Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 marzo 2007
Validità: 22.03.2007 - 31.03.2009
Parti: Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Turismo, Agenzie immobiliari

Sommario:

Premessa generale
Titolo III Strumenti bilaterali
Art. ... - Ente bilaterale nazionale
Titolo IV Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. .... - Quota di servizio contrattuale QSC
Titolo V Tutele e garanzie
Art. ...
Art. ... - Previdenza complementare
Titolo VIII Classificazione personale
Dichiarazione congiunta
Titolo X Mercato del lavoro

Art. 25 - Finalità e tipologie di impiego
Capo 1 Apprendistato
Premessa
Art. ... - Finalità
Art. ... - Sfera di applicazione
Art. ... - Proporzione numerica
Art. ... - Età per l'assunzione
Art. ... - Assunzione
Art. ... - Periodo di prova
Art. ... - Formazione - Durata
Art. ... - Formazione - Contenuti
Art. ... - Tutor
Art. ... - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. ... - Obblighi del datore di lavoro
Art. ... - Doveri dell'apprendista
Art. ... - Durata dell'apprendistato
Art. ... - Trattamento normativo
Art. ... - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. ... - Trattamento malattia e infortunio
Art. ... - Percentuale di conferma
Art. ... - Procedure di applicabilità
Capo 2 Contratto di inserimento
Art. ... - Contratto di inserimento
Capo 3 Contratto a tempo parziale part-time
Art. ... - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. ... - Durata e modalità della prestazione di lavoro a tempo parziale
Art. ... - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. ... - Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
Art. ... - Genitori di portatori di handicap
Art. ... - Clausole flessibili del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. ... - Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausola di flessibilità
Art. ... - Clausole elastiche al lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. ... - Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Art. ... - Periodo di comporto per malattia ed infortunio
Art. ... - Quota giornaliera della retribuzione
Art. ... - Quota oraria della retribuzione
Art. ... - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima
Art. ... - Festività
Art. ... - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. ... - Ferie
Art. ... - Periodo di prova e termini di preavviso
Art. ... - Disciplina previdenziale
Art. ... - Minimale contributivo
Art. ... - Condizioni di miglior favore
Art. ... - Rinvio alla legge
Capo 5 Contratti a tempo determinato
Art. ... - Modalità e limiti numerici
Art. ... - Assunzioni per lavoro stagionale
Art. ... - Nuove attività
Art. ... - Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi "legge n. 53/2000"
Art. ... - Comunicazione all'Ente bilaterale nazionale
Titolo XXV Trattamento economico
Art. ... - Retribuzione
Titolo XXX Decorrenza e durata
Art. 177 - Decorrenza e durata
Allegati
1. Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale del comparto agenti immobiliari professionali
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante
8. Modello di piano formativo individuale per l'apprendistato professionalizzante
9. Modello di richiesta di parere di conformità per l'apprendistato professionalizzante

Ipotesi di accordo per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso

Il giorno 22 marzo 2007 in Roma tra Federazione italiana agenti immobiliari professionali: Fiaip e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi: Filcams-Cgil, Federazione del commercio, turismo e servizi: Fisascat-Cisl, Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi: Uiltucs-Uil si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 20 settembre 2001.

Titolo III Strumenti bilaterali
Art. ... Ente bilaterale nazionale

Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del comparto "Agenti immobiliari professionali" (Ebnaip).
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale, su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'Inail attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (Allegato 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della legge n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a: utilizzo della legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 93;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente CCNL Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL;
Esso, inoltre, svolge attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL;
i) l'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre, una apposita Commissione paritetica per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. ... del CCNL, nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL Il Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costituire apposita Commissione con le modalità definite dal Comitato esecutivo stesso.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la Fiaip sita in Piazzale Flaminio, 9 Roma.
[…]

Titolo V Tutele e garanzie
Art. ...

1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 29 maggio 1990 e alla raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27 novembre 1991, così come richiamate al Titolo II, art. 3, punto 5.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. n. 626/1994 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l'accordo applicativo riportato in allegato (n. 5) al presente CCNL Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'Ebaip la funzione di segreteria operativa per la gestione dell'accordo stesso.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 103 del presente CCNL

Titolo VIII Classificazione personale
Dichiarazione congiunta

La Fiaip e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, preso atto che l'evoluzione legislativa nonché le trasformazioni nell'ambito del settore dell'intermediazione immobiliare potranno determinare un conseguente sviluppo nella tipologia di prestazioni lavorative richieste nell'ambito del settore si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2007 e comunque non oltre i termini di cui all'art. 148, comma 3 del presente CCNL, per convenire un sistema classificatorio che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.

Titolo X Mercato del lavoro
Art. 25 Finalità e tipologie di impiego

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di mercato del lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
- apprendistato;
- contratto d'inserimento;
- contratto a tempo parziale;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratti a tempo determinato;
- contratto di telelavoro;
- contratto di lavoro temporaneo.

Capo 1 Apprendistato
Premessa

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, conformemente alle direttive dell'Unione europea, alla luce delle normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 47 disciplina le forme di apprendistato, ravvisano in tale istituto uno strumento di fondamentale importanza per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa nonché un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore dell'intermediazione immobiliare e la sua capacità competitiva nei vari segmenti di mercato nazionale nonché in quelli internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela e gli adempimenti che la normativa in materia pone in capo agli agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso.

Art. ... Finalità
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti convengono la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa.
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "Relazioni sindacali", previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all'Ente bilaterale nazionale di categoria un ruolo primario per il monitoraggio delle offerte formative sul territorio.
A tal fine si impegnano inoltre affinché l'Ente bilaterale nazionale realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato presso la categoria.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Norma transitoria
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al CCNL 1° ottobre 2001.

Art. ... Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4° e 5° livello della classificazione del personale.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio; ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è pertanto possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Dichiarazione congiunta
Con riferimento all'iniziativa di modifica del regolamento concernente l'attuazione dell'art. 2, comma 3, punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, tesa, fra l'altro ad estendere l'applicazione della fattispecie dell'apprendistato professionalizzante all'esercizio del praticantato di agente immobiliare, le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per convenire una pronta ed esaustiva regolazione contrattuale per l'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante per lo svolgimento della pratica di agente immobiliare.

Art. ... Proporzione numerica
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. ... Età per l'assunzione
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. ... Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

Art. ... Formazione - Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni.
Al livello di contrattazione territoriale potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. ... Formazione - Contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello sperimentale (allegato) che costituisce parte integrante del presente CCNL
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
secondo il modello sperimentale (Allegato 3) che costituisce parte integrante del presente CCNL
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Ente bilaterale nazionale.

Art. ... Tutor
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.

Art. ... Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni ed attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Art. ... Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o fare impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue.

Art. ... Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento obbligatori e quelli complementari;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere.

Art. ... Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livello Durata
48 mesi
48 mesi
48 mesi
36 mesi

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse.
Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed all'Osservatorio nazionale.

Art. ... Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 90 (Orario settimanale di lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente art. 32 del presente titolo.
Le ore di formazione di cui al comma 2 del presente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.

Art. ... Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard e/o programmi formativi predisposti dalle autorità competenti, alla specifica Commissione istituita presso l'Ente bilaterale nazionale la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, del rispetto della condizione di cui al precedente art. ... - Percentuale di conferma, nonché della verifica della dichiarazione da parte del datore di lavoro:
- di applicare integralmente il CCNL, di essere associata alla Fiaip;
- di essere in condizioni di regolarità con la contribuzione previdenziale ed assicurativa (assolvibile anche allegando alla domanda copia del DURC), nonché in relazione agli adempimenti fiscali;
- di essere in condizione di regolarità con la contribuzione assistenziale prevista contrattualmente all'art. ...
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
La richiesta del parere di conformità da parte dei datori di lavoro dovrà essere redatta sulla base del modello allegato e dovrà essere corredata della documentazione attestante le dichiarazioni del datore di lavoro assolvibile anche in autocertificazione a norma del disposto dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo 2 Contratto di inserimento
Art. ... Contratto di inserimento

Ai sensi degli artt. 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Per contratto di reinserimento pertanto si intende un rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da Enti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma ... del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto devono essere indicati:
- la durata del contratto;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto contrattualmente per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui agli artt. 90 e segg., ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto.
[…]
Le imprese forniranno annualmente all'Ente bilaterale nazionale, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e dell'eventuale progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i conseguenti adeguamenti.

Capo 3 Contratto a tempo parziale part-time
Art. ... Principio di non discriminazione e riproporzionamento

In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno quali:
[…]
c) ferie annuali;
d) astensione obbligatoria e facoltativa;
[…]
f) norme sulla tutela della sicurezza;
g) formazione professionale;
h) accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;
i) diritti sindacali - attività sindacale.
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente CCNL, fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, così come definite ai successivi artt. dal 54 al 63 compreso.

Capo 5 Contratti a tempo determinato
Art. ... Modalità e limiti numerici

Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla vigente normativa in materia, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ... e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8-bis, della legge n. 79/1983.

Art. ... Assunzioni per lavoro stagionale
Le assunzioni ai sensi del precedente art. 65, potranno anche aver luogo in presenza di periodi di lavoro stagionale.
In questo caso l'assunzione può avvenire:
- a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge, in tal caso è consentito la stipula di un rapporto a tempo parziale;
o in alternativa:
- con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3 (Rapporto a tempo parziale);
- con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all'inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell'azienda dandone conferma entro il 31 gennaio.

Art. ... Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Art. ... Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi "legge n. 53/2000"
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previste/i dal Titolo XV del presente contratto, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Art. ... Comunicazione all'Ente bilaterale nazionale
I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all'Ente bilaterale nazionale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato.
L'Ente bilaterale, nell'ambito dei suoi compiti, ha facoltà di dare segnalazioni alle parti stipulanti il CCNL sui casi che possono configurarsi anomali rispetto all'istituto del contratto a tempo determinato.
Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano, nel caso di modifiche del quadro legislativo in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, ad incontrarsi per armonizzare la normativa contrattuale di cui al presente capo.