 25/1955 e dall'art. 16 della L. n. 196/1997.
Le parti si incontreranno per definire, sulla base delle norme di attuazione, la regolamentazione di tale istituito, fermo restando che la durata complessiva del periodo di apprendistato sarà massimo di 36 mesi, […]; il lavoratore con contratto di apprendistato avrà lo stesso identico trattamento normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Sezione terza - Parti generali
Art. 53 Lavoro usurante

Si concorda di istituire una Commissione tecnica paritetica per valutare e riferire alle parti ogni aspetto inerente tale problematica.
La Commissione, che si potrà avvalere di esperti esterni, concluderà i propri lavori entro dicembre 2007.

Allegati
Allegato A - Mansioni del personale guardiafuoco

- Sorveglianza prevenzione incendio sui pontili e banchine dove operano navi cisterna.
- Sorveglianza prevenzione incendio su navi che trasportano merci pericolose.
- Sorveglianza prevenzione incendio su navi ai lavori.
- Sorveglianza prevenzione incendio fuori dall'ambito portuale.
- Primo intervento di estinzione incendio.
- Attacco e stacco manichette per movimentazione liquidi e/o prodotti infiammabili.
- Sorveglianza linee durante trasferimenti liquidi e/o prodotti infiammabili.
- Impiego pompe per estinzione incendio, flussaggi, trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili e pressature linee.
- Montaggio-smontaggio linee antincendio e trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili.
- Sorveglianza antinquinamento ambientale.
- Manutenzione mezzi e cose aziendali.