Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 20 novembre 2007
Validità: 01.07.2006 - 30.06.2010
Parti: Anec, Anem e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cinematografi e cine-teatri

Sommario:

1) Apprendistato professionalizzante
2) Contratto di inserimento
3) Part-time
4) Classificazione del personale
5) Rappresentanze sindacali
6) Tredicesima mensilità
7) Relazioni sindacali - Osservatorio
Stagione cinematografica
8) Premio di risultato
9) Aumenti retributivi
10) Una tantum
11) Tabella retributiva minima
12) Piccolo esercizio
13) Decorrenza e durata

Accordo di rinnovo per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali

L'anno 2007 il giorno 20 del mese di novembre presso la sede dell'Agis, in Roma tra l'Anec, l'Anem e il Slc-Cgil, la Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil si è stipulata la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 27 ottobre 2003 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici, che le parti si riservano di sottoporre alle rispettive assemblee per l'approvazione.

1) Apprendistato professionalizzante
L'art. 15 del CCNL 27 ottobre 2003 è sostituito dal seguente:
- "Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato, professionalizzante alla data della stipula del presente accordo, è stata definita con apposito regolamento e con la messa a catalogo dei profili professionali, le parti si impegnano a fornire entro il prossimo semestre i profili medesimi per la compiuta disciplina della materia.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
[…]
- Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, devono essere precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di destinazione e la progressione retributiva e di inquadramento di cui appresso.
- Le qualifiche conseguibili con il contratto di apprendistato professionalizzante sono quelle previste nei livelli 3°a, 3°b, 4°a e 5° della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche e dal livello C al livello E della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
- La durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono le seguenti:

Livelli Durata in mesi 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Monosale e multisale
28 10 10 8

24 in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

8 8 8
4° A 30 10 10 10
36 12 12 12
Multiplex e megaplex
C e D 28 10 10 8

24 in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

8 8 8
E 36 12 12 12

[…]
- La formazione, ovvero il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, è, in via esemplificativa, così articolata:
1) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale; conoscenza dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro e ruolo dell'apprendista; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
2) tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
I percorsi formativi saranno definiti da una apposita Commissione composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 rappresentanti delle OO.SS. che dovrà concludere i lavori entro il 30 giugno 2008.
Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all'atto dell'assunzione nel progetto formativo individuale.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale. Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico-pratica con prevalenza di apprendimento teorico.
Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro. La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico-professionale.
La formazione dovrà risultare dal libretto formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell'apprendista.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor che segua l'apprendista nella formazione. Il tutor deve avere le competenze necessarie e le funzioni di cui al D.M. 28 febbraio 2000, nel rispetto delle normative regionali.
Il tutor - che può essere anche lo stesso datore di lavoro - deve appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
- I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
[…]

2) Contratto di inserimento
In applicazione del comma 11 dell'art. 16 del CCNL 27 ottobre 2003 le parti concordano il seguente programma formativo:
Formazione comune a tutte le mansioni
- n. 4 ore di formazione su prevenzione antinfortunistica, in particolare considerando la specificità della mansione. La formazione dovrà essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- n. 2 ore di formazione sulla disciplina del rapporto di lavoro;
- n. 2 ore sull'organizzazione aziendale.
Alle 8 ore di cui sopra di aggiungerà la formazione specifica inerente le singole mansioni.
Formazione per gli addetti alla cassa e funzioni similari
- n. 4 ore misuratori fiscali;
- n. 2 ore gestione fondi cassa;
- n. 2 ore politica aziendale e customer service.
Formazione per addetti alla sala e funzioni similari
- n. 2 ore movimentazione merce, gestione stock;
- n. 2 ore controllo ingressi e movimentazione pubblico;
- n. 2 ore piccola manutenzione ordinaria;
- n. 2 ore igiene ambientale nella distribuzione alimenti e bevande.
Formazione per operatori di cabina e servizi similari
- n. 4 ore gestione e manutenzione cabina di proiezione;
- n. 2 ore collaborazione servizi ausiliari e di supplenza;
- n. 2 ore impianti elettrici e acustici.
Formazione per i responsabili, direttori, funzioni similari
- n. 4 ore coordinamento e gestione funzioni gruppo di lavoro;
- n. 4 ore ottimizzazione funzionalità, politica aziendale del servizio.

5) Rappresentanze sindacali
L'art. 33 del CCNL 27 ottobre 2003 è così sostituito:
"È recepito l'accordo interconfederale 1° dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, negli esercizi cinematografici che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda con la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale".

7) Relazioni sindacali - Osservatorio
Gli articoli 35 e 36 del CCNL 27 ottobre 2003 sono così sostituiti:
"L'Anec e l'Anem e le Organizzazioni sindacali nazionali ribadiscono l'esigenza ripetutamente espressa nei vari rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo di consolidare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune.
In particolare concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell'Anec, dell'Anem e delle Organizzazioni sindacali.
A tal fine confermano l'utilità di dar luogo alla costituzione di un Osservatorio nazionale entro il 30 ottobre 2008, pariteticamente composto dalle parti, che potrà fornire il necessario supporto tecnico ed informativo (andamento del mercato nazionale ed internazionale, possibili effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro, temi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro, ecc.).
I temi di cui sopra costituiranno oggetto di esame da parte della Organizzazioni territoriali di categoria che, con riferimento al comprensorio di competenza, potranno altresì valutare la possibilità di costituire in tempi brevi un Osservatorio territoriale.
Nel corso di appositi incontri, di norma annuali, e comunque a richiesta di una delle parti, le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate nella prospettiva di iniziative da parte delle regioni e degli enti locali a sostegno e rilancio del settore e dell'occupazione.
Nelle stesse sedi territoriali, fermi restando l'autonomo potere decisionale delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, potranno formare oggetto di informazione, consultazione e confronto:
1) lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro di cui all'art. 11;
2) gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo;
3) Le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione e aggiornamento professionali dei lavoratori.

12) Piccolo esercizio
Tutte le clausole del presente accordo non si applicano ai cinema attualmente inquadrati nella categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali dell'Anec e dei sindacati.