Tipologia: CCNL
Data firma: 4 giugno 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Agidae e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal, Sinasca
Settori: Servizi, Scuola privata, Agidae
Fonte: AGIDAE

Sommario:

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa
A) Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
2.1 Ambiente, igiene e sicurezza
2.2 Formazione
2.3 Formazione e qualificazione professionale
2.4 Sezione mercato del lavoro
2.5 Norma transitoria
Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
A. Nazionale

B. Regionale
Art. 4 - Composizione delle controversie
Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
B) Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Ritenute sindacali
Art. 12 - Pari Opportunità
C) Livelli di contrattazione
Art. 13 - Secondo livello di contrattazione
Art. 14 - Contrattazione di Istituto
Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione

Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 16 - Decorrenza e durata
Art. 17 - Inscindibilità
Art. 18 - Ambito del rapporto
II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Tirocinio
Art. 21 - Insegnanti statali
Art. 22 - Periodo di prova
III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro
23.1 - Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente
23.2 - Divieti
23.3 - Disciplina della proroga
23.4 - Scadenza del termine
23.5 - Successione dei contratti
23.6 - Criteri di computo
23.7 - Esclusioni
23.8 - Principio di non discriminazione
23.9 - Diritto di precedenza e informazione
Art. 24 - Part-time
A - Norme di carattere generale
B - Lavoro supplementare
C - Clausole elastiche
Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Art. 26 - Somministrazione di lavoro
Art. 27 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
IV - Trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione mensile globale
Art. 29 - Retribuzione tabellare
Art. 30 - Indennità di contingenza
Art. 31 - Salario di anzianità
Art. 32 - Contributo di assistenza contrattuale
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Servizio fuori sede
Art. 35 - Indennità di funzione
Art. 36 - Progressione orizzontale di carriera
V - Mansioni e qualifiche
Art. 37 - Classificazione
Art. 38 - Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda
Art. 39 - Mutamenti di qualifica
Art. 40 - Mansioni promiscue
Art. 41 - Composizione delle sezioni
Art. 42 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 43 - Commissione Esami
Art. 44 - Supplenza personale docente
Art. 45 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 46 - Prospetto-paga
Art. 47 - Trattamento previdenziale
Art. 48 - Previdenza complementare
VI - Orario di lavoro

Art. 49 - Orario di lavoro
Art. 50 - Autonomia didattica
Art. 51 - Completamento orario
Art. 52 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 53 - Riposo settimanale
Art. 54 - Vitto e alloggio
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Permessi retribuiti
Art. 57 - Permessi brevi e recupero ritardo
Art. 58 - Permessi non retribuiti
Art. 59 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 61 - Infortunio sul lavoro
Art. 62 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 63 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 64 - Congedo matrimoniale
Art. 65 - Tutela della maternità e della paternità
A - Norme di carattere generale

B - Riposi giornalieri
C - Malattia figlio
D - Permessi per esami prenatali
Art. 66 - Servizio militare
Art. 67 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 68 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 69 - Aspettativa non retribuita
Art. 70 - Diritto allo studio
Art. 71 - Crescita professionale
VIII - Norme disciplinari
Art. 72 - Regolamento interno
Art. 73 - Provvedimenti disciplinari
Art. 74 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 75 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 76 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 77 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 78 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 79 - Licenziamento collettivo
Art. 80 - Formulazione delle graduatorie
Art. 81 - Reimpiego
Art. 82 - Chiusura degli Istituti
Art. 83 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 84 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 85 - Decesso del lavoratore
Art. 86 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 87 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 88 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 89 - Rinvio alle leggi
Verbale di accordo
Norme transitorie
Dichiarazione Flc Cgil-Cisl-Uil sulla costituzione delle RSU
Allegati
Allegato 1 - Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sui contratti di solidarietà difensivi
Allegato 2 - Accordo nazionale Agidae e OO.SS. di categoria sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche
Allegato 3 - Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994
Allegato 4 - Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sull'apprendistato professionalizzante
1.
2. Assunzione
3. Percentuale di conferma.
4. Qualifiche e mansioni
5. Il tutor
6. Durata del rapporto di apprendistato
7. Obblighi del datore di lavoro
8. Periodo di prova
9. La formazione dell'apprendista - Contenuti e modalità della formazione
10. Durata della formazione esterna
11. Trattamento economico

CCNL Scuola 2006-2009

Il giorno 4giugno 2007, dopo la siglatura del 23 aprile 2007, in Roma, presso la sede nazionale dell'Agidae, in Via V. Bellini 10, tra: l'Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica […] e il Sindacato Nazionale Flc Cgil […], la Cisl Scuola […], la Uil Scuola […], lo Snals - Confsal […], il Sinasca […] è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'Agidae.
Il presente Contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:
parte prima: il sistema delle relazioni sindacali (3 titoli);
parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro (75 articoli);
parte terza: allegati (4 accordi).
[…]

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione - aggiornamento.
L'Agidae conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
• Concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dall'allegato di cui al presente CCNL.
Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

A) Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale
- l'Osservatorio
- la Commissione Paritetica Bilaterale.

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della Scuola non statale religiosa.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo articolo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori Regionali;
d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
g) promuovere forme di previdenza complementare.

Art. 2 - Osservatorio Nazionale
1. Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale Permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
3. Nell'ambito degli Osservatori sono costituite le seguenti Sezioni:

2.1 Ambiente, igiene e sicurezza
1. Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale.
2. A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni Ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.

2.2 Formazione
1. La Sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il Fonder;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.

2.3 Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri Enti competenti pubblici e privati.

2.4 Sezione mercato del lavoro
1. Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

2.5 Norma transitoria
1. Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo articolo 3A.

Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
A. Nazionale

1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione - Lavoro;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Agidae o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

B. Regionale
1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
in relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'Agidae;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'Agidae.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure;
- verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell'art. 80 del CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.
Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l'intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

Art. 4 - Composizione delle controversie
1. Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l'Agidae con l'assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa Agidae, attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, dello Snals e del Sinasca.
2. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
3. L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Agidae.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
4. Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'Agidae - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.lgs n. 80/98.

Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.
2. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell'11 aprile 1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integrante del presente CCNL.

B) Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l'Agidae e le Scuole/Istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL nazionali e territoriali e alle RSA sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

Art. 7 - Rappresentanza sindacale
1. Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
- in istituti fino a 15 dipendenti : una RSA;
- in istituti con oltre 15 dipendenti: una RSA per ogni organizzazione sindacale.
[…]

Art. 8 - Assemblea
1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle OO.SS. territoriali.
Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere l'assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all'interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti previsti dall'allegato accordo.
[…]
7. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
8. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.

Art. 10 - Affissioni
1. Le RSA o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

C) Livelli di contrattazione
Art. 13 - Secondo livello di contrattazione

1. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l'Agidae e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare:
• qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
[…]
• materie previste dagli articoli del presente Contratto.
[…]

Art. 14 - Contrattazione di Istituto
1. È prevista la contrattazione integrativa e decentrata in Istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
• distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
• distribuzione delle ferie per il personale non docente;
• eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
2. La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
4. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSA se presenti o le OO.SS. territoriali, firmatarie a livello nazionale del presente Contratto.

Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione
Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto

1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'Agidae, in Italia e all'Estero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
• Asili nido
• Micronido
• Scuola dell'infanzia
• Scuola primaria
• Scuola secondaria di ogni ordine e grado
• Accademie
• Conservatori musicali
• Istituzioni scolastiche post-secondarie
• Scuole interpreti e traduttori
• Scuole speciali per minori
• Corsi di doposcuola
• Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.
2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.
3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 18 - Ambito del rapporto
1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico - formative svolte in una determinata sede.
2. L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore dello stesso o, comunque, da chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
3. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'Istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
4. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione della Scuola alla determinazione del programma e alle iniziative del progetto educativo.

II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione

[…]
8. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
f) libretto sanitario, ove richiesto;
[…]

Art. 20 - Tirocinio
1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all'Agidae è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.lgs n. 368/01, nel rispetto delle successive norme contrattuali.

23.1 - Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente
A - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
• per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (campi scuola, colonie, ecc.);
• per punte di più intensa attività amministrativa, gestionale, tecnica;
• per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l'attività di sostegno;
• per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• per attività opzionali e/o facoltative, previste dalla normativa scolastica vigente, attribuite prioritariamente:
a) a personale già in servizio a tempo indeterminato, con il riconoscimento della retribuzione delle ore aggiuntive per la durata dell'attività;
b) a personale di nuova assunzione con scadenza del contratto individuale al termine dell'attività stessa.
1. Inoltre è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
• assunzioni di personale docente abilitato. In questa ipotesi, se il rapporto di lavoro inizia prima del 31 dicembre il termine è fissato al 31 agosto; nel caso di assunzione dopo il 31 dicembre il rapporto si estingue al termine delle lezioni. In caso di conferma del rapporto di lavoro, al docente dovrà essere inviata comunicazione entro il 15 di luglio; in questo caso il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il periodo pregresso sarà conteggiato in tutti gli istituti contrattuali;
• personale docente non abilitato. In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i Gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le Scuole statali. In caso di acquisizione del titolo abilitante durante l'anno scolastico, al suddetto personale, si applica la normativa di cui al punto precedente.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell'attività didattica, non possono essere richieste le 70 ore annue di cui al successivo articolo 49.
2. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'Istituto con numero minimo di 3.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex Legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
1. È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.
2. L'apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione il nominativo del lavoratore assente.
3. Al fine di garantire la continuità didattica, è facoltà dell'Istituto impiegare nella Scuola sede di servizio il personale docente che sia stato assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della Scuola medesima nel rispetto delle proprie funzioni.
Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui sopra è ridotto, ai fini predetti, a 90 giorni.
4. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

23.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

23.6 - Criteri di computo
1. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

23.7 - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
• i contratti di inserimento e somministrazione;
• i contratti di apprendistato;
• le attività di stages e tirocinio.

23.8 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
[…]

23.9 - Diritto di precedenza e informazione
[…]
3. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato dall'allegato parte integrante del presente CCNL.

Art. 26 - Somministrazione di lavoro
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all'area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
• per particolari punte di attività;
• per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
• per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. L'Agidae comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
5. Annualmente, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
1. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
3. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
4. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
1. Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro 7 aprile 1998, n. 43, ai lavoratori inquadrati nell'Area Prima dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
2. Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione.
[…]
7. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.

V - Mansioni e qualifiche
Art. 41 - Composizione delle sezioni

1. Le sezioni di Scuola dell'Infanzia saranno costituite, di norma, con un numero massimo di 25 (venticinque alunni) con la possibilità, in presenza di mono sezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni in più.
2. In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare, di norma, il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo parziale.

VI - Orario di lavoro
Art. 49 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello:
38 ore settimanali.
2° livello:
38 ore settimanali;
32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello:
38 ore settimanali;
30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello:
38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;
37 ore settimanali per educatrici di Asilo nido e Micronido, puericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco; i rapporti generali e particolari con le famiglie dei bambini; la collaborazione connessa all'organizzazione della Scuola; la predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze; la partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dal Nido o Micronido; le attività collegiali di accoglienza; la partecipazione alle Commissioni di continuità; la cura dell'igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale;
31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di Scuola dell'infanzia e per gli insegnanti di sostegno;
24 ore settimanali, di insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per quelli di sostegno della Scuola primaria;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.
5° livello:
38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED;
22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d'istruzione professionale;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno.
6° livello:
38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in Istituti con un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.
2. Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.
3. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
4. Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.
5. Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e didattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività connesse alla gestione del "sistema qualità", promossi dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere recuperate secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti,
b) in aggiunta alle ferie nel periodo estivo.
6. La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.
7. Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta dell'Ente gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all'intera retribuzione.
Per i non docenti
[…]
9. La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla Direzione dell'Istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSA.
10. Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell'Istituto nel rispetto della propria professionalità.
Il personale docente
11. La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita dal Regolamento d'Istituto.
[…]
17. Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della Scuola Secondaria di 1° o 2° grado e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell'Istituto di norma entro il mese di luglio.
18. Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 28.3, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della Scuola:
Punto 1 - fino ad un massimo di 50 ore annue per:
a) attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;
b) attività di programmazione;
c) progettazione, revisione e gestione del Piano dell'Offerta Formativa;
d) ricevimento collegiale genitori.
[…]
Punto 2 - 70 ore annue che possono essere richieste per:
a) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari, programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione e del livello;
b) uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l'orario individuale;
c) eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.
[…]
28. In mancanza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.
29. Le ore annue di cui al Punto 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nelle attività di Nido e Micronido.
[…]
Norma transitoria
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data dell'1/10/1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il Gestore dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.

Art. 52 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
1. Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7 ovvero tra le 23 e le 6 ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all'art. 29, ivi compreso il superminimo di ex categoria.
2. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
[…]
6. Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
a) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
b) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
7. È considerato lavoro straordinario, quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto.
8. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
9. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 53 - Riposo settimanale
1. Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale retribuzione.

Art. 54 - Vitto e alloggio
[…]
2. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

Art. 55 - Ferie
[…]
10. Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
12. Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Infortunio sul lavoro

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 62 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'articolo 12 bis del D.lgs n. 61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all'art. 24.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 63 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. n. 118/1971 e art. 10 D.lgs n. 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'art. 60.

Art. 65 - Tutela della maternità e della paternità
A - Norme di carattere generale

1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[…]
12. Non può essere richiesto l'orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 49 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vigente normativa.

B - Riposi giornalieri
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]

D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

VIII - Norme disciplinari
Art. 72 - Regolamento interno

1. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
2. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 73 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 74 - Richiamo scritto, multa e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
[…]
2. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 75 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 19 all'interno dell'Istituto;
[…]
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
[…]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art.74, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 73, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 73.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]

IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 84 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca del tutto lo svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente, dopo aver esperito ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da quelle proprie allo stesso livello retributivo o a livello inferiore.
Il suddetto tentativo è realizzato all'interno della procedura sia sindacale sia amministrativa.

Art. 88 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 e seguenti CPC, così come modificati e integrati dal D.lgs n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione Provinciale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 89 - Rinvio alle leggi
1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
Note a verbale
1. Le parti precisano che il personale religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l'Istituto e i Sacerdoti diocesani di cui all'art. 80 comma 9 non è assoggettato alla normativa contrattuale. Per i soggetti di cui al precedente comma, dispensati temporaneamente per esigenze di salute, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione e/o Diocesi, l'Istituto potrà procedere all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 del presente CCNL.
2. Le Istituzioni associate o aderenti all'Agidae, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore "Professione ed arti" e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali.

Si conferma il sottostante Verbale di accordo, come parte integrante anche del presente CCNL 2006/2009.
Il giorno le parti: Agidae, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Sinasca
[…]
Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma nell'ambito dell'area della docenza non curricolare, concordano sull'opportunità di disciplinare tali prestazioni con le modalità della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e con la collaborazione occasionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un'intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome para-subordinate di cui all'Accordo del 23 aprile 2002.
Nota di rinvio
In riferimento all'art. 15 - Sfera di applicazione - del presente CCNL che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti parauniversitari, le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette Istituzioni con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, con le OO.SS. del comparto dell'Università.
In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nelle citate Istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.

Dichiarazione Flc Cgil-Cisl-Uil sulla costituzione delle RSU
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl-Uil-Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle Rappresentanze Sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl-Uil-Scuola si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl-Uil-Scuola sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'Agidae si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatarie del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

Allegati
Allegato 4 Accordo tra Agidae e OO.SS. di categoria sull'apprendistato professionalizzante

Le OO.SS. e l'Agidae, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte dalla legge 19 luglio 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sui lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Le parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

1. L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956, dalla legge n. 196/1997 e dall'art. 68 della legge n. 144/1999 e relativo regolamento e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

2. Assunzione
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nella misura massima del 20% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.

4. Qualifiche e mansioni
1. Le scuole/istituti aderenti all'Agidae possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all'area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al successivo articolo 37.

5. Il tutor
1. Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
2. Le scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, del decreto ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
3. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
4. L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il 4° livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico.
5. Nel caso in cui il tutoring sia inquadrato nel 4° livello ha diritto ad un'indennità pari a euro 50,00 mensili.

6. Durata del rapporto di apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell'Area prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 37 del CCNL Agidae, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
- livello 1°: 24 mesi;
- livello 2°: 36 mesi;
- livello 3°: 36 mesi;
- livello 4°: 48 mesi.

7. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma, nella misura minima del 70%, il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
3. L'Istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

9. La formazione dell'apprendista - Contenuti e modalità della formazione
1. Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del decreto del Ministero del lavoro così come previsto dal D.M. 8 aprile 1998 e dalla circolare del 16 luglio 1998, n. 93.
2. Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal decreto del Ministero del lavoro dell'8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Entro 3 mesi dalla firma del CCNL, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsione del citato D.M. e la percentuale di personale da avviare.

10. Durata della formazione esterna
1. Nelle ipotesi di formazione esterna all'azienda, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per la formazione degli apprendisti le istituzioni scolastiche faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dall'Isfol. Le attività formative, esterne ed interne, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

11. Trattamento economico
1. L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […]