Categoria: 2007
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 21 luglio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.05.2011
Parti: Aidi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Unionzucchero - Federalimentare - Confindustria e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Industria

Sommario:

Capitolo I Relazioni industriali
Parte I

Premessa
Art. 1 - Comitato di indirizzo
Art. 1 bis - Osservatorio nazionale di settore
Art. 1 ter - Pari opportunità
A) Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità

B) Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità
Art. 1 quater - Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (Oba)
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
Art. 47 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 8 - Assemblea
Art. 40 ter - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Esenzione dal lavoro notturno
Malattia e infortunio non sul lavoro
Congedi per malattia del figlio
Art. 20 - Part-time
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Protocollo VV.PP.
Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 15 - Rischio macchina
Appalti
Orario di lavoro
Mercato del lavoro
Maggiorazioni per lavoro a turni notturno
Quadri
Previdenza complementare
Copertura assicurativa
Salario
Tabelle
Viaggiatori o piazzisti
Premio per obiettivi ex art. 55
Decorrenza e durata

Verbale di accordo per i dipendenti delle aziende esercenti le industrie alimentari

In data 21 luglio 2007, tra Aidi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Unionzucchero con la partecipazione di Federalimentare con l'assistenza di Confindustria e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 14 luglio 2003 per l'industria alimentare.

Capitolo I Relazioni industriali
Parte I
Premessa

Sulla base dei criteri e delle indicazioni stabiliti dai Protocolli sottoscritti da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, e degli accordi interconfederali, nonché dagli accordi di settore del 13 gennaio 1994 e del 12 maggio 1994 sulle medesime materie, Le Associazioni dell'industria alimentare degli industriali e la Flai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore industriale alimentare e di valorizzazione del lavoro e dell'occupazione, confermano l'importanza di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce l'importanza del confronto triangolare tra Governo e parti sociali per una proficua gestione della politica economica del Paese che si fonda anche su una coerente politica dei redditi.
Dai Protocolli sopracitati discende, inoltre, la necessità condivisa dalle Le parti concordano di attivare un sistema di relazioni industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall'esame delle relative tematiche e della loro evoluzione, nella riconfermata condivisione dei principi informatori del sistema contrattuale, enunciati nell'art. 5 e nell'Allegato 2 del CCNL, e del ruolo di centralità del contratto quale strumento regolatore, di diritti e doveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle parti al fine di perseguire gli obiettivi di accrescimento dei livelli di tutela sociale e di attuazione della flessibilità nell'utilizzo del complesso dei vari fattori produttivi.
In tale sistema, che vede la concertazione con le rappresentanze dei lavoratori come una risorsa per le aziende, verranno, per un verso, sistematicamente ricercate azioni idonee per prevenire l'insorgenza dei conflitti o per il loro superamento, e, per altro verso, verranno individuate opportune sinergie per la rappresentazione - nei confronti di istituzioni, amministrazioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali - delle problematiche di interesse del settore e delle relative, possibili soluzioni.
Quanto sopra, nella consapevolezza che l'industria alimentare è un settore economico trainante dell'economia nazionale, qualificato e rappresentativo del made in Italy (stile e cultura) sui mercati internazionali, nel quale assumono importanza le politiche di valorizzazione dei prodotti tipici e dei marchi, nonché i rapporti con la distribuzione e la qualità del lavoro.
Il presente contratto prevede una serie articolata di strumenti strutture per operare nella direzione della modernizzazione e dello sviluppo della trasformazione alimentare valorizzando gli aspetti competitivi e di immagine legati alla qualità dei prodotti. In tale ottica, le parti condividono l'importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della situazione competitiva del settore e di cercare di determinare le linee di politica agroindustriale. Ma ancora di più reputano utile monitorare le dinamiche interne del settore, anche con riferimento alle concentrazioni e all'"outsourcing", lo sviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese, l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo, le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente ed il tema della responsabilità sociale dell'impresa.
Sono strumenti strutture di realizzazione delle finalità di cui sopra il Comitato di indirizzo di cui all'art. 1 del presente CCNL, l'Osservatorio nazionale e le sue articolazioni, ivi compresa, in particolare, la Commissione paritetica per le pari opportunità, il sistema di informazione e di esame congiunto, l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (in forma abbreviata Oba), di cui al successivo art. 1-quater, nonché le procedure per la composizione delle controversie. In tale ultimo caso al fine di individuare criteri ed indirizzi per la corretta gestione dello strumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all'art. 79.

Art. 1 Comitato di indirizzo
Le parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, Organismo con funzioni di indirizzo politico-strategico, che si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle parti, composto in termini paritetici dai Segretari generali dalle Segreterie generali di Fai, Flai e Uila e dalle dai Presidenti delle Associazioni industriali stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le parti e di assicurarne certezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle attività/iniziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni e risorse di competenza dell'Osservatorio nazionale di settore.
Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di politica industriale di settore, nonché proposte/posizioni comuni di settore, da rappresentare ad istituzioni, amministrazioni ed Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse dell'industria alimentare ed alle relative, possibili soluzioni.
Per quanto concerne le modalità di funzionamento del Comitato, le parti rinviano ai principi/criteri che saranno adottati nell'ambito di un apposito regolamento approvato dal Comitato medesimo.
Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, il Comitato potrà istituire eventuali sezioni, gruppi di lavoro e/o articolazioni di esso, competenti per le materie che saranno ad esse demandate dal Comitato stesso.
Il Comitato, in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo dell'Osservatorio, avrà altresì il compito di rendere lo strumento contrattuale sempre più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell'impresa e del lavoro, nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale.
Su impulso del Comitato di indirizzo e d'intesa con le singole Associazioni imprenditoriali di categoria, il Comitato medesimo potrà realizzare seminari e/o incontri di carattere informativo, in attuazione dei punti 1 e 2 dell'art. 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto).
Dichiarazione comune
Le parti concordano che il Comitato di indirizzo si riunirà entro il 30 settembre 2007 per definire le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo aiuti e solidarietà di cui all'Allegato 20 al CCNL 14 luglio 2003.

Art. 1 bis Osservatorio nazionale di settore
Le Associazioni degli industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, per:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione;
confermano, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la necessità di realizzare un Osservatorio e di renderlo operativo entro il 31 dicembre 2003 rendere operativo l'Osservatorio sulle problematiche generali del settore, sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di analisi:
1) il quadro macroeconomico e la situazione competitiva del settore;
2) le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sul sistema industriale alimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea con particolare riferimento anche all'allargamento dell'Unione europea, ed alla riforma della Pac, nonché le conseguenze derivanti dall'introduzione della moneta unica ed ai negoziati multilaterali in sede WTO;
3) le linee di politica agro-industriale, nell'ottica di una maggiore integrazione della filiera agro-alimentare, anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la pubblica amministrazione e le altre categorie;
4) l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
5) i sistemi di relazioni industriali in Europa, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia sociale ed il ruolo delle parti sociali;
6) le esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale in Europa;
7) la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
8) il mercato unico europeo ed i rapporti con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale extra UE: prospettive produttive ed occupazionali;
9) l'andamento congiunturale anche con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
10) l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività in rapporto con gli altri Paesi concorrenti, comunitari ed extra comunitari;
11) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
12) gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
13) le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
14) le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
15) i patti territoriali e i contratti d'area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di riallineamento in sede provinciale concernenti l'industria alimentare;
16) l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.), per genere donne uomini e livelli di inquadramento;
17) l'andamento del costo del lavoro - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati per genere donne uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale, nonché a quello di agevolare le trattative per la revisione delle parte economica contrattuale per il secondo biennio;
18) le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento a consuntivo della stessa. Ai fini di cui sopra, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Allegato 21 al presente contratto, nell'ambito dell'Osservatorio le parti proseguiranno ed implementeranno l'attività di monitoraggio della contrattazione di secondo livello, già iniziata dal gruppo ristretto di coordinamento dell' dall'Osservatorio anche al fine di indirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali;
19) le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2, 3 e 4 del successivo art. 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente CCNL;
20) gli interventi in tema di formazione professionale, con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli; le problematiche concernenti l'occupazione giovanile;
21) le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della L. n. 104/1992;
22) le varie fasi di crescita ed affermazione di Alifond nel settore, in raccordo con la consulta delle parti fondatrici, con particolare riferimento all'incremento delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
23) il tema della responsabilità sociale dell'impresa;
24) fermo restando quanto convenuto in occasione del rinnovo contrattuale relativo al biennio economico del 2001 (v. Allegato 13), i temi della qualità, della sicurezza alimentare e del "risk assessment". Entro il 31 dicembre 2003 verrà costituita nell'ambito dell'Osservatorio una specifica sezione competente in tema di ambiente e sicurezza alimentare, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza degli alimenti, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
25) le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese.
Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, si conferma il gruppo ristretto di coordinamento, di cui all'accordo di settore 20 ottobre 1992, composto di 12 persone scelte tra le Associazioni degli industriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti (6 per la parte datoriale, con la partecipazione di Federalimentare, 6 per quella sindacale), che avrà anche il compito di individuare priorità di analisi istruttorie ed eventuali interventi nei confronti di istituzioni, amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle relative, possibili soluzioni.
Tale gruppo si riunirà ai fini di cui sopra entro il 31 dicembre 2003 dando particolare rilevanza alle analisi sulle linee di politica agro-industriale, anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la pubblica amministrazione e le altre categorie. Le successive riunioni dedicate all'individuazione delle priorità di analisi e degli eventuali interventi si susseguiranno con cadenza almeno semestrale.
Tale gruppo effettuerà anche un esame delle iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese.
Le parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti, convengono, anche alla luce di quanto affermato nell'accordo interconfederale del 1° febbraio 1999, che nel gruppo ristretto di coordinamento nell'ambito dell'Osservatorio saranno condotti approfondimenti nell'impegno costante della diffusione della "cultura della formazione". Questo impegno che punta alla centralità dell'impresa per la qualificazione del sistema formativo si colloca in uno scenario di più ampio respiro, che sarà attentamente seguito e monitorato dal gruppo, rappresentato da:
a) europeizzazione della formazione e della concertazione tra le parti sociali;
b) valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia di età a fronte dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
c) ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento in aziende;
d) crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
e) crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di formazione nelle aree deboli.
Il gruppo nel perseguimento del predetto obiettivo di diffusione della cultura formativa, istituirà entro il 31 dicembre 2003 una specifica sezione dell'Osservatorio, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificatamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuovere una corretta informazione all'interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l'utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane;
- individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa.
Nell'ambito del quadro generale così determinato, la sezione potrà inoltre prevedere forme di collaborazione con scuole/università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie tra il mondo dell'istruzione e quello dell'impresa su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
Nel condiviso presupposto del rilievo che rivestono i problemi economici ed occupazionali nel Mezzogiorno e comunque nelle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale come individuate dai regolamenti comunitari, le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Osservatorio, un gruppo paritetico, di composizione analoga a quella del gruppo ristretto di cui al precedente 3° comma del presente articolo, avente il compito di valutare le eventuali specificità che le tematiche oggetto di esame assumono in tali aree geografiche.
In particolare, costituiranno oggetto di esame specifico:
- l'occupazione giovanile;
- le opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea;
- lo stato di attuazione delle intese tra le parti sociali e i Ministeri interessati per lo snellimento delle procedure per il sostegno alle imprese.
Le analisi effettuate nell'ambito dell'Osservatorio saranno esaminate in appositi incontri attivati dalle parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni dell'industria alimentare industriali e le Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.
Al fine di rendere effettivo ed operativo nello spirito dei Protocolli del 31 luglio 1992, del 23 luglio 1993 e del 1° febbraio 1999 - lo scambio di notizie e valutazioni, che caratterizza l'attività dell'Osservatorio, e tenendo presente l'esigenza di dati comunemente riconosciuti validi, l'Osservatorio medesimo sarà supportato da una banca dati, il cui regolamento relativo alle modalità di funzionamento ed alle risorse eventualmente necessarie, verrà concordato entro il 31 dicembre 2000.
Le informazioni prioritarie, le fonti dalle quali attingerle e le elaborazioni della banca dati, saranno di volta in volta individuate dal gruppo paritetico nell'ambito dell'Osservatorio di cui al 3° comma del presente articolo.
Ulteriori modalità operative e/o relative alla raccolta dei dati, al reperimento delle fonti - anche con riferimento a specifiche aree territoriali (interregionali, regionali o subregionali) ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare - nonché alla individuazione delle materie aggiuntive di analisi, qualora ritenute necessarie, potranno essere concordate nel corso degli incontri predetti.
In relazione a quanto sopra, dopo un'istruttoria compiuta dal gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio entro il 31 dicembre 2003, Previa istruttoria compiuta nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui al precedente art. 1, le parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale (regionali o provinciali) raccordati a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento al punto 11 del precedente comma 2, al fine di fornire un supporto alle parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Sempre previa istruttoria decisione del richiamato Comitato di indirizzo istruttoria del gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio da compiersi entro il 31 dicembre 2003, potranno essere realizzati, d'intesa tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche previste dall'Osservatorio nazionale.
Entro il 31 dicembre 2003 le parti si incontreranno per valutare la opportunità di una più stabile strutturazione/strumentazione dell'Osservatorio o di parti di esso, tenendo conto delle apposite intese per il finanziamento dell'Osservatorio medesimo.
Restano validi gli eventuali Osservatori di carattere territoriale e/o di comparto merceologico già in essere alla data di stipula del presente CCNL

Art. 1 ter Pari opportunità
A) Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità

1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31 dicembre 2003, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le parti si impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimento legislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio;
f) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive;
g) studiare il fenomeno del "mobbing", con l'intento di pervenire ad una definizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.
2) Sempre nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, potranno essere attivate, per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni della Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche aree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare.
Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle province di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.
Le Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, potranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che opereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa.
Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle soprarichiamate istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali.
Alle Commissioni è affidato il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) esaminare problematiche riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
c) studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici puerpere ed il loro reinserimento al lavoro ed ogni iniziativa atta a favorire tale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle lavoratrici;
d) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione paritetica nazionale ed ai sensi di quanto previsto dalla lett. f) del precedente punto 1, di iniziative di azioni positive.
Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente contratto collettivo.
La prima relazione annua della Commissione nazionale alle parti si terrà entro il 31 dicembre 2004....

B) Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità
Le parti considerano della massima importanza la crescita e la qualità dell'occupazione femminile nell'industria alimentare, e, conseguentemente, si impegnano ad adottare un insieme di azioni a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrato sulle seguenti priorità: facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile; favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità); migliorare l'efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell'orario già introdotte (es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi), per salvaguardare le opportunità di carriera delle dipendenti donne.
Ai fini di cui sopra, le parti si impegnano altresì a verificare la possibilità di individuare, entro il 31 dicembre 2007 forme di organizzazione del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nonché a promuovere specifiche iniziative formative - anche attingendo dalle risorse dell'Oba di cui all'art. ... - destinate alle lavoratrici dipendenti delle industrie alimentari, attraverso l'elaborazione di piani "ad hoc" da individuare ed attuare nell'ambito del predetto Organismo, anche attraverso la predisposizione di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive di cui alla legge n. 125/1991 e alla legge n. 53/2000.

Art. 1 quater Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (Oba)
Le parti, come previsto dall'Allegato 6 del CCNL 14 luglio 2003, convengono di costituire l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare, in forma abbreviata Oba, secondo gli elementi di seguito riportati.
L'Oba dovrà caratterizzarsi sulla specificità del comparto alimentare e dei settori che lo compongono, sviluppando sviluppare un'attività formativa settoriale di tipo verticale ed integrata con gli effettivi bisogni delle imprese e dei lavoratori dei comparti settori che compongono il settore comparto alimentare.
In questo quadro l'Oba promuoverà anche iniziative di analisi e ricerca alla luce delle evoluzioni tecnologiche, organizzative, professionali e di mercato che caratterizzano i comparti settori dell'industria alimentare.
La struttura dell'Oba è costituita da 3 rappresentanti per la componente di parte sindacale e 3 per la componente di parte imprenditoriale.
Salvo diverse esigenze, l'Oba si riunisce con cadenza bimestrale presso una sede delle parti di volta in volta stabilita.
La segreteria dell'Oba viene curata da ....
Per quanto attiene alle ulteriori modalità di funzionamento e strutturazione dell'Oba, le parti rinviano ai principi/criteri che saranno adottati nell'ambito di un apposito regolamento/Statuto, da approvarsi a cura delle parti medesime entro il 30 settembre 2007.
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente l'Oba propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali indicazioni delle parti stipulanti.
Con tale Organismo le parti intendono fornire alle imprese, alle RSU e ai lavoratori, assistenza e collaborazione per la risoluzione delle principali problematiche riguardanti la realizzazione di azioni di formazione continua adeguate ai bisogni delle imprese e dei lavoratori.
L'Oba avrà in particolare il compito di:
- tenere il rapporto con le Istituzioni nazionali, regionali e/o provinciali preposte alla formazione professionale;
- essere interlocutore attivo e supporto all'attività della specifica sezione dell'Osservatorio nazionale di settore in materia di formazione professionale e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto;
- essere interlocutore del Fondo inteprofessionale per la formazione continua - Fondimpresa (costituito da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil in applicazione della legge n. 388/2000) - per quanto attiene ai progetti per i settori dell'industria alimentare;
- curare effettuare la predisposizione di informative sulle fonti di finanziamento pubblico per la formazione continua e per l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla formazione (art. 3);
- dare assistenza alle imprese per l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla formazione (art. 3);
- mettere a punto, in collaborazione con la sezione dell'Osservatorio, specifici moduli di formazione competente in tema di ambiente e sicurezza alimentare;
- definire linee-guida formative in materie di sicurezza sul lavoro e ambiente e definire relativi progetti mirati (... anche in raccordo con gli Organismi paritetici nazionali, regionali e provinciali di cui all'accordo interconfederale ... in tema di sicurezza e bilateralità).
L'Oba in relazione alla propria attività potrà, previa decisione concorde delle sue componenti, avvalersi di esperti.
L'Oba curerà la presentazione a Fondimpresa di progetti settoriali per l'attivazione dei relativi finanziamenti.
Ulteriori fonti di finanziamento potranno provenire dalla assistenza diretta che l'Oba dovesse fornire per l'impostazione di progetti, riguardanti piani settoriali o gruppi di imprese, basati su finanziamenti pubblici o da altre attività concordemente individuate e
L'Oba potrà reperire, in aggiunta a quella di cui sopra, ulteriori fonti di finanziamento da enti, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in considerazione dei relativi progetti che di volta in volta saranno realizzati nello svolgimento della sua attività.
Le parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti, convengono, anche alla luce di quanto affermato nell'accordo interconfederale del 1° febbraio 1999, che nel gruppo ristretto di coordinamento nell'ambito dell'Oba Osservatorio saranno condotti approfondimenti nell'impegno costante della diffusione della "cultura della formazione". Questo impegno che punta alla qualificazione del sistema formativo si colloca in uno scenario di più ampio respiro, che sarà attentamente seguito e monitorato dal gruppo, rappresentato da:
a) europeizzazione della formazione e della concertazione tra le parti sociali;
b) valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia di età a fronte dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
c) ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento in azienda;
d) crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
e) crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di formazione nelle aree deboli.

Art. 2 Sistema di informazione e di esame congiunto
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori e salvo quanto previsto dal precedente art. 1, ultimo comma, convengono quanto segue:
...Omissis...
Aggiungere in calce all'art. 2, dopo la Dichiarazione congiunta, la seguente Norma transitoria:
"Norma transitoria
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2007 per esaminare gli effetti prodotti sulla disciplina contenuta nel presente art. 2 dalla normativa introdotta dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, concernente l'attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. In tale ottica le parti valuteranno la necessità di armonizzare il dettato contrattuale con il disposto legislativo, con particolare riferimento ai rinvii che il provvedimento medesimo opera nei confronti della contrattazione collettiva.".

Art. 47 Rappresentanza sindacale unitaria
Modificare il 1° comma come segue:
"La RSU o il Comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al 3° comma dell'art. 6 e al 4° comma dell'art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall'allegato Protocollo per i viaggiatori o piazzisti.".

Art. 8 Assemblea
Modificare l'ultimo comma come segue:
"Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore (1) - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori all'interno delle unità produttive, tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di impedimento (ad es. di carattere logistico ed organizzativo).".

Esenzione dal lavoro notturno
Aggiungere dopo il comma 7 dell'art. 31, il seguente:
"In aggiunta alle esclusioni richiamate al precedente comma, al fine di favorire il reinserimento in azienda delle lavoratrici madri, potrà essere concesso - su richiesta della lavoratrice interessata e compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative - un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno, per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.".

Art. 62 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
...Omissis...
4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Le parti, nel considerare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento essenziale e imprescindibile di un corretto sviluppo delle attività produttive, concordano sull'opportunità di accrescere e consolidare la consapevolezza dell'importanza di tali temi attraverso opportune iniziative informative e formative dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le articolazioni produttive e logistiche dell'azienda.
Nell'intento di valorizzare l'interlocuzione del RLS, che è tenuto a non rivelare le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dall'impresa, le aziende, nell'ambito di una gestione sempre più integrata di tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa consultazione nei casi e con le modalità previsti dalla legge, i seguenti elementi:
- la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- le informazioni sull'attività di formazione dei lavoratori, anche neoassunti, in materia di sicurezza;
- gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni ricevute dall'RLS
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale eventualmente non ricomprese nelle indicazioni sopra riportate, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, Parte I dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
In particolare, ai fini della tutela della riservatezza e del segreto industriale, le parti concordano che tutta la documentazione che l'azienda metterà a disposizione degli RLS per l'esercizio delle loro funzioni, non potrà essere oggetto di diffusione.
...Omissis...
6) Permessi per la formazione del Rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun Rappresentante per la sicurezza di cui alla Parte I, punto 3 dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
Al riguardo, le parti si impegnano a favorire la formazione degli RLS come previsto dalle norme di legge e dal contratto, secondo le linee-guida predisposte dall'Oba.
...Omissis...

Appalti
L'art. 4 (Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni) è sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'effettiva assunzione del rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali confederali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
In particolare le aziende, nella logica di una sempre più responsabile attenzione nei confronti del fattore umano e riconoscendo il valore sociale della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono disponibili ad ampliare il quadro informativo previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 prevedendo, in occasione dell'incontro annuale (di cui alla legge sopra citata), l'illustrazione di notizie relative alle attività appaltate, con specifico riferimento ai seguenti argomenti:
- l'informazione data alle imprese appaltatrici riguardante i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro interessato dall'appalto;
- informazioni relative ad eventuali infortuni verificatisi con i dipendenti delle imprese appaltatrici all'interno dell'azienda.
Eventuali osservazioni da parte del RLS, riguardanti la materia di sicurezza nelle ditte appaltatrici, saranno oggetto di opportuno approfondimento con la ditta appaltante.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse, dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al 1° comma dei punti 1 e 2, del predetto sistema di informazione.
I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3 e 4 del richiamato art. 2 forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
N.B.: La Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole è soppressa.".

Mercato del lavoro
Il comma 9 dell'art. 18 è modificato come segue:
"Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati, nonché informazioni in merito all'utilizzo degli stagisti.".
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